Art. 37
Indennita' di presidio territoriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei
carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui
all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia,
compete un'indennita' mensile nella misura di euro 100,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della
guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo
operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34,
e' attribuita un'indennita' mensile pari a 100,00 euro.
Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale,
componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di
corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione,
di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina
e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio
di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di
divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della
gestione del personale e competono le funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita'
dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i
propri organi, il sostegno tecnico, logistico e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati
nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre
organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di
brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni
di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti
dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del
raccordo delle attivita' operative e di contrasto della
criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di
altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da
ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla
loro estensione e rilevanza operativa, cui compete
prioritariamente la responsabilita' della direzione e del
coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti
militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di
base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui
compete la responsabilita' diretta del controllo del
territorio e delle connesse attivita' istituzionali,
nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno
operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o
maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura
essenziale per il controllo del territorio, costituisce
riferimento per i reparti delle altre organizzazioni
dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva
competenza.».
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 si
vedano le note all'articolo 35.