Art. 31 
 
                          Orario di lavoro 
 
  1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2018, n. 39, il comma 7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  A
decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il
personale dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o
non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il  31  dicembre
dell'anno successivo a quello  in  cui  sono  state  effettuate  sono
comunque   retribuite   nell'ambito   delle   risorse    disponibili,
limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.». 
  2. In relazione a quanto  stabilito  dal  comma  1,  gli  eventuali
stanziamenti previsti  dalla  legge  di  bilancio  per  il  2025  per
l'incremento  delle  risorse  destinate,  nell'ambito  degli  accordi
negoziali  relativi  al  triennio  2022-2024,  al  finanziamento  dei
trattamenti economici accessori di natura non  fissa  e  continuativa
del  personale  non  dirigente  di  ciascuna  Forza  di   polizia   a
ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del
fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234. 
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.  39,  ove
ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si
intende  completato  anche  ai  fini  dell'espletamento   dell'orario
settimanale d'obbligo. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  27  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          39, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  27  (Orario  di  lavoro).  -  1.   La   durata
          dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 
                2. Al completamento dell'orario di lavoro di  cui  al
          comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
          le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui  al
          comma 4 e i riposi compensativi. 
                3. Il personale inviato in servizio  fuori  sede  che
          sia  impiegato  oltre  la  durata  del  turno  giornaliero,
          comprensivo  sia  dei  viaggi  che  del  tempo   necessario
          all'effettuazione     dell'incarico,      e'      esonerato
          dall'espletamento  del  turno  ordinario  previsto  o   dal
          completamento  dello  stesso.  Il  personale   inviato   in
          missione, qualora il servizio si  protragga  oltre  le  ore
          24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un  intervallo  per
          il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore.  Il
          turno giornaliero  si  intende  completato  anche  ai  fini
          dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 
                4.  Fermo  restando  il  diritto  al   recupero,   al
          personale che per  sopravvenute  inderogabili  esigenze  di
          servizio  sia  chiamato  dall'Amministrazione  a   prestare
          servizio nel giorno destinato al riposo settimanale  o  nel
          festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio  2009,
          l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma  3,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          2007,  n.  170,  a  compensazione  della   sola   ordinaria
          prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
          8,00. 
                5. Al  personale  impiegato  in  turni  continuativi,
          qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno  libero
          coincida con una festivita' infrasettimanale,  e'  concesso
          un ulteriore giorno di riposo da fruire  entro  le  quattro
          settimane successive. 
                6. I riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze
          connesse  all'impiego  in  missioni  internazionali,   sono
          fruiti all'atto del rientro in territorio  nazionale  nella
          misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
          recuperi e riposi accordati ai  sensi  della  normativa  di
          settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 
                7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1°
          gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri  e
          del Corpo  della  guardia  di  finanza  le  ore  di  lavoro
          straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate
          a titolo  di  riposo  compensativo  entro  il  31  dicembre
          dell'anno successivo a quello in cui sono state  effettuate
          sono  comunque   retribuite   nell'ambito   delle   risorse
          disponibili,  limitatamente  alla  quota  spettante,  entro
          l'anno successivo. 
                8.  Fermo   restando   quanto   disposto   ai   commi
          precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il termine per la fruizione  dei  recuperi
          di cui al comma 7 per il personale successivamente  inviato
          in  missione  all'estero  e'  di  un  anno  dalla  data  di
          effettivo rientro nella sede di servizio.». 
              - Si riporta il testo del comma 605,  dell'articolo  1,
          della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: 
                «605. Al fine di attuare quanto  disposto  dal  comma
          604, la somma di  52,18  milioni  di  euro  del  fondo  ivi
          previsto e' ripartita annualmente,  a  decorrere  dall'anno
          2022,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  dei  Ministri  per   la   pubblica
          amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti  i
          Ministri dell'interno,  della  difesa  e  della  giustizia,
          nell'ambito della  ripartizione  indicata  nell'allegato  8
          annesso alla presente legge, per essere destinata,  in  via
          prioritaria,  all'incremento  delle   risorse   finanziarie
          destinate  agli  istituti  contrattuali  aventi  natura  di
          trattamento  economico   accessorio   del   personale   non
          dirigente delle Forze di  polizia  e  delle  Forze  armate,
          introdotti a decorrere dal triennio contrattuale  2019-2021
          e,  in  subordine,  all'incremento  delle  risorse  per  la
          corresponsione  delle  ore  di  lavoro  straordinario.   Le
          risorse residue di cui al  presente  comma  sono  destinate
          all'incremento   delle   disponibilita'   dei   fondi   per
          l'efficienza dei servizi istituzionali.».