Art. 28 
 
                       Indennita' pensionabile 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  le  misure  dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate  e  rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 28: 
              - Si riporta  l'articolo  34  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: 
                «Art. 34 (Indennita' pensionabile). - 1. A  decorrere
          dal   1°   febbraio   2021,   le   misure   dell'indennita'
          pensionabile  di  cui  all'articolo  20  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,  n.  39,  sono
          incrementate e rideterminate nei seguenti  importi  mensili
          lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .».