Art. 39
Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo'
cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri
appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il
coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di
salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita,
eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o
ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro
settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937.»;
b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del
Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi
dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «APCSM riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo'
essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il
genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in
cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per
territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa
Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge
convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari
condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure
costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora
fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo'
essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e
puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che
con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da
ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, previa acquisizione del
parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta
di cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a
seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di
licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di
pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di
salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della
licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se
ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma
4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2,
lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».