Art. 46
Servizi interni di caserma
1. All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole «d'intesa previa
informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi
dell'articolo 59» sono sostituite dalle seguenti: «previa
informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio
contrattuale».
Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 64 (Servizi interni di caserma). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668,
e' sostituito dal seguente:
"Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare,
per turni anche unici, servizi interni di caserma presso
reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete,
per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale,
un compenso orario, non cumulabile con quello per lo
straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio
notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di
quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con
autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali,
d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari
centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti
l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi,
nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio
1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro.".
2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali
non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle
risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o
recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti
le richieste del personale e fatte salve le improrogabili
esigenze di servizio.».