Art. 26 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore  del
punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
maggio 2003, n. 193, e' fissato in  euro  183,6993  annui  lordi.  Il
trattamento stipendiale del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure  mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi  di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre  2023,  il  valore
del punto parametrale di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo
30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui  lordi.  Il
trattamento stipendiale del  personale  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure  mensili
lorde e rideterminato nei valori annui lordi  di  cui  alla  seguente
tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1  e  2  sono  pari
all'elemento  provvisorio  della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai  sensi  degli  articoli
31, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  6. I valori stipendiali di cui  al  comma  3  includono  l'elemento
provvisorio  della  retribuzione  corrisposto  quale  indennita'   di
vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57,  e  1,
comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata  a
decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28,  della  legge
30 dicembre 2023, n. 213. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per i riferimenti agli articoli 2  e  3  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2003,  n.  193,  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n.  177,
          si vedano le note all'articolo 2. 
              - Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto
          1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 31 (Forze di polizia ad ordinamento  militare).
          - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  e  successive
          modificazioni, il  presente  decreto  si  applica,  per  il
          periodo dal  1°  gennaio  2019  al  31  dicembre  2021,  al
          personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  con  esclusione  dei  rispettivi
          dirigenti e del personale di leva. 
                2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo n. 195 del  1995,  pari
          al trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
          armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei  prezzi
          dei  beni  energetici  importati,  applicato  ai  parametri
          stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
          contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per  cento
          del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
          decorrenza degli  effetti  economici  previsti  dal  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'
          comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla  legge
          di  bilancio  in  sede   di   definizione   delle   risorse
          contrattuali.». 
              - Per i riferimenti  al  comma  609,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti all'articolo  1,  comma  28,  della
          legge 30 dicembre 2023, n. 213,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.