Art. 13 
             Deduzione del costo del lavoro incrementale 
 
  1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
      1) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: 
      «b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 
      2) al comma 2, dopo  le  parole:  «elementi  immateriali»  sono
inserite le seguenti: «, la maggiorazione del costo del lavoro»; 
    b) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
      «b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.»; 
      2) al comma 2, le parole:  «e  le  perdite  su  crediti,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, le perdite su crediti, la maggiorazione
del costo del lavoro». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  212,  le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle opzioni
esercitate per l'adesione al concordato  relative  al  biennio  2025-
2026. 
 
          Note all'articolo 13: 
              - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
          decreto  legislativo  12  febbraio  2024,   n.   13,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  15  (Reddito  di  lavoro  autonomo  oggetto   di
          concordato). - 1. Il reddito di lavoro  autonomo  derivante
          dall'esercizio di arti e  professioni,  rilevante  ai  fini
          delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini
          del concordato, e' individuato con riferimento all'articolo
          54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, senza considerare i valori relativi a: 
              a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo
          54, commi 1-bis e 1-bis.1; 
              b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni
          in soggetti di cui all'articolo 5 del  citato  testo  unico
          delle imposte sui redditi; 
              b-bis) corrispettivi percepiti a  seguito  di  cessione
          della  clientela  o  di  elementi  immateriali,  riferibili
          all'attivita' artistica o professionale  di  cui  al  comma
          1-quater del citato articolo 54; 
              b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  30  dicembre
          2023, n. 216. 
              2. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze,
          nonche' i corrispettivi percepiti  a  seguito  di  cessione
          della clientela o di elementi immateriali, la maggiorazione
          del  costo  del  lavoro  e  i   redditi   derivanti   dalle
          partecipazioni  di  cui  al   comma   1   determinano   una
          corrispondente variazione  del  reddito  concordato,  ferma
          restando la dichiarazione di un  reddito  minimo  di  2.000
          euro. Nel caso di societa' semplici e di  soggetti  a  esse
          equiparati ai sensi  dell'articolo  5  del  predetto  testo
          unico, il limite di euro 2.000 e' ripartito tra  i  soci  o
          associati secondo le rispettive quote di partecipazione.». 
              Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). - 1.
          Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle  imposte  sui
          redditi, proposto al contribuente ai fini  del  concordato,
          e' individuato con riferimento all'articolo  56  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e,  per  quanto
          riguarda i contribuenti soggetti  all'imposta  sul  reddito
          delle societa', alle disposizioni di cui alla sezione I del
          capo II del  titolo  II  del  predetto  testo  unico  delle
          imposte sui redditi,  ovvero,  relativamente  alle  imprese
          minori, all'articolo 66 del  medesimo  testo  unico,  senza
          considerare i valori relativi a: 
              a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e
          87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88,  nonche'
          minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite  su  crediti
          di cui all'articolo 101  del  predetto  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; 
              b) utili  o  perdite  derivanti  da  partecipazioni  in
          soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in
          un Gruppo  europeo  di  interesse  economico  GEIE  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
          1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa'  di
          capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115  ovvero
          all'articolo  116  del  citato   testo   unico,   o   utili
          distribuiti,  in  qualsiasi   forma   e   sotto   qualsiasi
          denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo  73,
          comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione
          di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli  59  e
          89 del medesimo testo unico 24; 
              b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante  ai
          sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  30  dicembre
          2023, n. 216. 
              2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze
          attive, le  minusvalenze,  le  sopravvenienze  passive,  le
          perdite su crediti, la maggiorazione del costo  del  lavoro
          nonche'  gli   utili   e   le   perdite   derivanti   dalle
          partecipazioni  di  cui  al   comma   1   determinano   una
          corrispondente variazione del reddito concordato secondo  i
          meccanismi  previsti  dalle  singole  disposizioni  a  esse
          applicabili. 
              3. Le perdite fiscali conseguite dal  contribuente  nei
          periodi  di  imposta   precedenti   riducono   il   reddito
          determinato ai  sensi  del  presente  articolo  secondo  le
          disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi. 
              4. In ogni caso il reddito assoggettato  a  imposizione
          non puo'  essere  inferiore  a  2.000  euro.  Nel  caso  di
          societa' in  nome  collettivo  e  societa'  in  accomandita
          semplice  e  di  soggetti  a  esse  equiparati   ai   sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          nonche' dei soggetti di cui agli articoli  115  e  116  del
          medesimo testo unico il limite di 2.000 euro  e'  ripartito
          tra i soci o  associati  secondo  le  rispettive  quote  di
          partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei  periodi
          precedenti, il contribuente puo' computare  in  diminuzione
          le perdite fiscali, determinate ai  sensi  del  comma  2  e
          conseguite nei periodi d'imposta  oggetto  del  concordato,
          dai redditi relativi ai  medesimi  periodi  d'imposta  e  a
          quelli successivi  secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  8  e  84  del  testo  unico  delle  imposte   sui
          redditi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212: 
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  le
          disposizioni tributarie non hanno effetto  retroattivo.  Le
          presunzioni  legali  non  si  applicano   retroattivamente.
          Relativamente ai tributi dovuti,  determinati  o  liquidati
          periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore delle  disposizioni  che  le
          prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».