Art. 14
Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo
biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di
affidabilita' fiscale
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al comma 1 non
puo' eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo
d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta,
rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, della
misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a
quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un
livello di affidabilita' fiscale pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a
quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a
10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a
quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un
livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a
9.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto disposto al
comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai valori di riferimento
settoriali individuati nella metodologia di cui al comma 1, la
limitazione di cui al comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si applica anche
per la determinazione della proposta di valore della produzione netta
rilevante ai fini della imposta regionale sulle attivita' produttive
di cui all'articolo 17.».
Note all'articolo 14:
Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 12
febbraio 2024 n. 13 si vedano le note all'articolo 10.