Art. 3
Formazione dell'elenco
1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero, sono definite le modalita' per la presentazione delle
manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture
residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle
persone detenute adulte, istituito dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge.
2. La manifestazione di interesse e' presentata dagli enti gestori
delle strutture residenziali secondo i modelli uniformi previsti
nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla
documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del
programma dei servizi come richiesti dall'art. 7.
3. L'iscrizione all'elenco e' subordinata al possesso dei
requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti e'
attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive
presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il
Dipartimento puo' disporre l'accertamento della veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco.
4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente
sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle
manifestazioni di interesse con esito positivo.
5. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene
tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si vedano le note alle premesse.