Art. 9
Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal
concordato preventivo biennale
1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono
aggiunte le seguenti: «b-quinquies) con riferimento al periodo
d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno
dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una
societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati di cui
all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta
causa di esclusione non opera se l'associazione o la societa'
partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i
medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la
societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui all'articolo 4-bis
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non
aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi
d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente
redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del
suddetto testo unico delle imposte sui redditi.»;
b) all'articolo 21, comma 1, dopo la lettera b-quater), sono
aggiunte le seguenti: «b-quinquies) il contribuente che dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato
testo unico, ovvero la societa' tra professionisti di cui
all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la
societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, cui partecipa, non determinano il reddito
sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei medesimi
periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c)
del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la societa'
tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre
2011, n. 183, ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo
4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli
associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo
di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle
imposte sui redditi non determinano il reddito sulla base
dell'adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta
cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalle
opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio
2025-2026, purche' non esercitate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
Note all'articolo 9:
Si riporta il testo degli articoli 11 e 21 del citato
decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Cause di esclusione). - 1. Non possono
accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i
contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle
seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei
redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi
d'imposta precedenti a quelli di applicazione del
concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale
adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del
codice civile, nonche' dagli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre
periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del
concordato. Alla pronuncia di condanna e' equiparata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente
a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito,
nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o
quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte,
esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in
misura superiore al 40 per cento del reddito derivante
dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto
del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta
di concordato la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato;
b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno
dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di
cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente,
partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c), del medesimo testo unico o a una societa'
tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero a una societa' tra avvocati
di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n.
247. La predetta causa di esclusione non opera se
l'associazione o la societa' partecipata aderiscono al
concordato preventivo biennale per i medesimi periodi
d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ovvero la societa' tra
professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' di cui
all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato
preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti
i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi
di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del
suddetto testo unico delle imposte sui redditi.».
«Art. 21 (Cessazione del concordato). - 1. Il
concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo
d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel
corso del biennio concordatario rispetto a quella
esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio
stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove
attivita' e' prevista l'applicazione del medesimo indice
sintetico di affidabilita' fiscale di cui all'articolo
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) il contribuente cessa l'attivita';
b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di
cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 37;
b-ter) la societa' o l'ente risulta interessato da
operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la
societa' o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
interessata da modifiche della compagine sociale che ne
aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo
il subentro di due o piu' eredi in caso di decesso del
socio o associato;
b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle
lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54,
comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito
dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici
sintetici di affidabilita' fiscale maggiorato del 50 per
cento;
b-quinquies) il contribuente che dichiara
individualmente redditi di lavoro autonomo di cui
all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e l'associazione di cui all'articolo
5, comma 3, lettera c), del citato testo unico, ovvero la
societa' tra professionisti di cui all'articolo 10 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la societa' tra
avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre
2012, n. 247, cui partecipa non determinano il reddito
sulla base dell'adesione alla proposta di concordato nei
medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o
l'associato;
b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma
3, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di
cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero la societa' tra professionisti di cui
all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
ovvero la societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e uno dei soci o degli
associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro
autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo
unico non determinano il reddito sulla base dell'adesione
proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui
aderisce l'associazione o la societa' partecipata.».