Art. 38 
 
Indennita' per il personale dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
  della guardia di finanza in possesso  di  qualifiche  professionali
  nel settore cyber 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui
agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica  20
aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il  personale  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della guardia di  finanza,  e'  rideterminata
nella misura di 6,50 euro. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo degli articoli 47 e 50 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022,  n.
          57: 
                «Art. 47 (Indennita' per il personale  dell'Arma  dei
          carabinieri in possesso  di  qualifiche  professionali  nel
          settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a
          valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in
          possesso di qualifiche professionali nel settore cyber,  in
          forza presso il Centro di sicurezza telematica, le  sezioni
          della Direzione di telematica e del Polo di telematica  del
          Comando Generale, impiegato  nei  servizi  di  sicurezza  e
          protezione delle reti informatiche e telematiche  dell'Arma
          dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera  di  euro
          5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 
                2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta,
          altresi', con la stessa decorrenza, al personale  dell'Arma
          dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi  indicate,
          effettivamente  impiegato  presso   il   Comando   per   le
          operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa. 
                3.  Con  determinazione   del   Comandante   Generale
          dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
          conto degli stanziamenti previsti per l'indennita'  di  cui
          al presente articolo, il numero delle  giornate  lavorative
          in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». 
                «Art.50 (Indennita' per il personale della Guardia di
          finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore
          cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a  valere
          dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso
          di  qualifiche  professionali  nel  settore  cyber   spetta
          un'indennita'  giornaliera  di  euro  5,00   in   relazione
          all'effettivo impiego in servizio presso uno  dei  seguenti
          Reparti: 
                  a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle
          Sezioni  deputate  allo   svolgimento   di   attivita'   di
          protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
          informatici  e  delle  comunicazioni   elettroniche   dalle
          minacce informatiche; 
                  b)  Nucleo  Speciale   Tutela   Privacy   e   Frodi
          Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti  di  supporto
          agli  eventi  cibernetici  riferiti   alle   infrastrutture
          informatiche del Corpo; 
                  c)  Reparti  Tecnico-Logistico-Amministrativi,  per
          attivita' di incident response. 
                2. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto
          degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al
          presente articolo, il numero delle giornate  lavorative  in
          relazione alle quali puo' essere  corrisposta  la  medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».