Art. 11 
 Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale 
 
  1. All'articolo 9, comma 3, del  decreto  legislativo  12  febbraio
2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 settembre» e le  parole:  «del  settimo  mese»
sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese». 
 
          Note agli articoli 11: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9  (Elaborazione  e  adesione  alla  proposta  di
          concordato). - 1. La proposta di  concordato  e'  elaborata
          dall'Agenzia  delle  entrate,  in  coerenza  con   i   dati
          dichiarati dal contribuente e comunque nel  rispetto  della
          sua capacita' contributiva, sulla base di  una  metodologia
          che  valorizza,  anche  attraverso   processi   decisionali
          completamente automatizzati  di  cui  all'articolo  22  del
          regolamento (UE) 2016/679, del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni  gia'  nella
          disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria,  limitando
          l'introduzione di nuovi  oneri  dichiarativi.  La  predetta
          metodologia, predisposta per i  contribuenti  di  cui  agli
          articoli 10, comma 1, e 23,  comma  1,  con  riferimento  a
          specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
          economici e dei mercati, delle redditivita'  individuali  e
          settoriali   desumibili   dagli   indici    sintetici    di
          affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo   9-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e  delle
          risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
          limiti imposti dalla normativa in  materia  di  tutela  dei
          dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
          per la protezione dei dati personali e' richiesto solo  nei
          casi in cui il  decreto  introduca  modifiche  al  percorso
          metodologico di calcolo. 
              2. Ai fini dell'elaborazione della  predetta  proposta,
          l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al  comma  1,
          ne   acquisisce   ulteriori   dalle   banche   dati   nella
          disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di  altri
          soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla  disciplina
          di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
          decreto di cui al comma 1 sono  individuate  le  specifiche
          cautele e le garanzie per  i  diritti  e  le  liberta'  dei
          contribuenti di  cui  all'articolo  22,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  27  aprile  2016,  nonche'  le   eventuali
          tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia  delle
          entrate  elabora  e  comunica  la  proposta  attraverso   i
          programmi informatici di cui all'articolo 8. 
              3.  Il  contribuente  puo'  aderire  alla  proposta  di
          concordato entro il 30  settembre,  ovvero  entro  l'ultimo
          giorno del nono mese successivo a quello  di  chiusura  del
          periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta  non
          coincidente  con  l'anno  solare.  Per  il  primo  anno  di
          applicazione dell'istituto, il  contribuente  puo'  aderire
          alla  proposta  di   concordato   entro   il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  annuale  dei   redditi
          previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
          2024, n. 1. 
              3-bis. La proposta di  reddito  concordato  di  cui  al
          comma  1  non  puo'  eccedere  il  corrispondente   reddito
          dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a  quelli  cui
          si  riferisce  la  proposta,  rettificato  secondo   quanto
          disposto dagli articoli 15 e 16, della misura: 
              a)  del  10  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari a 10; 
              b)  del  15  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari o superiore a 9 ma inferiore a 10; 
              c)  del  25  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la  proposta  i
          contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
          pari o superiore a 8 ma inferiore a 9. 
              3-ter. Laddove la  proposta,  tenuto  conto  di  quanto
          disposto al comma  3-bis,  risulti  inferiore  rispetto  ai
          valori  di   riferimento   settoriali   individuati   nella
          metodologia di cui al comma 1, la  limitazione  di  cui  al
          comma 3-bis non trova applicazione. 
              3-quater. La disposizione di cui al comma  3-bis  trova
          applicazione anche per la determinazione della proposta  di
          valore della  produzione  netta  rilevante  ai  fini  della
          imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive   di   cui
          all'articolo 17.».