Art. 7 
 
    Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese 
 
  1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di
lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a  mille  unita'
impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore
del presente  decreto  abbiano  sottoscritto  un  accordo  quadro  di
programma  con  le  associazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale ai  sensi  dell'articolo  51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con  il  Ministero
delle imprese e del made in Italy e con il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  diretto  alla  salvaguardia  dei  livelli
occupazionali, alla  gestione  degli  esuberi  e  all'attivazione  di
percorsi di reindustrializzazione,  e'  autorizzato  a  domanda,  con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  in  via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148,  in  continuita'  con  gli  ammortizzatori
sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa  integrazione
salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027.  Per  i  lavoratori
interessati dal trattamento di integrazione  salariale  straordinaria
in deroga di cui  al  primo  periodo,  la  percentuale  di  riduzione
complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo'  essere
prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo  per  il
quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato. 
  2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite  di
spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025,  di  31,3  milioni  di
euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di  euro  per  l'anno  2027.  Ai
maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a
30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno
2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027  e  alle  minori  entrate
derivanti dal comma 1 valutate in 0,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6  milioni  di  euro
per l'anno 2028, si provvede: 
    a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
    b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a  0,9  milioni
di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese derivanti dal comma 1; 
    c) quanto  a  1,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2028  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307.