Art. 7 
 
Disposizioni  per  la  tempestiva  realizzazione   degli   interventi
  necessari in vista dello svolgimento della  trentottesima  edizione
  della «America's Cup- Napoli 2027» 
 
  1. Al fine di adempiere alle  obbligazioni  contrattuali  derivanti
dall'affidamento delle attivita' necessarie  allo  svolgimento  della
trentottesima edizione della «America's  Cup  -  Napoli  2027»,  alla
societa' Sport e Salute S.p.A., in qualita' di soggetto attuatore, e'
affidata la programmazione,  la  progettazione,  la  definizione,  la
promozione,   l'organizzazione   e   l'esecuzione   delle   attivita'
funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari  a
euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5. 
  2. Il comitato tecnico di gestione  dell'America's  Cup  (America's
Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement»  (AVA),  e'
composto  da  11  componenti,  designati  come  segue:  6  componenti
nominati dai soggetti organizzatori,  di  cui  uno  con  funzioni  di
Presidente, il cui voto prevale in caso di parita', designato da Team
New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event  (AC38
Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di  cui  3
designati dal Governo italiano,  uno  designato  da  Sport  e  Salute
S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico  di
gestione adotta ogni tipo  di  decisione  inerente  allo  svolgimento
della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi,
gettoni di presenza, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne'
rimborsi di spese. 
  3. Al fine di assicurare lo  svolgimento  dell'evento,  nell'ambito
della  programmazione  degli  interventi  di  bonifica  ambientale  e
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale  del
comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo
33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge   11   novembre   2014,   n.   164,
appositamente convocata, approva le variazioni  programmatiche  degli
interventi infrastrutturali prioritari e necessari  allo  svolgimento
dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport
e salute S.p.A. e,  con  riguardo  alle  opere  infrastrutturali  del
sistema di mobilita', con il Commissario di  cui  all'articolo  9-ter
del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente,  il  Commissario
straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, attraverso  il  soggetto  attuatore  Invitalia
S.p.A., cura la realizzazione degli interventi  infrastrutturali  che
sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica  utilita',  di
estrema urgenza e indifferibilita'. All'attuazione del presente comma
si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono  valutati,  in
termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente  per  la
valutazione ambientale del  programma  di  cui  all'articolo  33  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  euro
7.500.000 per  l'anno  2025,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili  presso  il  bilancio  autonomo  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma  19,  lettera
a), del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. 
  6.  Allo  scopo  di  favorire  gli  interventi  necessari  per   la
trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al
2027, il Comune di Napoli puo' applicare al bilancio di previsione le
quote  accantonate,  vincolate   e   destinate   del   risultato   di
amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo  1,  commi
897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un  importo  non
superiore  a  30  milioni  di  euro  per  ciascuna   delle   predette
annualita'. Alla compensazione dei relativi  effetti  finanziari,  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1,
comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.