Art. 35
Indennita' per attivita' ispettiva tributaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui
all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio
presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5,
commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del citato articolo 49.
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva
tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza
spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione
all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di
servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale
sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA,
dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla
produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori
in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia
giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria
relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale
della Guardia di finanza in servizio presso le
articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e
5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente
deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al
presente articolo, il numero delle giornate lavorative in
relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.44 del 23 febbraio 1999:
«Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio
a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono
retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle
dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.
2. I comandi regionali sono retti da un generale di
divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di
polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di
addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri,
navali e aerei.
3. I comandi provinciali sono retti da generale di
brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma,
da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e
reparti operativi, terrestri, navali e aerei
4. I nuclei di polizia economico-finanziaria:
a) sono unita' ad alta specializzazione
nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in
relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza
economica della circoscrizione in cui operano.
5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno
consistenza organica e livello ordinativo variabile in
relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze
operative dell'area di competenza.
Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1.
Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di
corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e
nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.
2. I nuclei speciali:
a) sono unita' ad alta specializzazione per
l'investigazione in determinate materie;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono
costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali
centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda
un dispositivo unitario.
3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un
ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando
operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
ed i gruppi aeronavali.».