Art. 32
Indennita' di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per
operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del
decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, e'
rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 3 e della
Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7.