Art. 8 
 
               Interventi su centri storici, su centri 
                      e nuclei urbani e rurali 
 
  1. Entro diciotto mesi dalla nomina del  Commissario  straordinario
alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal
Commissario straordinario medesimo  in  ragione  della  natura  degli
eventi calamitosi e dei conseguenti  effetti,  assicurando  un  ampio
coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la
pianificazione  urbanistica  connessa  alla   ricostruzione   nonche'
l'aggiornamento  degli  studi  specialistici,  compresi   quelli   di
microzonazione sismica e quelli per le carte  del  piano  di  assetto
idrogeologico, predisponendo  strumenti  urbanistici  attuativi,  ove
necessari,  completi  dei  relativi  piani  finanziari,  al  fine  di
programmare in maniera integrata gli interventi di: 
    a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici
o di uso pubblico, con priorita' per le  infrastrutture  strategiche,
compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi,  degli  edifici
di  edilizia  residenziale  pubblica  e  privata  e  delle  opere  di
urbanizzazione  secondaria  distrutti  o  danneggiati  dagli   eventi
calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i  quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2; 
    b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici  privati
residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive,
ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti  del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui  al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  distrutti  o  danneggiati  dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2; 
    c) ripristino  e  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata
dagli strumenti  urbanistici  attuativi,  ivi  compresa  la  rete  di
connessione per dati. 
  2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano
i  principi  di  indirizzo  per  la  pianificazione   stabiliti   con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7,  e  tengono
conto dei provvedimenti e della pianificazione  generale  e  speciale
approvata dal Commissario straordinario ai sensi  degli  articoli  3,
comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi  strumenti
urbanistici  attuativi  sono  esclusi  dalla  valutazione  ambientale
strategica (VAS) e  dalla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  VAS
qualora non prevedano contemporaneamente: 
    a)  un   aumento   della   popolazione   insediabile,   calcolata
attribuendo a ogni abitante da insediare 120  metri  cubi  di  volume
edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati  dell'ultimo
censimento  generale  della  popolazione   effettuato   dall'Istituto
nazionale di statistica prima  della  deliberazione  dello  stato  di
ricostruzione di rilievo nazionale; 
    b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle  esistenti
prima degli eventi calamitosi da cui e' conseguita  la  deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; 
    c) opere o interventi soggetti  a  procedure  di  valutazione  di
impatto ambientale o a valutazione d'incidenza. 
  3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono  disciplinate  le
modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei  cittadini  rispetto
alle  scelte  in  materia  di  pianificazione  territoriale  e   alla
definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di
ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di
cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda,  ai
sensi del primo periodo, forme  di  consultazione  dei  cittadini,  i
pareri richiesti non assumono  natura  vincolante  e  sono  resi  nel
termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. 
  4. Il comune adotta con atto consiliare gli  strumenti  urbanistici
attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la  loro  adozione,
sono pubblicati nell'albo pretorio  dell'ente  per  quindici  giorni,
assicurandone  altresi'   la   diffusione   presso   le   popolazioni
interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e
opposizioni  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione.  Decorso  tale  termine,  il   comune   trasmette   al
Commissario  straordinario  gli   strumenti   urbanistici   adottati,
unitamente  alle  osservazioni  e  alle  opposizioni  ricevute,   per
l'acquisizione  del  parere  della  Conferenza  permanente   di   cui
all'articolo 15, che e' reso nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
richiesta. 
  5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante  della  Conferenza
permanente di cui all'articolo 15, il comune approva  definitivamente
lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti
urbanistici vigenti e possono derogare allo  strumento  paesaggistico
eventualmente vigente, a condizione che su di essi  abbiano  espresso
il proprio assenso i rappresentanti del  Ministero  della  cultura  e
della regione interessata presso  la  Conferenza  permanente  di  cui
all'articolo 15. 
  7. Nel caso in cui gli  strumenti  attuativi  di  cui  al  comma  1
contengano previsioni e prescrizioni di  dettaglio,  con  particolare
riferimento  alla  conservazione  degli  aspetti  e   dei   caratteri
peculiari degli  immobili  e  delle  aree  interessati  dagli  eventi
calamitosi nonche' alle specifiche normative d'uso  preordinate  alla
conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei  beni
immobili, delle  tipologie  architettoniche,  delle  tecniche  e  dei
materiali costruttivi originariamente  utilizzati,  la  realizzazione
dei singoli interventi edilizi puo'  avvenire  mediante  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta dall'interessato, con
la quale si attesta la conformita'  degli  interventi  medesimi  alle
previsioni  dello   strumento   urbanistico   attuativo,   salve   le
disposizioni di maggiore semplificazione. 
