Art. 15
Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo
biennale
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;
b) al comma 3, le parole: «al comma 1, lettera e), e» sono
soppresse.
Note all'articolo 15:
Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato
cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di
imposta nei seguenti casi in cui:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta
oggetto del concordato o in quello precedente, risulta
l'esistenza di attivita' non dichiarate o l'inesistenza o
l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un importo
superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero
risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di
cui al comma 2;
b) a seguito di modifica o integrazione della
dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal
contribuente determinano una quantificazione diversa dei
redditi o del valore della produzione netta rispetto a
quelli in base ai quali e' avvenuta l'accettazione della
proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati
non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della
definizione della proposta di concordato;
d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11
ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10,
comma 2;
e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito
delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il
pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di
non lieve entita':
a) le violazioni constatate che integrano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del
concordato;
b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o
valore netto della produzione oggetto del concordato per un
importo superiore al 30 per cento;
c) le violazioni, relative agli anni oggetto del
concordato, di cui:
1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
2) all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero
pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;
3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471;
4) all'articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche' all'articolo
2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),
non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il
contribuente abbia regolarizzato la propria posizione
mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreche' la
violazione non sia stata gia' constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza.
3-bis. Nel caso di decadenza dal concordato restano
dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto
del reddito e del valore della produzione netta concordati
se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».