Art. 4
Misure urgenti in materia di reclutamento
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso e' lo strumento
ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si
applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non
si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le
seguenti: «non dirigenziale».
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.
112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite
le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017,
n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le
seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo 2001, n. 64».
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di
cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40
del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali
misure».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia, e di superare il caso EUP (2021)9915, le procedure
di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025.
Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilita' di cui all'articolo 1, comma
495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono
essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi
previste fino al 31 dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al
comma 308 possono adottare nuovi bandi nonche' avvalersi degli esiti
delle procedure selettive gia' svolte.
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento
delle attivita' delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026,
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale
nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno
2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.