Art. 31
Orario di lavoro
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 39, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. A
decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o
non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono
comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili,
limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.».
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per
l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi
negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei
trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa
del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a
ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del
fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove
ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si
intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario
settimanale d'obbligo.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Orario di lavoro). - 1. La durata
dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al
comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il personale inviato in
missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per
il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il
turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al
personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel
festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1°
gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate
a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate
sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro
l'anno successivo.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi
precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi
di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato
in missione all'estero e' di un anno dalla data di
effettivo rientro nella sede di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 605, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma
604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi
previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno
2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia,
nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8
annesso alla presente legge, per essere destinata, in via
prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie
destinate agli istituti contrattuali aventi natura di
trattamento economico accessorio del personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021
e, in subordine, all'incremento delle risorse per la
corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le
risorse residue di cui al presente comma sono destinate
all'incremento delle disponibilita' dei fondi per
l'efficienza dei servizi istituzionali.».