Art. 42
Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal
presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti
interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio
contrattuale, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla
Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame
della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa.
Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione
procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un
parere non vincolante. La relativa decisione da parte
dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la
richiesta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di
finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una
Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo
Comandante generale, e' presieduta da un rappresentante
dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari
numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro
designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal
fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di
recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando
generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale
individuato quale membro della Commissione.
Note all'art. 42:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le
note alle premesse.