Art. 33
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennita'
supplementari e indennita' per personale specializzato artificiere
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,
di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze,
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse
indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il
personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei
carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere
Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento
Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i
Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze
speciali, compete l'indennita' supplementare mensile prevista
all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 2022, n. 56.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato
artificiere e' attribuita un'indennita' mensile di euro 50,00 per
l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' mediante l'utilizzo
di ordigni esplosivi:
a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel
corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi
poligoni o aree addestrative;
b) brillamento di ordigni esplosivi residui.
L'indennita' di cui al presente comma non e' cumulabile con quella
prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate «Triennio 2019-2021»», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022:
«Art 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi
della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). -
(Omissis)
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso dei brevetti di
«acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in
servizio presso il 185° reggimento paracadutisti
Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento
alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti,
le strutture di comando e le posizioni organiche delle
Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale specializzato artificiere, in possesso della
qualifica di operatore improvised explosive device disposal
(IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive
ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in
relazione alla qualifica posseduta e' attribuita
un'indennita' mensile pari a euro 100,00.».