Art. 15 
Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato  preventivo
                              biennale 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, qualora il pagamento di tali somme non  sia  avvenuto,  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
462,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»; 
    b) al comma 3, le parole:  «al  comma  1,  lettera  e),  e»  sono
soppresse. 
 
          Note all'articolo 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
          legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 22 (Decadenza del concordato). - 1. Il concordato
          cessa di produrre effetto per entrambi i  suoi  periodi  di
          imposta nei seguenti casi in cui: 
              a) a seguito di accertamento, nei  periodi  di  imposta
          oggetto del concordato  o  in  quello  precedente,  risulta
          l'esistenza di attivita' non dichiarate o  l'inesistenza  o
          l'indeducibilita' di passivita' dichiarate, per un  importo
          superiore al 30 per cento  dei  ricavi  dichiarati,  ovvero
          risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di
          cui al comma 2; 
              b)  a  seguito  di  modifica   o   integrazione   della
          dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo  2,  comma
          8, del decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, i  dati  e  le  informazioni  dichiarate  dal
          contribuente determinano una  quantificazione  diversa  dei
          redditi o del valore  della  produzione  netta  rispetto  a
          quelli in base ai quali e'  avvenuta  l'accettazione  della
          proposta di concordato; 
              c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati
          non  corrispondenti  a  quelli  comunicati  ai  fini  della
          definizione della proposta di concordato; 
              d) ricorre una delle ipotesi  di  cui  all'articolo  11
          ovvero vengono meno i requisiti  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2; 
              e) e' omesso il versamento delle somme dovute a seguito
          delle attivita' di cui all'articolo 12, comma 2, qualora il
          pagamento  di  tali  somme  non  sia  avvenuto,  ai   sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n.  462,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 36-bis, comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. 
              2. Con riferimento alla lettera a) del comma 1, sono di
          non lieve entita': 
              a)  le   violazioni   constatate   che   integrano   le
          fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
          74,  relativamente  ai  periodi  di  imposta  oggetto   del
          concordato; 
              b) la comunicazione  inesatta  o  incompleta  dei  dati
          rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici  di  cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  2017,
          n. 96, in misura tale da determinare  un  minor  reddito  o
          valore netto della produzione oggetto del concordato per un
          importo superiore al 30 per cento; 
              c)  le  violazioni,  relative  agli  anni  oggetto  del
          concordato, di cui: 
              1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
              2)  all'articolo  6,  commi  2-bis  e  3,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in  numero
          pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 
              3) all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471; 
              4) all'articolo  11,  commi  5  e  5-bis,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonche'  all'articolo
          2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. 
              3. Le violazioni di cui al comma 2, lettere  a)  e  b),
          non rilevano ai fini della decadenza nel  caso  in  cui  il
          contribuente  abbia  regolarizzato  la  propria   posizione
          mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  sempreche'   la
          violazione non sia stata gia'  constatata  e  comunque  non
          siano  iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano  avuto
          formale conoscenza. 
              3-bis. Nel caso di  decadenza  dal  concordato  restano
          dovute le imposte e i contributi determinati tenendo  conto
          del reddito e del valore della produzione netta  concordati
          se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.».