Art. 7
Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese
1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di
lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unita'
impiegati sul territorio italiano, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di
programma con le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonche' con il Ministero
delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli
occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di
percorsi di reindustrializzazione, e' autorizzato a domanda, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via
eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, in continuita' con gli ammortizzatori
sociali gia' autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione
salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori
interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria
in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione
complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore puo' essere
prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di
spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai
maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a
30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di euro per l'anno
2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate
derivanti dal comma 1 valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno
2026, 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro
per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, 31,3 milioni di
euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni
di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo di quota parte delle minori
spese derivanti dal comma 1;
c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.