Art. 8
Interventi su centri storici, su centri
e nuclei urbani e rurali
1. Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario
alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal
Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli
eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio
coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonche'
l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di
microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto
idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove
necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di
programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici
o di uso pubblico, con priorita' per le infrastrutture strategiche,
compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici
di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di
urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi
calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali
e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai
sensi dell'articolo 2;
b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati
residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive,
ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del
Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i
quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata
dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di
connessione per dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano
i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono
conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale
approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3,
comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti
urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale
strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita' alla VAS
qualora non prevedano contemporaneamente:
a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata
attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume
edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo
censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto
nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di
ricostruzione di rilievo nazionale;
b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti
prima degli eventi calamitosi da cui e' conseguita la deliberazione
dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di
impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.
3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le
modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto
alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla
definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di
ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di
cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai
sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i
pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel
termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici
attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione,
sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni,
assicurandone altresi' la diffusione presso le popolazioni
interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e
opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette al
Commissario straordinario gli strumenti urbanistici adottati,
unitamente alle osservazioni e alle opposizioni ricevute, per
l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui
all'articolo 15, che e' reso nel termine di novanta giorni dalla
richiesta.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza
permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente
lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti
urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico
eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso
il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e
della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui
all'articolo 15.
7. Nel caso in cui gli strumenti attuativi di cui al comma 1
contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare
riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri
peculiari degli immobili e delle aree interessati dagli eventi
calamitosi nonche' alle specifiche normative d'uso preordinate alla
conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni
immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei
materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione
dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta dall'interessato, con
la quale si attesta la conformita' degli interventi medesimi alle
previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le
disposizioni di maggiore semplificazione.
8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti
dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali
e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche
del tessuto edilizio, possono altresi', con deliberazione del
consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal
Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel
sito internet istituzionale dei comuni stessi, individuare gli
aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In
tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle
possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli
edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
tecnica per le costruzioni. Con la medesima deliberazione del
consiglio comunale sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato
edilizio, le unita' minime di intervento, costituite dagli insiemi di
edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della
necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato
al loro recupero nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di
sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione
dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui
ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio
obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal
Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del
consorzio e' valida con la partecipazione di un numero di proprietari
che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva
dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici
complessive delle singole unita' immobiliari di cui e' costituito
l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi
dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia
residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194
del 20 agosto 1994.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si
sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per
l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la
quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli
interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che
sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi
dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile e' limitato
al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio
e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili
dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti
dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli
interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione
per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo
concedibile.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato
di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare,
acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui
all'articolo 15, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione
nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi
di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza
commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei
limiti delle risorse a cio' destinate dalle predette regioni e
tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione
generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi
degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2,
nonche' degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi
del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui
al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di
edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o
demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di
crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano
diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti
quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione
degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,
igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai
programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o
parti di esse realizzate in assenza o in difformita' dai prescritti
titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui
all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalita' di
regolarizzazione previste dalla legislazione vigente gia'
favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 si vedano le note all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 34-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei
distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro i
limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
inferiore ai 100 metri quadrati;
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie
utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di
cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie
assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la
realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali
frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare
eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al
comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per
le misure minime individuate dalle disposizioni in materia
di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente
agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre
tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entita',
nonche' la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di
titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il
minore dimensionamento dell'edificio, la mancata
realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la
difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in
cantiere e gli errori materiali di rappresentazione
progettuale delle opere.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di
diritti reali.
3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a
bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, il tecnico attesta altresi' che gli
interventi di cui al presente articolo rispettino le
prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte
II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della
documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla
base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma
3, e' trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione
dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo
le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per
l'esercizio delle modalita' di controllo previste dalle
regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le
difformita' che costituiscono interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere
b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato
allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o
l'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma
2-bis, ovvero, in caso di difformita' che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase
e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei
diritti dei terzi».