Art. 33 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco,  di  marcia,  relative  indennita'
  supplementari e indennita' per personale specializzato artificiere 
 
  1.   Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni    relative
all'equiparazione tra i gradi e le  qualifiche  del  personale  delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative  indennita'  supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e  decorrenze,
ferme restando le  vigenti  percentuali  di  cumulo  tra  le  diverse
indennita',  agli  importi  e  alle  maggiorazioni  vigenti  per   il
personale delle Forze  armate  impiegato  nelle  medesime  condizioni
operative. 
  2. A decorrere dal 1°  giugno  2024,  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri  in  possesso  della  specializzazione  di   «Carabiniere
Paracadutista Esploratore», in  servizio  presso  il  «1°  Reggimento
Carabinieri Paracadutisti Tuscania»,  ovvero  in  servizio  presso  i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali,  compete  l'indennita'   supplementare   mensile   prevista
all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 2022, n. 56. 
  3. A decorrere dal 1°  gennaio  2024,  al  personale  specializzato
artificiere e' attribuita un'indennita' mensile  di  euro  50,00  per
l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' mediante  l'utilizzo
di ordigni esplosivi: 
    a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel
corso di esercitazioni  a  fuoco  condotte  all'interno  di  appositi
poligoni o aree addestrative; 
    b) brillamento di ordigni esplosivi residui. 
  L'indennita' di cui al presente comma non e' cumulabile con  quella
prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  4,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
          2022, n. 56,  recante  «Recepimento  del  provvedimento  di
          concertazione per il personale non  dirigente  delle  Forze
          armate «Triennio  2019-2021»»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022: 
                «Art 13 (Indennita' di  impiego  operativo  ai  sensi
          della legge 23 marzo 1983, n. 78  e  altre  indennita').  -
          (Omissis) 
                4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal
          2022, al personale militare in  possesso  dei  brevetti  di
          «acquisitore obiettivi» o di  «ranger»  rispettivamente  in
          servizio   presso   il   185°   reggimento    paracadutisti
          Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4°  reggimento
          alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i  Reparti,
          le strutture di comando  e  le  posizioni  organiche  delle
          Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
          nella misura del 170 per cento dell'indennita'  di  impiego
          operativo di base. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 51 (Indennita' mensile  artificieri).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale  specializzato  artificiere,  in  possesso  della
          qualifica di operatore improvised explosive device disposal
          (IEDD), conventional munitions disposal (CMD)  o  explosive
          ordnance disposal  (EOD)  ed  effettivamente  impiegato  in
          relazione   alla   qualifica   posseduta   e'    attribuita
          un'indennita' mensile pari a euro 100,00.».