Art. 39 
 
                      Licenza e riposo solidale 
 
  1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della  Repubblica  20
aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il  personale  puo'
cedere, in  tutto  o  in  parte,  al  fine  di  consentire  ad  altri
appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o  il
coniuge convivente, ovvero il convivente  di  fatto  ai  sensi  della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le  particolari  condizioni  di
salute in cui versano, necessitano di cure costanti: 
      a)  la  licenza  ordinaria  spettante  e  non  ancora   fruita,
eccedente  le  quattro  settimane  annue,  quantificata  in  venti  o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario  di  lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23  dicembre
1977, n. 937.»; 
    b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del
Consiglio   centrale   della   rappresentanza   militare   ai   sensi
dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254» sono sostituite  dalle  seguenti:  «APCSM  riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66»; 
    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis.  Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3,  l'istituto  puo'
essere fruito anche dal personale che ha necessita' di  assistere  il
genitore: 
      a) convivente che, per le particolari condizioni di  salute  in
cui versa, necessita di cure costanti; 
      b) non convivente, affetto da patologie  gravi  che  richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente  per
territorio o da struttura convenzionata.». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  53  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  2022  n.
          57, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  53  (Licenza  e  riposo  solidale).  -  1.  Il
          personale puo' cedere, in tutto o  in  parte,  al  fine  di
          consentire    ad    altri    appartenenti    alla    stessa
          Amministrazione  di  assistere  i  figli  e/o  il   coniuge
          convivente, ovvero il convivente di fatto  ai  sensi  della
          legge 20 maggio  2016,  n.  76,  che,  per  le  particolari
          condizioni di salute in cui versano,  necessitano  di  cure
          costanti: 
                  a) la licenza  ordinaria  spettante  e  non  ancora
          fruita, eccedente le quattro settimane annue,  quantificata
          in venti o ventiquattro giorni nel  caso  di  articolazione
          dell'orario  di  lavoro  settimanale,  rispettivamente,  su
          cinque o sei giorni; 
                  b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge
          23 dicembre 1977, n. 937. 
                2. La cessione di cui al comma 1: 
                  a) e' a titolo  volontario  e  gratuito,  non  puo'
          essere sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
          revocabile; 
                  b)  avviene  in  forma  scritta,  adottando  misure
          idonee a garantire la riservatezza dei  dati  personali,  e
          puo' essere effettuata sia mediante  cessione  diretta  che
          con sistemi centralizzati, secondo  procedure  definite  da
          ciascuna Amministrazione entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente  decreto,  previa  acquisizione  del
          parere delle APCSM riconosciute  rappresentative  ai  sensi
          dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n. 66. 
                3. Il militare ricevente: 
                  a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta
          di  cessione   deve   presentare   all'Amministrazione   di
          appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo  stato
          di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da  struttura
          sanitaria pubblica o convenzionata; 
                  b) puo' chiedere massimo  trenta  giorni,  fruibili
          anche consecutivamente, per ciascuna domanda  di  cessione,
          fino al limite di centoventi giorni annui; 
                  c)  puo'  avvalersi  dei  giorni  ricevuti  solo  a
          seguito dell'avvenuta  completa  fruizione  dei  giorni  di
          licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
          1977, n. 937 allo  stesso  spettanti  ovvero,  in  caso  di
          pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 
                3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
          1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
          che ha necessita' di assistere il genitore: 
                  a) convivente che, per le particolari condizioni di
          salute in cui versa, necessita di cure costanti; 
                  b) non convivente, affetto da patologie  gravi  che
          richiedono  terapie  salvavita  documentate  dalla  azienda
          sanitaria  competente  per  territorio   o   da   struttura
          convenzionata. 
                4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
          disponibilita'  del  ricevente  fino  al  perdurare   delle
          necessita'  che  hanno  giustificato  la  cessione,   fermi
          restando  in  capo  ai  beneficiari  i   termini   previsti
          dall'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  per  la  fruizione  della
          licenza ceduta e dall'articolo 1 della  legge  23  dicembre
          1977, n. 937, per il riposo ceduto. 
                5. Ove cessino le condizioni di cui  al  comma  1,  i
          giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente,  se
          ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma
          4, secondo le modalita' definite  ai  sensi  del  comma  2,
          lettera   b).   Resta   esclusa   ogni   possibilita'    di
          corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».