Art. 32 
 
            Indennita' di rischio per operatori subacquei 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024,  l'indennita'  di  rischio  per
operatori subacquei di cui  all'articolo  3  e  alla  tabella  C  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975,  n.146,  e'
rideterminata nei seguenti importi: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per i riferimenti al testo dell'articolo  3  e  della
          Tabella C del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
          maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7.