Art. 28
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 34 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 34 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
.».