Art. 17 
 
Delega al Governo per il recepimento della direttiva  (UE)  2024/2841
  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23  ottobre  2024,  che
  istituisce la carta europea della  disabilita'  e  il  contrassegno
  europeo di parcheggio per le persone con disabilita' 
 
  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024. 
  2. Nell'esercizio della delega  di  cui  al  comma  1,  il  Governo
osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui
all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti  in  materia  al
fine del  corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)
2024/2841,  anche   attraverso   l'abrogazione   delle   disposizioni
incompatibili e in particolare  dell'articolo  1,  comma  563,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorita'
competenti a livello centrale e territoriale per  l'attuazione  della
direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese  le  funzioni  di  rilascio  e
rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o
danneggiamento,  della  carta  europea  della   disabilita'   e   del
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; 
    c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11
e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con  disabilita'  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e i comuni quali  autorita'  competenti  a
svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze,  e
prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita'; 
    d) prevedere che le autorita' competenti di cui alla  lettera  b)
si avvalgano della societa' di cui  all'articolo  1  della  legge  13
luglio 1966, n.  559,  per  la  realizzazione  e  la  gestione  della
produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del
contrassegno europeo di parcheggio per le  persone  con  disabilita',
anche nella versione  digitale,  con  tecniche  di  sicurezza  o  con
impiego di carte filigranate o  similari  o  di  altri  materiali  di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed  elettronici  in
grado,  unitamente  alle  relative  infrastrutture,   di   assicurare
un'idonea protezione dalle  contraffazioni  e  dalle  falsificazioni,
comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo
1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841; 
    e) fissazione in dieci anni del termine di validita' della  carta
europea della disabilita' e del contrassegno  europeo  di  parcheggio
per le persone con disabilita'; 
    f) previsione delle modalita' tecniche che consentano  l'adozione
della versione digitale della carta europea della disabilita'  e  del
contrassegno europeo di parcheggio per le  persone  con  disabilita',
nel rispetto delle specifiche tecniche  che  la  Commissione  europea
adottera', nell'ambito  del  portafoglio  dell'identita'  digitale  a
livello dell'Unione; 
    g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e  6  della  direttiva
(UE) 2024/2841, la parita' di trattamento  ai  cittadini  dell'Unione
titolari della carta europea della  disabilita'  e  del  contrassegno
europeo di parcheggio per  le  persone  con  disabilita',  quando  si
trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari  della
carta europea della disabilita' residenti in Italia,  prevedendo  nel
contempo che, nel caso in cui le  condizioni  speciali  e  favorevoli
previste  per  la  persona  con  disabilita'   includano   condizioni
favorevoli anche per le  persone  che  accompagnano  o  assistono  la
persona con disabilita', le stesse siano  garantite  anche  a  queste
ultime; 
    h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione  dei
contrassegni di  parcheggio  per  le  persone  con  disabilita'  gia'
esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro  la  data
del 5 dicembre 2029; 
    i) disciplinare  la  responsabilita'  del  trattamento  dei  dati
personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta
europea della disabilita' e del contrassegno  europeo  di  parcheggio
per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le  quali  i
soggetti  responsabili  garantiscono  la   sicurezza,   l'integrita',
l'autenticita' e  la  riservatezza  dei  dati  personali  raccolti  e
conservati ai presenti fini; 
    l) disciplinare le modalita' con cui le  autorita'  di  cui  alla
lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui
siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali
o sul trattamento preferenziale o sulle  condizioni  e  strutture  di
parcheggio da destinare alle  persone  con  disabilita',  nonche'  le
informazioni generali sull'uso della carta europea della  disabilita'
e  del  contrassegno  europeo  di  parcheggio  per  le  persone   con
disabilita'; 
    m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione
delle persone con disabilita' le modalita' di consultazione attiva  e
di coinvolgimento  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative
delle persone con disabilita' nello sviluppo, nell'attuazione e nella
valutazione della carta europea della disabilita' e del  contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con disabilita'; 
    n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli
16 e  17  della  direttiva  (UE)  2024/2841  e  definire  il  sistema
sanzionatorio per la violazione  delle  disposizioni  della  medesima
direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci,  dissuasive  e
proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, prevedendo che
il relativo gettito sia versato al bilancio della  Stato  per  essere
successivamente riassegnato  al  Dipartimento  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita'. 
  3. I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d)
e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e  0,25  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni  di
euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012,  n.  234.  L'Amministrazione  individuata  ai
sensi del  comma  2,  lettera  b),  provvede  al  monitoraggio  delle
previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f).  In  caso
di  scostamento  dell'andamento  dei  medesimi  oneri  rispetto  alle
previsioni si provvede, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
 
