Art. 8
Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il
concordato preventivo biennale
1. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si
applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel
caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e limitatamente
alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle
societa', con l'aliquota di cui all'articolo 77 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle
adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026,
purche' non esercitate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto.
Note all'articolo 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20-bis (Regime opzionale di imposizione
sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soggetti
che applicano gli indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Per i periodi d'imposta oggetto del
concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta
dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di
reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante
dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto
al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta,
rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16,
a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito,
addizionali comprese, applicando un'aliquota:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o
superiore a 8;
b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o
superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta
presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore a
6.
1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al
comma 1 si applicano nei limiti di un'eccedenza non
superiore a ottantacinquemila euro. Nel caso in cui
l'eccedenza sia superiore a ottantacinquemila euro, e
limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta
sostitutiva si applica:
a) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul
reddito delle persone fisiche con l'aliquota di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) per i contribuenti assoggettati all'imposta sul
reddito delle societa', con l'aliquota di cui all'articolo
77 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. In caso di rinnovo del concordato si assume quale
parametro di riferimento, per l'individuazione
dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta
sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo
d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del
concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli
articoli 15 e 16.
3. L'imposta sostitutiva e' corrisposta entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito
dovute per il periodo d'imposta in cui si e' prodotta
l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica
l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».