Art. 4
Norme per garantire la continuita' del servizio di autotrasporto
1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
286, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e
scarico. Franchigia). - 1. Il periodo di franchigia, connesso
all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e
scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di
carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti per ciascuna
operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro
soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e' tenuto
a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l'orario di
svolgimento di tali operazioni, nonche' le modalita' di accesso dei
veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto
di tale onere, il vettore puo' dimostrare l'orario di arrivo nel
luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del
proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure
con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
2. Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a
corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del
periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora
o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il diritto di rivalsa
tra i coobbligati nei confronti dell'effettivo responsabile.
L'indennizzo non e' dovuto qualora il superamento del periodo di
franchigia sia imputabile al vettore. L'importo dell'indennizzo di
cui al presente comma e' soggetto a rivalutazione automatica, con
cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si
utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La richiesta
d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente o al
caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall'articolo 2951
del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda
di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4,
l'indennizzo di cui al comma 2 e' dovuto anche qualora siano superati
i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico
indicati nel contratto di trasporto e cio' risulti dalla
documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro
documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
4. Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere
svolte anche in assenza del conducente, e' sempre assicurata al
medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare
la regolarita' delle operazioni di carico, con particolare riguardo
alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle
sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.».
2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. Qualora le eventuali violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 12, 13 e 13-bis integrino anche i presupposti
disciplinati dall'articolo 9, comma 3-bis, secondo periodo, della
legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, d'ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del
Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
puo' adottare le diffide e applicare le sanzioni previste
dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
3. Per le finalita' di ammodernamento della flotta del parco
veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma
150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Le relative
risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.