Art. 27
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6,
le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o
altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 920, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione
dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con
decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei
confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla
posizione in cui si trova in quella di sospensione
dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
- Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3.