Art. 9 
Introduzione di ulteriori cause di esclusione  e  di  cessazione  dal
                   concordato preventivo biennale 
 
  1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 1,  dopo  la  lettera  b-quater),  sono
aggiunte  le  seguenti:  «b-quinquies)  con  riferimento  al  periodo
d'imposta precedente a quelli cui si  riferisce  la  proposta,  hanno
dichiarato  individualmente  redditi  di  lavoro  autonomo   di   cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione  di  cui
all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una
societa' tra professionisti di cui all'articolo  10  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, ovvero a una  societa'  tra  avvocati  di  cui
all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La  predetta
causa di  esclusione  non  opera  se  l'associazione  o  la  societa'
partecipata  aderiscono  al  concordato  preventivo  biennale  per  i
medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; 
  b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5,  comma  3,  lettera
c), del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  ovvero  la
societa' tra professionisti di cui all'articolo  10  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui  all'articolo  4-bis
della legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  nelle  ipotesi  in  cui  non
aderiscono al concordato preventivo biennale,  nei  medesimi  periodi
d'imposta, tutti i soci o associati, che  dichiarano  individualmente
redditi di lavoro autonomo di  cui  all'articolo  54,  comma  1,  del
suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»; 
    b) all'articolo 21, comma 1,  dopo  la  lettera  b-quater),  sono
aggiunte le seguenti:  «b-quinquies)  il  contribuente  che  dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo di  cui  all'articolo  54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del
Presidente  della  Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,   e
l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato
testo  unico,  ovvero  la  societa'   tra   professionisti   di   cui
all'articolo 10 della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  ovvero  la
societa' tra avvocati  di  cui  all'articolo  4-bis  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, cui  partecipa,  non  determinano  il  reddito
sulla base dell'adesione alla proposta  di  concordato  nei  medesimi
periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; 
  b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c)
del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero  la  societa'
tra professionisti di cui all'articolo 10  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, ovvero la societa' tra  avvocati  di  cui  all'articolo
4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno  dei  soci  o  degli
associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro  autonomo
di cui all'articolo 54, comma  1,  del  suddetto  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi  non  determinano   il   reddito   sulla   base
dell'adesione proposta di concordato nei medesimi  periodi  d'imposta
cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle
opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative  al  biennio
2025-2026, purche' non esercitate prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
 
          Note all'articolo 9: 
              Si riporta il testo degli articoli 11 e 21  del  citato
          decreto  legislativo  12  febbraio  2024,   n.   13,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 11  (Cause  di  esclusione).  -  1.  Non  possono
          accedere alla proposta di concordato preventivo biennale  i
          contribuenti per i quali  sussiste  anche  solo  una  delle
          seguenti cause di esclusione: 
              a)  mancata  presentazione  della   dichiarazione   dei
          redditi  in  relazione  ad  almeno  uno  dei  tre   periodi
          d'imposta  precedenti  a   quelli   di   applicazione   del
          concordato, in  presenza  dell'obbligo  a  effettuare  tale
          adempimento; 
              b) condanna per uno  dei  reati  previsti  dal  decreto
          legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  dall'articolo  2621  del
          codice civile, nonche' dagli articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter 1 del codice  penale,  commessi  negli  ultimi  tre
          periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione  del
          concordato. Alla pronuncia di  condanna  e'  equiparata  la
          sentenza di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
          parti; 
              b-bis) con riferimento al periodo d'imposta  precedente
          a quelli cui si riferisce  la  proposta,  aver  conseguito,
          nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o
          quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte,
          esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile,  in
          misura superiore al 40  per  cento  del  reddito  derivante
          dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni; 
              b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto
          del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1,
          commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014; 
              b-quater) nel primo anno cui si riferisce  la  proposta
          di concordato la societa' o l'ente risulta  interessato  da
          operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero,  la
          societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
          interessata da modifiche della  compagine  sociale  che  ne
          aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
          il subentro di due o piu' eredi  in  caso  di  decesso  del
          socio o associato; 
              b-quinquies)  con  riferimento  al  periodo   d'imposta
          precedente a quelli cui si  riferisce  la  proposta,  hanno
          dichiarato individualmente redditi di  lavoro  autonomo  di
          cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte
          sui redditi di cui decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre   1986,   n.   917,   e,   contemporaneamente,
          partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5,  comma
          3, lettera c), del medesimo testo unico o  a  una  societa'
          tra professionisti di cui all'articolo 10  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa'  tra  avvocati
          di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012,  n.
