Art. 29
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719;
b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di
competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno
successivo.
6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti
decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali
formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e
4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31
dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4,
le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al
quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e
proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione,
l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al
comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al
comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di
rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480,
comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere
favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di
provvedimento inviato dall'Amministrazione.
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni
successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al
comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma
4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali
l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle
medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il
proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di
cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di
parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il
provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti
nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure
di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano
provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione
del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento
proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa
e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi
Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente
incrementate, come da tabella «A» allegata al presente
decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle
procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono
annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo.
4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al
comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie
dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo
schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM
esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e
proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la
destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di
attribuzione delle risorse.
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento
di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM
firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto
della rispettiva percentuale di rappresentativita'
determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime
parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo
schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei
30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle
proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le
APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite
riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette
un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che
entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio
parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di
cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In
assenza di parere favorevole della maggioranza delle
predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di
massima i criteri previsti nel decreto ministeriale
riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le
procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per
l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema
di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e'
trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro
dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti
Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».