Art. 37 
 
                 Indennita' di presidio territoriale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio  2024,  al  personale  dell'Arma  dei
carabinieri titolare di  incarico  di  comando  dei  reparti  di  cui
all'articolo 173, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di  Compagnia,
compete un'indennita' mensile nella misura di euro 100,00. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale  del  Corpo  della
guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo,  nucleo
operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5,  comma  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,  n.  34,
e' attribuita un'indennita' mensile pari a 100,00 euro. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  173  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma  dei
          carabinieri).   -   1.    L'organizzazione    territoriale,
          componente fondamentale dell'Arma, comprende: 
                  a) Comandi interregionali,  retti  da  generale  di
          corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta  direzione,
          di coordinamento e di controllo nei confronti  dei  comandi
          legionali, nonche' assicurano la gestione della  disciplina
          e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; 
                  b) Comandi legionali, con competenza sul territorio
          di una o piu' regioni amministrative, retti da generale  di
          divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della
          gestione  del  personale  e  competono   le   funzioni   di
          direzione, di coordinamento e di controllo delle  attivita'
          dei comandi provinciali, nonche'  assicurano  attraverso  i
          propri   organi,   il   sostegno   tecnico,   logistico   e
          amministrativo  di  tutti  i  reparti  dell'Arma  dislocati
          nell'area di competenza, anche  se  appartenenti  ad  altre
          organizzazioni; 
                  c)  Comandi  provinciali,  retti  da  generale   di
          brigata o da colonnello, cui sono attribuite,  le  funzioni
          di direzione, di coordinamento e di controllo  dei  reparti
          dipendenti,  e  la  responsabilita'  dell'analisi   e   del
          raccordo delle attivita' operative  e  di  contrasto  della
          criminalita' condotte nella provincia anche da  reparti  di
          altre organizzazioni dell'Arma; 
                  d) Comandi a  livello  infraprovinciale,  retti  da
          ufficiale e differentemente strutturati  in  rapporto  alla
          loro  estensione  e  rilevanza   operativa,   cui   compete
          prioritariamente la responsabilita' della direzione  e  del
          coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
          di  contrasto  delle  manifestazioni  di   criminalita'   a
          rilevanza  locale,  nonche'  l'assolvimento   dei   compiti
          militari; 
                  e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni  di
          base  dell'Arma  dei  carabinieri  a  livello  locale,  cui
          compete  la  responsabilita'  diretta  del  controllo   del
          territorio  e  delle  connesse   attivita'   istituzionali,
          nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
          massima  e  in  relazione   alla   rilevanza   dell'impegno
          operativo,  da   luogotenente,   maresciallo   maggiore   o
          maresciallo capo. 
                2.    L'organizzazione    territoriale,     struttura
          essenziale per il  controllo  del  territorio,  costituisce
          riferimento  per  i  reparti  delle  altre   organizzazioni
          dell'Arma nell'espletamento delle attivita'  di  rispettiva
          competenza.». 
              - Per i riferimenti  all'articolo  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  gennaio  1999,  n.  34  si
          vedano le note all'articolo 35.