          Note all'art. 17: 
              - La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta
          europea della disabilita'  e  il  contrassegno  europeo  di
          parcheggio per le persone con  disabilita',  e'  pubblicata
          nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L. 
              - Per i riferimenti  all'articolo  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del  comma  563  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
                «563. Al fine  di  agevolare  l'accesso  a  benefici,
          supporti ed opportunita' utili alla promozione dei  diritti
          delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
          la famiglia e le disabilita', di concerto  con  i  Ministri
          del lavoro e delle politiche sociali, delle  infrastrutture
          e dei trasporti e per i  beni  e  le  attivita'  culturali,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definiti i  criteri  per  il  rilascio
          della Carta europea della  disabilita'  in  Italia  e  sono
          determinate le modalita' per l'individuazione degli  aventi
          diritto e per la realizzazione  e  la  distribuzione  della
          stessa a cura dell'INPS.  Esclusivamente  per  le  medesime
          finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
          alle associazioni di tutela delle persone  con  disabilita'
          maggiormente  rappresentative  e  capillarmente  diffuse  a
          livello territoriale, che erogano beni o servizi in  favore
          delle persone  con  disabilita',  l'accesso,  temporaneo  e
          limitato  al  solo   disbrigo   delle   pratiche   connesse
          all'erogazione  di  detti  beni  o  servizi,  su  richiesta
          dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
          contenute  nei  verbali  di  accertamento  dello  stato  di
          invalidita' o disabilita' in tutti i casi  stabiliti  dalla
          legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica  dello
          strumento della Carta. L'INPS, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali, individua  la  tipologia  di
          dati soggetti al trattamento  e  le  operazioni  eseguibili
          necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso  alle
          predette informazioni nonche'  le  misure  necessarie  alla
          tutela  dei  diritti  fondamentali   dell'interessato.   Le
          caratteristiche tecniche della Carta  di  cui  al  presente
          comma sono conformi alle  indicazioni  operative  elaborate
          dalla   Commissione   europea   ai   fini   del   reciproco
          riconoscimento dello stato  di  disabilita'  dei  cittadini
          negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
          cui al presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  1,5
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019,  2020  e
          2021.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  13
          luglio   1966,   n.   559   recante:   «Nuovo   ordinamento
          dell'Istituto Poligrafico dello Stato»: 
                «Art.1. - 1. L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
          Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
          in societa' per azioni entro il 31  dicembre  2001,  previa
          verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
          approvazione di un piano triennale d'impresa da  parte  del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, comprensivo del piano  riguardante  la  gestione
          del  patrimonio  immobiliare.  Le  azioni  della   societa'
          derivante   dalla   trasformazione    dell'Istituto    sono
          attribuite al Tesoro dello Stato 3. 
                2. Sino alla trasformazione in societa'  per  azioni,
          l'Istituto  conserva  la  personalita'  giuridica  di  ente
          pubblico  economico,  e'  sottoposto  alla  vigilanza   del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ed e' disciplinato dalla presente legge.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  si  vedano  le  note
          all'articolo 8. 
              - Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si vedano note all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  12-bis,
          della legge 31 dicembre 2009, n.  196  recante:  «Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica»: 
                «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).  -
          Omissis 
                12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva.». 
              - Si riporta il testo del  comma  210  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»: 
                «210.   Al   fine   di    assicurare    un'efficiente
          programmazione   delle    politiche    per    l'inclusione,
          l'accessibilita' e il sostegno a favore delle  persone  con
          disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il
          Fondo unico per l'inclusione delle persone con  disabilita'
          con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e  di
          euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».