Art. 34 
 
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle  Forze  di
  polizia a competenza generale e in servizio permanente di  pubblica
  sicurezza 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  nell'ambito  delle  attivita'
delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente
di  pubblica  sicurezza,  al  personale  dell'Arma  dei   carabinieri
impiegato in  servizi  di  controllo  del  territorio,  compete,  per
ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e  di  durata
non inferiore alle tre ore continuative,  l'indennita'  nelle  misure
previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. 
  2. L'indennita' di cui al presente articolo: 
    a) e' cumulabile con quella di missione e continua a  non  essere
cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo  49  del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; 
    b) e' corrisposta  una  sola  volta  al  personale  impiegato  in
servizi plurimi consecutivi. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 46,  comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  20  aprile
          2022, n. 57: 
                «Art. 46 (Indennita' per attivita' di  controllo  del
          territorio delle Forze di polizia a competenza  generale  e
          in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza).  -  1.  A
          decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
          nell'ambito  delle  attivita'  delle  Forze  di  polizia  a
          competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
          sicurezza,  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri   in
          servizio presso i reparti di cui agli articoli  173,  comma
          1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti  della
          linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e
          174-bis del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
          impiegato  in   servizi   preventivi   di   controllo   del
          territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2
          svolto nella fascia serale o  notturna,  e  di  durata  non
          inferiore alle tre ore  continuative,  un'indennita'  nella
          misura di: 
                  a) euro 5, per ciascun servizio  che  abbia  inizio
          tra le ore 18:00 e le 21:59; 
                  b) euro 10, per ciascun servizio che  abbia  inizio
          tra le ore 22:00 e le ore 03:00. 
                2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita'  di  cui
          al  comma  1,  per  servizi  preventivi  di  controllo  del
          territorio   si   intendono   pattuglie,   pattuglioni    e
          perlustrazioni svolti indossando esclusivamente  l'uniforme
          prescritta dal relativo regolamento. 
                3. L'indennita' di cui al comma  1  e'  riconosciuta,
          per i  servizi  svolti  nelle  medesime  fasce  orarie,  al
          personale dell'Arma dei  carabinieri  impiegato  presso  le
          centrali   operative   dell'organizzazione    territoriale,
          nonche' a quello  appartenente  ad  altri  reparti,  quando
          impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche'
          formalmente   disposti   nell'ambito    dell'organizzazione
          territoriale. 
                4. L'indennita' di cui al presente articolo: 
                  a) non e' cumulabile con quella di missione nonche'
          con quella di ordine pubblico di cui  all'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164,  ferme  restando  le  disposizioni  adottate,  in  via
          eccezionale e limitatamente al periodo  pandemico,  per  le
          attivita'   di   controllo   del   territorio   finalizzate
          all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere  la
          diffusione del  contagio  da  COVID-19,  per  le  quali  e'
          attribuito il compenso per le attivita'  di  controllo  del
          territorio e l'indennita' di ordine pubblico; 
                  b) e'  corrisposta  una  sola  volta  al  personale
          impiegato in servizi plurimi consecutivi. 
                5.  Con  determinazione   del   Comandante   Generale
          dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
          conto degli stanziamenti previsti per l'indennita'  di  cui
          al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi
          2 e 3 in relazione ai  quali  puo'  essere  corrisposta  la
          medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al  fine
          di   corrispondere   alle    esigenze,    sopravvenute    o
          straordinarie,  di   funzionalita'   ed   efficacia   delle
          attivita'  istituzionali  e  in  funzione  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  49,  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164: 
                «Art.  49  (Indennita'  di  ordine  pubblico).  -  1.
          L'indennita'  di  ordine  pubblico  fuori   sede   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 giugno  1990,  n.  147,  e'  corrisposta,  per
          ciascun turno  di  servizio  giornaliero  della  durata  di
          almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 
                2. Restano ferme le disposizioni di cui al  comma  2,
          lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato  al  comma
          1. 
                3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede   e'
          corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
          durata di almeno quattro  ore,  nella  misura  unica  di  €
          13,00. 
                4.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  1  e  3  sono
          corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
          o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
          servizio, non puo' completare il previsto turno di  quattro
          ore. 
                5.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   hanno
          efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo
          all'entrata in vigore del presente decreto.».