Art. 30 
 
                        Lavoro straordinario 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno  2002,  n.  164,  a
decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie  del  compenso  per  il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile  2022,  n.  57,   sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 43,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno
          2002, n. 164: 
                «Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis) 
                4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo  42
          non hanno effetto sulla determinazione delle misure  orarie
          del compenso per lavoro straordinario. A decorrere  dal  1°
          gennaio 2002 e' soppresso  l'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  aprile  1987,  n.   150.
          Conseguentemente  le  misure  orarie  restano  fissate  nei
          seguenti importi lordi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .». 
              - Si riporta  l'articolo  38  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: 
                «Art. 38 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto  del
          Presidente della Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
          per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma
          1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di  cui  alla
          seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                .».