Art. 25 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  con  esclusione  dei  rispettivi
dirigenti e del personale di leva. 
  2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre  mesi  dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione  dei
benefici complessivi che saranno attribuiti  dal  nuovo  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo  n.  195  del  1995,  pari  al
trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi  dei  beni  energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al  cinquanta
per cento del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo  2,  comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.  La  predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
  3.  Con  il  termine   «APCSM»   si   intendono   le   Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari di cui  all'articolo
1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 25: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  2   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1476  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,   n.   66   recante   «Codice
          dell'ordinamento  militare»   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010: 
                «Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1.  Il
          diritto  di  libera  organizzazione   sindacale,   di   cui
          all'articolo 39 della  Costituzione,  e'  esercitato  dagli
          appartenenti alle Forze armate e alle Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare, con esclusione  del  personale  della
          riserva e in congedo assoluto, nel rispetto  dei  doveri  e
          dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 
                2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
          polizia a  ordinamento  militare  non  possono  aderire  ad
          associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
          quelle costituite ai sensi delle disposizioni del  presente
          capo. 
                3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
          polizia a ordinamento militare possono aderire a  una  sola
          associazione  professionale  a  carattere   sindacale   tra
          militari, di seguito "APCSM". 
                4. L'adesione alle  APCSM  e'  libera,  volontaria  e
          individuale. 
                5.  Non  possono  aderire  alle  APCSM   coloro   che
          ricoprono le cariche di vertice di cui  agli  articoli  25,
          29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
          guardia  di  finanza,  i  militari   di   truppa   di   cui
          all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».