          247.  La  predetta  causa  di  esclusione  non   opera   se
          l'associazione o  la  societa'  partecipata  aderiscono  al
          concordato  preventivo  biennale  per  i  medesimi  periodi
          d'imposta cui aderisce il socio o l'associato; 
              b-sexies) l'associazione di cui all'articolo  5,  comma
          3, lettera c), del decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   la   societa'   tra
          professionisti  di  cui  all'articolo  10  della  legge  12
          novembre  2011,  n.  183,  ovvero  la   societa'   di   cui
          all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre  2012,  n.  247,
          nelle  ipotesi  in  cui  non   aderiscono   al   concordato
          preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta,  tutti
          i soci o associati, che dichiarano individualmente  redditi
          di lavoro autonomo di cui all'articolo  54,  comma  1,  del
          suddetto testo unico delle imposte sui redditi.». 
              «Art.  21  (Cessazione  del  concordato).   -   1.   Il
          concordato cessa di avere efficacia a partire  dal  periodo
          d'imposta  nel  quale  si  verifica  una   delle   seguenti
          condizioni: 
              a) il  contribuente  modifica  l'attivita'  svolta  nel
          corso  del  biennio   concordatario   rispetto   a   quella
          esercitata nel  periodo  d'imposta  precedente  il  biennio
          stesso. La cessazione non  si  verifica  se  per  le  nuove
          attivita' e' prevista l'applicazione  del  medesimo  indice
          sintetico di  affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo
          9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
              b) il contribuente cessa l'attivita'; 
              b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di
          cui all'articolo 1, commi  da  54  a  89,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190 37; 
              b-ter) la societa'  o  l'ente  risulta  interessato  da
          operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero,  la
          societa' o l'associazione di cui all'articolo 5  del  testo
          unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          interessata da modifiche della  compagine  sociale  che  ne
          aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
          il subentro di due o piu' eredi  in  caso  di  decesso  del
          socio o associato; 
              b-quater)  il  contribuente  dichiara  ricavi  di   cui
          all'articolo 85,  comma  1,  esclusi  quelli  di  cui  alle
          lettere c), d) ed e), o compensi di  cui  all'articolo  54,
          comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito
          dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici
          sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato  del  50  per
          cento; 
              b-quinquies)    il    contribuente     che     dichiara
          individualmente  redditi  di   lavoro   autonomo   di   cui
          all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi di cui decreto del Presidente della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo
          5, comma 3, lettera c), del citato testo unico,  ovvero  la
          societa' tra professionisti di cui  all'articolo  10  della
          legge 12 novembre 2011, n.  183,  ovvero  la  societa'  tra
          avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31  dicembre
          2012, n. 247, cui  partecipa  non  determinano  il  reddito
          sulla base dell'adesione alla proposta  di  concordato  nei
          medesimi  periodi  d'imposta  cui  aderisce  il   socio   o
          l'associato; 
              b-sexies) l'associazione di cui all'articolo  5,  comma
          3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi  di
          cui decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, ovvero la societa' tra professionisti di  cui
          all'articolo 10 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
          ovvero la societa' tra avvocati di cui  all'articolo  4-bis
          della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli
          associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro
          autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del citato  testo
          unico non determinano il reddito sulla  base  dell'adesione
          proposta di concordato nei medesimi periodi  d'imposta  cui
          aderisce l'associazione o la societa' partecipata.».