Art. 29 
 
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 
 
  1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo  53  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18   giugno   2002,   n.   164,   sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361; 
    b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868. 
  2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per  l'efficienza
dei servizi istituzionali, di cui all'articolo  53  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18   giugno   2002,   n.   164,   sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754; 
    b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860. 
  3. A  decorrere  dal  2026,  le  risorse  destinate  al  fondo  per
l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui  all'articolo  53  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,  sono
ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: 
    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719; 
    b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045. 
  4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 
  5.  Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio   di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
  6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della  Repubblica  19
giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Con  distinti
decreti del Ministro della difesa  e  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  proposta  dei  rispettivi  Comandanti   Generali
formulata all'esito delle procedure di cui ai commi  4-bis,  4-ter  e
4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al  31
dicembre di ciascun anno,  e  le  modalita'  applicative  concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»; 
    b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma  4,
le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo  accordo
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo
12 maggio 1995, n. 195, lo schema  di  provvedimento,  in  merito  al
quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione,  pareri  e
proposte in ordine ai  criteri  ivi  indicati  per  la  destinazione,
l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 
      4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di  cui  al
comma 4-bis ove la maggioranza delle  APCSM  firmatarie,  di  cui  al
comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale  di
rappresentativita'  determinata  per  l'emanazione  del  decreto  del
Ministro per la pubblica amministrazione di  cui  all'articolo  1480,
comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere
favorevole,  anche  mediante  silenzio  assenso,  sullo   schema   di
provvedimento inviato dall'Amministrazione. 
      4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei  30  giorni
successivi all'acquisizione dei pareri e delle  proposte  di  cui  al
comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma
4-bis,   svolgono   apposite   riunioni   all'esito    delle    quali
l'Amministrazione trasmette un nuovo  schema  di  provvedimento  alle
medesime APCSM, che entro 10  giorni  dalla  ricezione  esprimono  il
proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le  condizioni  di
cui al comma 4-ter, il  provvedimento  e'  adottato.  In  assenza  di
parere  favorevole  della  maggioranza  delle  predette   APCSM,   il
provvedimento e' adottato utilizzando di massima i  criteri  previsti
nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 
      4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure
di cui ai commi 4-bis e 4-quater,  le  Amministrazioni  non  adottano
provvedimenti al riguardo. 
      4-sexies. In deroga al comma 4-quater,  solo  per  l'emanazione
del decreto  riferito  all'anno  2024,  lo  schema  di  provvedimento
proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della  difesa
e  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   dai   rispettivi
Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per ogni Forza  di  polizia  ad  ordinamento  militare,  le
          risorse   economiche   per   l'efficienza    dei    servizi
          istituzionali  di   cui   all'articolo   53   del   secondo
          quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
          economico    Polizia    2000-2001    sono     ulteriormente
          incrementate, come da  tabella  «A»  allegata  al  presente
          decreto: 
                  a) per gli anni 2002 e 2003,  dalle  somme  di  cui
          all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002,  di
          pertinenza di ogni singola Amministrazione; 
                  b) per gli anni 2002 e 2003 dalle  somme  derivanti
          dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4,  del  presente
          decreto. 
                2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di competenza sono riassegnate, per le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo. 
                3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a: 
                  a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; 
                  b)  incentivare  l'impegno  del   personale   nelle
          attivita' operative  e  di  funzionamento  individuate  dal
          Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri   e   dal
          Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
                  c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
          comportino l'assunzione  di  specifiche  responsabilita'  o
          disagio anche con  particolare  riguardo,  per  l'Arma  dei
          carabinieri, al personale in  forza  al  Gruppo  intervento
          speciale; 
                  d) compensare la presenza qualificata; 
                  e) compensare l'incentivazione della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi; 
                  f) compensare, per  quanto  riguarda  il  personale
          dell'Arma   dei   carabinieri,   le   specifiche   funzioni
          investigative e di controllo del territorio,  nonche',  per
          quanto riguarda il personale del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,    le    specifiche    funzioni     di     Polizia
          economico-finanziaria. 
                4. Con distinti decreti del Ministro della  difesa  e
          del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
          rispettivi Comandanti Generali  formulata  all'esito  delle
          procedure di cui ai commi 4-bis,  4-ter  e  4-quater,  sono
          annualmente determinati  i  criteri  per  la  destinazione,
          l'utilizzazione  delle  risorse  indicate   al   comma   1,
          disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le  modalita'
          applicative   concernenti   l'attribuzione   dei   compensi
          previsti dal presente articolo. 
                4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui  al
          comma 4, le Amministrazioni inviano alle  APCSM  firmatarie
          dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195,  lo
          schema di  provvedimento,  in  merito  al  quale  le  APCSM
          esprimono,  entro  20  giorni  dalla  ricezione,  pareri  e
          proposte  in  ordine  ai  criteri  ivi  indicati   per   la
          destinazione,   l'utilizzazione   e   le    modalita'    di
          attribuzione delle risorse. 
                4-ter. Le Amministrazioni adottano  il  provvedimento
          di cui al  comma  4-bis  ove  la  maggioranza  delle  APCSM
          firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo  conto
          della   rispettiva   percentuale   di    rappresentativita'
          determinata per l'emanazione del decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma  5,
          del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  esprime
          parere favorevole, anche mediante silenzio  assenso,  sullo
          schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 
                4-quater. Fuori dai casi di cui al comma  4-ter,  nei
          30 giorni successivi all'acquisizione dei  pareri  e  delle
          proposte di cui al  comma  4-bis,  l'Amministrazione  e  le
          APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono  apposite
          riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione  trasmette
          un nuovo schema di provvedimento alle medesime  APCSM,  che
          entro  10  giorni  dalla  ricezione  esprimono  il  proprio
          parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di
          cui al  comma  4-ter,  il  provvedimento  e'  adottato.  In
          assenza  di  parere  favorevole  della  maggioranza   delle
          predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di
          massima  i  criteri  previsti  nel   decreto   ministeriale
          riferito all'anno precedente. 
                4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le
          procedure  di  cui  ai   commi   4-bis   e   4-quater,   le
          Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. 
                4-sexies. In  deroga  al  comma  4-quater,  solo  per
          l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo  schema
          di  provvedimento   proposto   dalle   Amministrazioni   e'
          trasmesso  al  Ministro  della   difesa   e   al   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  dai  rispettivi  Comandanti
          Generali, acquisito il parere favorevole della  maggioranza
          delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis. 
                5.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  non   possono
          comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».