Art. 34
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attivita'
delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente
di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri
impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per
ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata
non inferiore alle tre ore continuative, l'indennita' nelle misure
previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
2. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) e' cumulabile con quella di missione e continua a non essere
cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in
servizi plurimi consecutivi.
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57:
«Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma
1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della
linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
impiegato in servizi preventivi di controllo del
territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2
svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non
inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella
misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui
al comma 1, per servizi preventivi di controllo del
territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e
perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme
prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta,
per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al
personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le
centrali operative dell'organizzazione territoriale,
nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando
impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche'
formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione
territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche'
con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ferme restando le disposizioni adottate, in via
eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le
attivita' di controllo del territorio finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e'
attribuito il compenso per le attivita' di controllo del
territorio e l'indennita' di ordine pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale
impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui
al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi
2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la
medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine
di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o
straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle
attivita' istituzionali e in funzione delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.».