Art. 11
Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio
2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 settembre» e le parole: «del settimo mese»
sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese».
Note agli articoli 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei
casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso
metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.
3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al
comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui
si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto
disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto
disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai
valori di riferimento settoriali individuati nella
metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al
comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis trova
applicazione anche per la determinazione della proposta di
valore della produzione netta rilevante ai fini della
imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 17.».