Art. 4 
 
  Norme per garantire la continuita' del servizio di autotrasporto 
 
  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.
286, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6-bis (Disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico  e
scarico.  Franchigia).  -  1.  Il  periodo  di  franchigia,  connesso
all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e
scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di
carico o scarico della merce, e' pari a novanta minuti  per  ciascuna
operazione. Il committente,  il  destinatario  della  merce  o  altro
soggetto della filiera del trasporto di cui all'articolo 2 e'  tenuto
a fornire al  vettore  indicazioni  circa  il  luogo  e  l'orario  di
svolgimento di tali operazioni, nonche' le modalita' di  accesso  dei
veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato  rispetto
di tale onere, il vettore puo'  dimostrare  l'orario  di  arrivo  nel
luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del
proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del  veicolo  oppure
con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione. 
    2. Il committente  e  il  caricatore  sono  tenuti  in  solido  a
corrispondere al  vettore  un  indennizzo,  per  il  superamento  del
periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora
o frazione di ora di ritardo. E' fatto salvo il  diritto  di  rivalsa
tra  i  coobbligati  nei   confronti   dell'effettivo   responsabile.
L'indennizzo non e' dovuto qualora  il  superamento  del  periodo  di
franchigia sia imputabile al vettore.  L'importo  dell'indennizzo  di
cui al presente comma e' soggetto  a  rivalutazione  automatica,  con
cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione.  Ai  fini  del  calcolo  della  variazione  si
utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati, al netto dei tabacchi (Indice FOI). La  richiesta
d'indennizzo puo' essere effettuata dal vettore al committente  o  al
caricatore, nel termine di prescrizione previsto  dall'articolo  2951
del codice civile, ferma restando la possibilita' di proporre domanda
di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli  633  e  seguenti
del codice di procedura civile. 
    3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 3  e  4,
l'indennizzo di cui al comma 2 e' dovuto anche qualora siano superati
i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e  scarico
indicati  nel  contratto  di   trasporto   e   cio'   risulti   dalla
documentazione  di  accompagnamento  della  merce  o  da  ogni  altro
documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore. 
    4. Fermo restando che le operazioni  di  scarico  possono  essere
svolte anche in assenza  del  conducente,  e'  sempre  assicurata  al
medesimo conducente la possibilita' di essere presente e di visionare
la regolarita' delle operazioni di carico, con  particolare  riguardo
alla sistemazione  del  medesimo  sui  veicoli,  tenuto  conto  delle
sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285.». 
  2. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    «15-bis. Qualora le eventuali violazioni  delle  disposizioni  di
cui  ai  commi  12,  13  e  13-bis  integrino  anche  i   presupposti
disciplinati dall'articolo 9, comma  3-bis,  secondo  periodo,  della
legge 18 giugno 1998, n. 192, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, d'ufficio o su segnalazione  del  creditore  ovvero  del
Comitato centrale  per  l'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
puo'  adottare  le  diffide  e   applicare   le   sanzioni   previste
dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.». 
  3. Per le  finalita'  di  ammodernamento  della  flotta  del  parco
veicolare del settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma
150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata la spesa di
6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e  2026.  Le  relative
risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 6 milioni  di
euro per ciascuno degli  anni  2025  e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  speciale  di  parte   corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2025, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.