Art. 27 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e  6,
le nuove  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del
presente decreto hanno  effetto  sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza,   normale   e   privilegiato,
sull'indennita'  di  buonuscita,  sull'assegno  alimentare   per   il
dipendente sospeso,  come  previsto  dall'articolo  920  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  o  da  disposizioni  analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto  entrata  INPS,  o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  del  presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con  diritto  a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.  Agli  effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli  scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3.   La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,    derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria  e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della  legge  11  luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  920,  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 920 (Norme comuni  in  materia  di  sospensione
          dall'impiego). - 1.  Al  militare  durante  la  sospensione
          dall'impiego compete la meta'  degli  assegni  a  carattere
          fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
          trascorso in sospensione  dal  servizio  e'  computato  per
          meta'. 
                2.  La  sospensione  dall'impiego  e'  disposta   con
          decreto ministeriale e  puo'  essere  applicata  anche  nei
          confronti del militare in aspettativa, trasferendolo  dalla
          posizione  in  cui  si  trova  in  quella  di   sospensione
          dall'impiego. 
                3.  Per  gli  appartenenti  al  ruolo   appuntati   e
          carabinieri la sospensione e' disposta  con  determinazione
          del Comandante generale. 
                4.  L'ufficiale  nei  cui  confronti  la  sospensione
          precauzionale si prolunghi oltre un biennio e'  considerato
          in soprannumero agli organici ovvero  non  computato  nella
          consistenza massima del grado di appartenenza per tutto  il
          tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 
                5. La cessazione dal  servizio,  a  qualunque  titolo
          prestato, non impedisce  lo  svolgimento  del  procedimento
          disciplinare nei confronti del militare sospeso.». 
              - Per i riferimenti all'articolo  172  della  legge  11
          luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3.