Art. 46 
 
                     Servizi interni di caserma 
 
  1. All'articolo 64, comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  marzo  1999,  n.  254,  le  parole  «d'intesa  previa
informazione  alle  rappresentanze   militari   centrali   ai   sensi
dell'articolo   59»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «previa
informazione  e  confronto  con  le  APCSM  firmatarie   dell'accordo
sindacale  recepito  con  il  decreto  relativo  all'ultimo  triennio
contrattuale». 
 
          Note all'art. 46: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi  al
          quadriennio normativo 1998-2001  ed  al  biennio  economico
          1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del
          03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  64  (Servizi  interni  di  caserma).  -  1.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre  1986,  n.668,
          e' sostituito dal seguente: 
                  "Articolo 17 - 1. Ove sia disposto  di  assicurare,
          per turni anche unici, servizi interni  di  caserma  presso
          reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
          di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete,
          per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro  settimanale,
          un compenso  orario,  non  cumulabile  con  quello  per  lo
          straordinario e cumulabile con  l'indennita'  per  servizio
          notturno e festiva, in  misura  non  inferiore  al  10%  di
          quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario.  Con
          autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali,
          d'intesa previa informazione alle  rappresentanze  militari
          centrali  ai  sensi  dell'articolo   59,   sono   stabiliti
          l'entita'  del  compenso  e  la  tipologia   dei   servizi,
          nell'ambito delle somme assegnate  con  decreto  25  luglio
          1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto
          con il Ministro del tesoro.". 
                2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le  quali
          non possa provvedersi al pagamento  per  esaurimento  delle
          risorse di cui al  comma  1,  devono  essere  compensate  o
          recuperate entro il  31  dicembre  dell'anno  successivo  a
          quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti
          le richieste del personale e fatte salve  le  improrogabili
          esigenze di servizio.».