  8. I comuni,  sulla  base  della  rilevazione  dei  danni  prodotti
dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e  rurali
e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche
del  tessuto  edilizio,  possono  altresi',  con  deliberazione   del
consiglio  comunale  adottata  entro   il   termine   stabilito   dal
Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata  nel
sito  internet  istituzionale  dei  comuni  stessi,  individuare  gli
aggregati edilizi da recuperare  attraverso  interventi  unitari.  In
tali aggregati  edilizi  la  progettazione  deve  tener  conto  delle
possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli
edifici adiacenti, secondo quanto previsto  dalla  vigente  normativa
tecnica  per  le  costruzioni.  Con  la  medesima  deliberazione  del
consiglio comunale sono  altresi'  perimetrate,  per  ogni  aggregato
edilizio, le unita' minime di intervento, costituite dagli insiemi di
edifici  subordinati  a  progettazione  unitaria,  in  ragione  della
necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato
al loro recupero nonche' della necessita' di soddisfare  esigenze  di
sicurezza   sismica,   contenimento   energetico   e   qualificazione
dell'assetto urbanistico. 
  9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici  privati
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui
ai  commi  1  e  8,  i  proprietari  si  costituiscono  in  consorzio
obbligatorio  entro  trenta  giorni  dall'invito  loro  rivolto   dal
Commissario straordinario alla  ricostruzione.  La  costituzione  del
consorzio e' valida con la partecipazione di un numero di proprietari
che rappresenti almeno il 51 per cento della  superficie  complessiva
dell'intero  edificio,  determinata  dalla  somma   delle   superfici
complessive delle singole unita' immobiliari  di  cui  e'  costituito
l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, recante determinazione dei limiti  massimi  di  costo  per  gli
interventi di  edilizia  residenziale  sovvenzionata  e  di  edilizia
residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  194
del 20 agosto 1994. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si
sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio,  per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre  anni  e  per  la
quale non e'  dovuto  alcun  indennizzo.  Per  l'effettuazione  degli
interventi  sostitutivi,  i  comuni  utilizzano  i   contributi   che
sarebbero  stati  assegnati  ai   predetti   proprietari   ai   sensi
dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile  e'  limitato
al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato  edilizio
e delle finiture comuni nonche' di quelle  esclusive  degli  immobili
dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio. 
  11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni,  nei  casi  previsti
dal comma 10, si rivalgono sui proprietari  qualora  il  costo  degli
interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati sia  superiore  all'importo  del  contributo
concedibile. 
  12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato
di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni  possono  adottare,
acquisito il parere favorevole della  Conferenza  permanente  di  cui
all'articolo 15, uno o piu' programmi straordinari  di  ricostruzione
nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi
di  cui  all'articolo   1,   individuati   con   apposita   ordinanza
commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono  attuati  nei
limiti delle risorse  a  cio'  destinate  dalle  predette  regioni  e
tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e  della  pianificazione
generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai  sensi
degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2,  e  13,  comma  2,
nonche' degli strumenti urbanistici attuativi  predisposti  ai  sensi
del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi  di  cui
al presente comma autorizzano  gli  interventi  di  ricostruzione  di
edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati  o
demoliti od oggetto di  ordinanza  di  demolizione  per  pericolo  di
crollo, anche  in  deroga  ai  vigenti  strumenti  di  pianificazione
territoriale e urbanistica, a condizione che detti  interventi  siano
diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli  preesistenti
quanto a collocazione,  ingombro  planivolumetrico  e  configurazione
degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime
necessarie   per   l'adeguamento    alla    normativa    antisismica,
igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono  in  ogni  caso  esclusi  dai
programmi di cui al presente comma gli interventi  su  costruzioni  o
parti di esse realizzate in assenza o in difformita'  dai  prescritti
titoli  abilitativi,  salve  le   tolleranze   costruttive   di   cui
all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  le   modalita'   di
regolarizzazione   previste   dalla   legislazione    vigente    gia'
favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  3  luglio
          2017, n. 117 si vedano le note all'articolo 3. 
