Art. 35 
 
            Indennita' per attivita' ispettiva tributaria 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,   l'indennita'   di   cui
all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio
presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5,
commi 4 e  5,  e  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,  istituzionalmente  deputati  allo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del citato articolo 49. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art.  49   (Indennita'   per   attivita'   ispettiva
          tributaria). - 1. A decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a
          valere dal 2022, al  personale  della  Guardia  di  finanza
          spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in  relazione
          all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere  di
          servizio, di attivita' di verifica o di  controllo  fiscale
          sostanziale ai fini delle imposte  sui  redditi,  dell'IVA,
          dell'IRAP,  delle  accise  e  delle  altre  imposte   sulla
          produzione e sui consumi nonche' di controllo a  posteriori
          in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di  polizia
          giudiziaria svolte  su  delega  dell'autorita'  giudiziaria
          relativamente a reati tributari nei predetti settori. 
                2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale
          della  Guardia   di   finanza   in   servizio   presso   le
          articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e
          5,  e  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  gennaio  1999,  n.  34,   istituzionalmente
          deputate  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui   al
          medesimo comma 1. 
                3. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto
          degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al
          presente articolo, il numero delle giornate  lavorative  in
          relazione alle quali puo' essere  corrisposta  la  medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e  6,  comma  2,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  gennaio
          1999, n. 34, recante  «Regolamento  recante  norme  per  la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della L.  27  dicembre  1997,  n.  449»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.44 del 23 febbraio 1999: 
                «Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del  servizio
          a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono
          retti da  un  generale  di  corpo  d'armata  e  hanno  alle
          dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali. 
                2. I comandi regionali sono retti da un  generale  di
          divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
          norma, da due o piu' comandi provinciali, da un  nucleo  di
          polizia economico-finanziaria, da  uno  o  piu'  centri  di
          addestramento e da comandi e reparti operativi,  terrestri,
          navali e aerei. 
                3. I comandi provinciali sono retti  da  generale  di
          brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di  norma,
          da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e
          reparti operativi, terrestri, navali e aerei 
                4. I nuclei di polizia economico-finanziaria: 
                  a)   sono   unita'   ad    alta    specializzazione
          nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; 
                  b) si articolano su un numero vario di  gruppi,  di
          sezioni ed  unita'  minori  ed  hanno  rango  variabile  in
          relazione  all'ampiezza  territoriale  ed  alla   rilevanza
          economica della circoscrizione in cui operano. 
                5. I gruppi  e  gli  altri  reparti  operativi  hanno
          consistenza organica  e  livello  ordinativo  variabile  in
          relazione alla situazione socio-economica ed alle  esigenze
          operative dell'area di competenza. 
                Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). -  1.
          Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale  di
          corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o  piu'  comandi  e
          nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 
                2. I nuclei speciali: 
                  a)  sono  unita'  ad  alta   specializzazione   per
          l'investigazione in determinate materie; 
                  b) si articolano su un numero vario di  gruppi,  di
          sezioni ed unita' minori,  hanno  rango  variabile  e  sono
          costituiti per  corrispondere  ad  autorita'  istituzionali
          centrali ovvero quando l'efficacia del  controllo  richieda
          un dispositivo unitario. 
                3. Il comando aeronavale  centrale  e'  retto  da  un
          ufficiale  generale  ed  ha  alle  dipendenze  un   comando
          operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
          ed i gruppi aeronavali.».