Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n.
                                 213 
 
  1. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
le parole: «nel limite di spesa di 0,7 milioni di  euro  per  ciascun
anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 700.000
euro limitatamente all'anno 2024 e nel limite di spesa di 8,7 milioni
di euro per l'anno 2025 e di 8,7 milioni di euro per l'anno 2026.».