Art. 25
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31
dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1
e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al
trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici
importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori
tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta
anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla
legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo
1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 25:
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1476 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010:
«Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il
diritto di libera organizzazione sindacale, di cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare, con esclusione del personale della
riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e
dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che
ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,
29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, i militari di truppa di cui
all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».