              -  Si  riporta  l'articolo  34-bis  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
          «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 245 del 20 ottobre 2001: 
                «Art.  34-bis  (Tolleranze  costruttive).  -  1.   Il
          mancato  rispetto  dell'altezza,   dei   distacchi,   della
          cubatura,  della  superficie  coperta  e  di   ogni   altro
          parametro delle singole unita' immobiliari non  costituisce
          violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2  per
          cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
                1-bis. Per gli  interventi  realizzati  entro  il  24
          maggio  2024,  il  mancato   rispetto   dell'altezza,   dei
          distacchi, della cubatura, della superficie  coperta  e  di
          ogni altro parametro delle singole unita'  immobiliari  non
          costituisce  violazione  edilizia  se  contenuto  entro   i
          limiti: 
                  a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          superiore ai 500 metri quadrati; 
                  b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; 
                  c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; 
                  d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
          abilitativo per le unita' immobiliari con superficie  utile
          inferiore ai 100 metri quadrati; 
                  d-bis) del 6 per cento delle  misure  previste  nel
          titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie
          utile inferiore ai 60 metri quadrati. 
                1-ter. Ai fini del computo della superficie utile  di
          cui al comma 1-bis, si tiene conto  della  sola  superficie
          assentita con  il  titolo  edilizio  che  ha  abilitato  la
          realizzazione  dell'intervento,  al  netto   di   eventuali
          frazionamenti  dell'immobile  o   dell'unita'   immobiliare
          eseguiti nel corso del tempo. Gli  scostamenti  di  cui  al
          comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche  per
          le misure minime individuate dalle disposizioni in  materia
          di distanze e di requisiti igienico-sanitari. 
                2. Fuori dai casi di cui al  comma  1,  limitatamente
          agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  costituiscono  inoltre
          tolleranze esecutive  le  irregolarita'  geometriche  e  le
          modifiche alle finiture degli edifici  di  minima  entita',
          nonche'  la  diversa  collocazione  di  impianti  e   opere
          interne, eseguite durante  i  lavori  per  l'attuazione  di
          titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
          violazione della disciplina urbanistica ed edilizia  e  non
          pregiudichino l'agibilita' dell'immobile. 
                2-bis. Per gli  interventi  realizzati  entro  il  24
          maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive  ai
          sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2  il
          minore   dimensionamento    dell'edificio,    la    mancata
          realizzazione di elementi architettonici  non  strutturali,
          le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e  la
          difforme ubicazione delle  aperture  interne,  la  difforme
          esecuzione   di   opere   rientranti   nella   nozione   di
          manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti  in
          cantiere  e  gli  errori  materiali   di   rappresentazione
          progettuale delle opere. 
                3.  Le  tolleranze  esecutive  di  cui  al   presente
          articolo realizzate  nel  corso  di  precedenti  interventi
          edilizi,  non   costituendo   violazioni   edilizie,   sono
          dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
          dello stato legittimo  degli  immobili,  nella  modulistica
          relativa a  nuove  istanze,  comunicazioni  e  segnalazioni
          edilizie  ovvero  con  apposita  dichiarazione   asseverata
          allegata agli  atti  aventi  per  oggetto  trasferimento  o
          costituzione,  ovvero  scioglimento  della  comunione,   di
          diritti reali. 
                3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate  nelle  zone
          sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di  quelle  a
          bassa sismicita'  all'uopo  indicate  nei  decreti  di  cui
          all'articolo  83,  il  tecnico  attesta  altresi'  che  gli
          interventi  di  cui  al  presente  articolo  rispettino  le
          prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della  parte
          II. Tale attestazione, riferita  al  rispetto  delle  norme
          tecniche  per  le  costruzioni  vigenti  al  momento  della
          realizzazione  dell'intervento,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'articolo 36-bis,  comma  2,  corredata  della
          documentazione tecnica  sull'intervento  predisposta  sulla
          base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma
          3, e' trasmessa allo  sportello  unico  per  l'acquisizione
          dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale  secondo
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo  94,   ovvero   per
          l'esercizio delle modalita'  di  controllo  previste  dalle
          regioni ai sensi dell'articolo  94-bis,  comma  5,  per  le
          difformita'  che   costituiscono   interventi   di   minore
          rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma  1,  lettere
          b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato
          allega   alla   dichiarazione   di   cui   al    comma    3
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  94,  comma  2,   o
          l'attestazione   circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento rilasciata ai sensi  dell'articolo  94,  comma
          2-bis, ovvero, in caso  di  difformita'  che  costituiscono
          interventi di minore rilevanza o privi  di  rilevanza,  una
          dichiarazione asseverata circa il decorso del  termine  del
          procedimento  per  i  controlli  regionali  in  assenza  di
          richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase
          e di esito negativo dei controlli stessi. 
                3-ter. L'applicazione  delle  disposizioni  contenute
          nel presente articolo non puo' comportare  limitazione  dei
          diritti dei terzi».