Art. 30
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164:
«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis)
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
.».
- Si riporta l'articolo 38 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 38 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
.».