Art. 10
Misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda
1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La misura di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta
per un ulteriore periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal
1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa
previsto per l'anno 2025 di cui al comma 4.»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «e' erogata» sono sostituite
dalle seguenti: «puo' essere erogata»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il datore di lavoro in
presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie,» sono
sostituite dalle seguenti: «In alternativa, il datore di lavoro»;
3) al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».