Art. 8 
 
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e  di
                cessazione dell'attivita' produttiva 
 
  1. All'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di  20  milioni
di euro, per tale  anno,  puo'  essere  autorizzato,  previo  accordo
stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali, anche in presenza del Ministero  delle  imprese  e
del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione  salariale
straordinaria  per  un  massimo  di  sei  mesi,   non   ulteriormente
prorogabili,  qualora  all'esito  di  un   programma   aziendale   di
cessazione di attivita', sussistano concrete ed  attuali  prospettive
di rapida cessione,  anche  parziale,  dell'azienda  con  conseguente
riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo  periodo
del presente comma, pari a 20 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Al  fine  del
monitoraggio della  relativa  spesa,  gli  accordi  governativi  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e  all'INPS  per
il monitoraggio mensile dei flussi di spesa  relativi  all'erogazione
delle prestazioni. Qualora  dal  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
raggiunto, anche in via prospettica, il limite di  spesa  di  cui  al
presente comma non possono essere stipulati altri accordi. 
    1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali  caratterizzate  dalla
cessazione dell'attivita' produttiva,  laddove  l'impresa  sia  stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
ai commi 1 e 1-ter,  il  lavoratore  sospeso  in  cassa  integrazione
guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora: 
      a) rifiuti di essere avviato ad un corso  di  formazione  o  di
riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; 
      b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un  livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto  a  quello  delle
mansioni di provenienza. 
    1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
1-quater si applicano quando le attivita' lavorative o di  formazione
ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista piu'
di  50  chilometri  dalla  residenza  del   lavoratore   o   comunque
raggiungibile mediamente in  80  minuti  con  i  mezzi  di  trasporto
pubblici.  L'impresa  ammessa   al   trattamento   straordinario   di
integrazione di cui ai commi 1 e  1-ter  comunica  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali l'elenco  dei  lavoratori  che  sono
interessati dalle sospensioni, ai fini  del  loro  inserimento  nella
piattaforma  del  Sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione, vengono definite le modalita' operative  della
previsione di cui al presente comma.».