Art. 8
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di
cessazione dell'attivita' produttiva
1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni
di euro, per tale anno, puo' essere autorizzato, previo accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e
del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente
prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di
cessazione di attivita', sussistano concrete ed attuali prospettive
di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente
riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo
del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per
il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione
delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al
presente comma non possono essere stipulati altri accordi.
1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla
cessazione dell'attivita' produttiva, laddove l'impresa sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione
guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza.
1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma
1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu'
di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque
raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di
integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono
interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella
piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, vengono definite le modalita' operative della
previsione di cui al presente comma.».