Art. 6 
 
Esonero della contribuzione addizionale per le unita'  produttive  di
imprese nelle aree di crisi industriale complessa 
  1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per  l'anno  2025,
l'autorizzazione     all'utilizzo     dell'integrazione     salariale
straordinaria di cui  all'articolo  44,  comma  11-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  spettante  alle  imprese  che
operano nelle aree di crisi  industriale  complessa  riconosciute  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono esonerati dal pagamento del contributo  addizionale  di  cui  al
comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, per tutto il periodo di godimento  del  trattamento  previsto
all'articolo 44, comma 11-bis, di cui al decreto legislativo  n.  148
del 2015. 
  2. L'esonero non spetta o, se e' gia' in godimento,  si  interrompe
qualora il datore di lavoro attivi, durante il  periodo  di  utilizzo
della  integrazione  salariale  straordinaria,   una   procedura   di
licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti  della  legge  23
luglio 1991, n. 223. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1  e  2  del  presente  articolo,
valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine
di garantire la compensazione in termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per
9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.