Art. 10 
 
    Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda 
 
  1. All'articolo 2, del  decreto-legge  28  ottobre  2024,  n.  160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n.  199,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. La misura di cui al comma 1  puo'  essere  riconosciuta
per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere  dal
1° febbraio 2025 fino al  31  dicembre  2025,  nel  limite  di  spesa
previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole: «e'  erogata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «puo' essere erogata»; 
      2) al terzo  periodo,  le  parole:  «Il  datore  di  lavoro  in
presenza  di  serie  e  documentate  difficolta'  finanziarie,»  sono
sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»; 
      3) al quinto periodo, le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».