Art. 40 
 
                     Tutela della genitorialita' 
 
  1. All'articolo 55, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  aprile  2022,  n.  57,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  esonero,  a
domanda, dal turno notturno  per  le  situazioni  monoparentali,  ivi
compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento
condiviso,  il  genitore  collocatario  nei  termini   del   relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno  di  eta'
del figlio convivente;»; 
    b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis)  esonero,
a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in  attesa
del perfezionamento della  concessione  delle  agevolazioni  previste
dalla legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  dal  servizio  notturno  per
l'assistenza dei figli affetti  da  patologie  gravi  che  richiedono
terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria  competente  per
territorio o da struttura convenzionata.». 
 
          Note all'art. 40: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  2022  n.
          57, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre  a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a)   esonero   dalla    sovrapposizione    completa
          dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
          genitori,  dipendenti  dalla  stessa  Amministrazione,  con
          figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
          esigenze del minore; 
                  b)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
                  c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
          o dal servizio su turni continuativi  articolati  sulle  24
          ore, o per le  situazioni  monoparentali  dal  servizio  su
          turni continuativi articolati sulle 24 ore; 
                  d) esonero, a domanda, dal turno  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario ovvero, in caso di  affidamento  condiviso,  il
          genitore   collocatario   nei    termini    del    relativo
          provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno
          di eta' del figlio convivente; 
                  e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
          sede o in servizio di  ordine  pubblico  per  piu'  di  una
          giornata, senza il consenso dell'interessato, il  personale
          con figli di eta' inferiore a  tre  anni  che  ha  proposto
          istanza per  essere  esonerato  dai  servizi  continuativi,
          notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 
                  f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per  i
          dipendenti che assistono un soggetto disabile per il  quale
          risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla  legge
          5 febbraio 1992, n. 104; 
                  f-bis)  esonero,  a  domanda,  per  la   madre   o,
          alternativamente,   per   il   padre,   in    attesa    del
          perfezionamento  della   concessione   delle   agevolazioni
          previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal  servizio
          notturno per l'assistenza dei figli  affetti  da  patologie
          gravi  che   richiedono   terapie   salvavita   documentate
          dall'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  o  da
          struttura convenzionata. 
                  g) possibilita' per le lavoratrici madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
                  h) divieto di impiegare la madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
                2. Il personale genitore di studenti del primo  ciclo
          dell'istruzione   affetti   da   disturbi   specifici    di
          apprendimento in ambito scolastico di  cui  all'articolo  1
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto,  salvo  che
          sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire  di
          orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle  attivita'
          scolastiche  a   casa   richiesta   dal   piano   didattico
          personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
          emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
          7 della legge n. 170 del 2010. 
                3. Al militare padre che  ne  faccia  richiesta  sono
          con-cessi, entro la prima settimana di nascita del  figlio,
          due  giorni  di  licenza  straordinaria.  Tale  periodo  e'
          escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di  cui
          all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
                4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».