Art. 26
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del
punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore
del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il
trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente
tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e
3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale,
conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale
in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari
all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli
31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento
provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di
vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1,
comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a
decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge
30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 26:
- Per i riferimenti agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n. 177,
si vedano le note all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 31 (Forze di polizia ad ordinamento militare).
- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, il presente decreto si applica, per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al
personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
- Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.