Art. 4 
 
 
              Misure urgenti in materia di reclutamento 
 
  1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso e' lo  strumento
ordinario e prioritario per il reclutamento  di  personale  da  parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  La  presente  disposizione  si
applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i  quali  non
si siano concluse le procedure assunzionali alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,  n.  113,
dopo  le  parole:  «reclutamento  di  personale»  sono  inserite   le
seguenti: «non dirigenziale». 
  3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno  2023,
n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,  n.
112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono  inserite
le seguenti: «in servizio presso i predetti enti». 
  4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo  2017,
n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite  le
seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui  alla  legge  6
marzo 2001, n. 64». 
  5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge  4
maggio 2023, n. 48, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio  2023,  n.  85,  le  parole:  «in  deroga  ai   requisiti   di
partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione  di
cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto  legislativo  n.  40
del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione  di  tali
misure». 
  6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente
utili di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania e Puglia, e di superare il caso EUP (2021)9915, le procedure
di stabilizzazione  avviate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto possono essere concluse entro il 31  dicembre  2025.
Le  assunzioni  in  deroga  a  tempo  indeterminato   di   lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilita' di cui all'articolo 1, comma
495, primo periodo, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  possono
essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche  utilizzatrici  ivi
previste fino al 31 dicembre 2025. 
  7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui  al
comma 308 possono adottare nuovi bandi nonche' avvalersi degli  esiti
delle procedure selettive gia' svolte. 
  8. Al fine di consentire la prosecuzione del  regolare  svolgimento
delle attivita'  delle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico  2025/2026,
le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128. 
  9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento  di  personale
nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno
2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35,  comma  5-ter,
quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.