Art. 13
Deduzione del costo del lavoro incrementale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «elementi immateriali» sono
inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»;
2) al comma 2, le parole: «e le perdite su crediti,» sono
sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione
del costo del lavoro».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, 212, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni
esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-
2026.
Note all'articolo 13:
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Reddito di lavoro autonomo oggetto di
concordato). - 1. Il reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini
delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini
del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo
54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo
54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni
in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico
delle imposte sui redditi;
b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali, riferibili
all'attivita' artistica o professionale di cui al comma
1-quater del citato articolo 54;
b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze,
nonche' i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione
del costo del lavoro e i redditi derivanti dalle
partecipazioni di cui al comma 1 determinano una
corrispondente variazione del reddito concordato, ferma
restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000
euro. Nel caso di societa' semplici e di soggetti a esse
equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo
unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra i soci o
associati secondo le rispettive quote di partecipazione.».
Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). - 1.
Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui
redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato,
e' individuato con riferimento all'articolo 56 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto
riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa', alle disposizioni di cui alla sezione I del
capo II del titolo II del predetto testo unico delle
imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese
minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza
considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e
87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonche'
minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti
di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle
imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in
un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di
capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero
all'articolo 116 del citato testo unico, o utili
distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione
di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e
89 del medesimo testo unico 24;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 216.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze
attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le
perdite su crediti, la maggiorazione del costo del lavoro
nonche' gli utili e le perdite derivanti dalle
partecipazioni di cui al comma 1 determinano una
corrispondente variazione del reddito concordato secondo i
meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse
applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei
periodi di imposta precedenti riducono il reddito
determinato ai sensi del presente articolo secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione
non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di
societa' in nome collettivo e societa' in accomandita
semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito
tra i soci o associati secondo le rispettive quote di
partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi
precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione
le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e
conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato,
dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a
quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui
redditi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le
presunzioni legali non si applicano retroattivamente.
Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati
periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le
prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».