Art. 42 
 
                       Commissione paritetica 
 
  1. Qualora in sede  di  applicazione  delle  materie  regolate  dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo  2  del
decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195,  insorgano  contrasti
interpretativi  di  rilevanza  generale  per   tutto   il   personale
interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo
sindacale  recepito  con  il  decreto  relativo  all'ultimo  triennio
contrattuale, puo' essere formulata, da ciascuna  delle  parti,  alla
Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di  esame
della questione controversa con la specifica e  puntuale  indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la  stessa  si  basa.
Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta  Commissione
procede ad un esame della  questione  controversa,  predisponendo  un
parere   non   vincolante.   La   relativa   decisione    da    parte
dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata  la
richiesta. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri e il  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del  decreto  di  recepimento  dell'ultimo  accordo  sindacale,   una
Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo
Comandante   generale,   e'   presieduta   da    un    rappresentante
dell'Amministrazione e composta, oltre che dal  Presidente,  in  pari
numero  da  rappresentanti  dell'Amministrazione  e  da   un   membro
designato da ciascuna APCSM firmataria  del  citato  accordo.  A  tal
fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto  di
recepimento,  ciascuna  delle  suddette  APCSM  comunica  al  Comando
generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale
individuato quale membro della Commissione. 
 
          Note all'art. 42: 
              - Per  i  riferimenti  al  testo  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  si  vedano  le
          note alle premesse.