Art. 14 
Introduzione di soglie  per  le  proposte  di  concordato  preventivo
  biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di
  affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.  13,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. La proposta di reddito concordato di cui  al  comma  1  non
puo'  eccedere  il  corrispondente  reddito  dichiarato  nel  periodo
d'imposta  antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce  la   proposta,
rettificato secondo quanto disposto dagli articoli  15  e  16,  della
misura: 
    a) del 10 per cento,  se  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
quelli cui si riferisce la  proposta  i  contribuenti  presentano  un
livello di affidabilita' fiscale pari a 10; 
    b) del 15 per cento,  se  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
quelli cui si riferisce la  proposta  i  contribuenti  presentano  un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore  a
10; 
    c) del 25 per cento,  se  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
quelli cui si riferisce la  proposta  i  contribuenti  presentano  un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore  a
9. 
  3-ter. Laddove la proposta, tenuto  conto  di  quanto  disposto  al
comma 3-bis, risulti inferiore  rispetto  ai  valori  di  riferimento
settoriali individuati nella  metodologia  di  cui  al  comma  1,  la
limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione. 
  3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis  si  applica  anche
per la determinazione della proposta di valore della produzione netta
rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita'  produttive
di cui all'articolo 17.». 
 
          Note all'articolo 14: 
              Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12
          febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10.