Art. 17
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che
istituisce la carta europea della disabilita' e il contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con disabilita'
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al
fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE)
2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni
incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorita'
competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della
direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e
rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o
danneggiamento, della carta europea della disabilita' e del
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11
e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza
del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorita' competenti a
svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e
prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorita';
d) prevedere che le autorita' competenti di cui alla lettera b)
si avvalgano della societa' di cui all'articolo 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della
produzione e della stampa della carta europea della disabilita' e del
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita',
anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con
impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di
sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in
grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare
un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni,
comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo
1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841;
e) fissazione in dieci anni del termine di validita' della carta
europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio
per le persone con disabilita';
f) previsione delle modalita' tecniche che consentano l'adozione
della versione digitale della carta europea della disabilita' e del
contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilita',
nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea
adottera', nell'ambito del portafoglio dell'identita' digitale a
livello dell'Unione;
g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva
(UE) 2024/2841, la parita' di trattamento ai cittadini dell'Unione
titolari della carta europea della disabilita' e del contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con disabilita', quando si
trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della
carta europea della disabilita' residenti in Italia, prevedendo nel
contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli
previste per la persona con disabilita' includano condizioni
favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la
persona con disabilita', le stesse siano garantite anche a queste
ultime;
h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei
contrassegni di parcheggio per le persone con disabilita' gia'
esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data
del 5 dicembre 2029;
i) disciplinare la responsabilita' del trattamento dei dati
personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta
europea della disabilita' e del contrassegno europeo di parcheggio
per le persone con disabilita', nonche' le modalita' con le quali i
soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrita',
l'autenticita' e la riservatezza dei dati personali raccolti e
conservati ai presenti fini;
l) disciplinare le modalita' con cui le autorita' di cui alla
lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui
siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali
o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di
parcheggio da destinare alle persone con disabilita', nonche' le
informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilita'
e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con
disabilita';
m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita' le modalita' di consultazione attiva e
di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' nello sviluppo, nell'attuazione e nella
valutazione della carta europea della disabilita' e del contrassegno
europeo di parcheggio per le persone con disabilita';
n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli
16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema
sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima
direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate alla gravita' delle relative violazioni, prevedendo che
il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere
successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in
favore delle persone con disabilita'.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d)
e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di
euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni
2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai
sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle
previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso
di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle
previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 17:
- La direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta
europea della disabilita' e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilita', e' pubblicata
nella GUUE 14 novembre 2024, Serie L.
- Per i riferimenti all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 563 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici,
supporti ed opportunita' utili alla promozione dei diritti
delle persone con disabilita', con decreto del Ministro per
la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture
e dei trasporti e per i beni e le attivita' culturali,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio
della Carta europea della disabilita' in Italia e sono
determinate le modalita' per l'individuazione degli aventi
diritto e per la realizzazione e la distribuzione della
stessa a cura dell'INPS. Esclusivamente per le medesime
finalita', l'INPS consente ai soggetti pubblici e privati e
alle associazioni di tutela delle persone con disabilita'
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a
livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore
delle persone con disabilita', l'accesso, temporaneo e
limitato al solo disbrigo delle pratiche connesse
all'erogazione di detti beni o servizi, su richiesta
dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie
contenute nei verbali di accertamento dello stato di
invalidita' o disabilita' in tutti i casi stabiliti dalla
legge, attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello
strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, individua la tipologia di
dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili
necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle
predette informazioni nonche' le misure necessarie alla
tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. Le
caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente
comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate
dalla Commissione europea ai fini del reciproco
riconoscimento dello stato di disabilita' dei cittadini
negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13
luglio 1966, n. 559 recante: «Nuovo ordinamento
dell'Istituto Poligrafico dello Stato»:
«Art.1. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di seguito denominato anche Istituto, e' trasformato
in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa
verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e
approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, comprensivo del piano riguardante la gestione
del patrimonio immobiliare. Le azioni della societa'
derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono
attribuite al Tesoro dello Stato 3.
2. Sino alla trasformazione in societa' per azioni,
l'Istituto conserva la personalita' giuridica di ente
pubblico economico, e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ed e' disciplinato dalla presente legge.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note
all'articolo 8.
- Per i riferimenti all'articolo 41-bis della legge 24
dicembre 2012, n. 234, si vedano note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 12-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
Omissis
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.».
- Si riporta il testo del comma 210 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»:
«210. Al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'
con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di
euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025.».