Art. 8 
Disposizioni in materia  di  imposta  sostitutiva  opzionale  per  il
                   concordato preventivo biennale 
 
  1. All'articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.
13, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma  1  si
applicano nei limiti di un'eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel
caso in cui l'eccedenza sia superiore a 85.000 euro, e  limitatamente
alla parte che supera tale importo, l'imposta sostitutiva si applica: 
  a) per i contribuenti assoggettati all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, con l'aliquota di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  b) per i contribuenti assoggettati all'imposta  sul  reddito  delle
societa', con l'aliquota di cui  all'articolo  77  del  citato  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si  applica  a  partire  dalle
adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio  2025-2026,
purche' non esercitate prima della data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
 
          Note all'articolo 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis  del  citato
          decreto  legislativo  12  febbraio  2024,   n.   13,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.   20-bis   (Regime   opzionale   di   imposizione
          sostitutiva sul maggior reddito concordato per  i  soggetti
          che  applicano  gli  indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale).  -  1.  Per  i  periodi  d'imposta  oggetto   del
          concordato, i contribuenti  che  aderiscono  alla  proposta
          dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di
          reddito  d'impresa   o   di   lavoro   autonomo   derivante
          dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto
          al corrispondente reddito dichiarato nel periodo  d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si  riferisce   la   proposta,
          rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16,
          a  una  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sul  reddito,
          addizionali comprese, applicando un'aliquota: 
              a)  del  10  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si   riferisce   la   proposta
          presentano un  livello  di  affidabilita'  fiscale  pari  o
          superiore a 8; 
              b)  del  12  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si   riferisce   la   proposta
          presentano un  livello  di  affidabilita'  fiscale  pari  o
          superiore a 6 ma inferiore a 8; 
              c)  del  15  per  cento,  se  nel   periodo   d'imposta
          antecedente  a  quelli  cui  si   riferisce   la   proposta
          presentano un livello di affidabilita' fiscale inferiore  a
          6. 
              1-bis. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di  cui  al
          comma  1  si  applicano  nei  limiti  di  un'eccedenza  non
          superiore  a  ottantacinquemila  euro.  Nel  caso  in   cui
          l'eccedenza  sia  superiore  a  ottantacinquemila  euro,  e
          limitatamente alla parte che supera tale importo, l'imposta
          sostitutiva si applica: 
              a) per  i  contribuenti  assoggettati  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche  con  l'aliquota  di   cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              b) per  i  contribuenti  assoggettati  all'imposta  sul
          reddito delle societa', con l'aliquota di cui  all'articolo
          77 del citato testo unico delle imposte sui redditi di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
              2. In caso di rinnovo del concordato  si  assume  quale
          parametro    di    riferimento,    per     l'individuazione
          dell'eccedenza  di  reddito  da  assoggettare   a   imposta
          sostitutiva, il reddito effettivo  dichiarato  nel  periodo
          d'imposta antecedente a quelli del biennio di  rinnovo  del
          concordato,  rettificato  secondo  quanto  disposto   dagli
          articoli 15 e 16. 
              3.  L'imposta  sostitutiva  e'  corrisposta  entro   il
          termine di versamento del saldo delle imposte  sul  reddito
          dovute per il periodo  d'imposta  in  cui  si  e'  prodotta
          l'eccedenza di cui al comma 1.  Al  versamento  si  applica
          l'articolo 17, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».