Art. 3 
 
                       Formazione dell'elenco 
 
  1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul  sito  istituzionale
del Ministero, sono definite le modalita' per la presentazione  delle
manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture
residenziali per  l'accoglienza  e  il  reinserimento  sociale  delle
persone detenute adulte, istituito  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge. 
  2. La manifestazione di interesse e' presentata dagli enti  gestori
delle strutture residenziali  secondo  i  modelli  uniformi  previsti
nell'avviso  pubblico,  di  cui   al   comma   3,   unitamente   alla
documentazione  indicata  nel  medesimo   avviso,   comprensiva   del
programma dei servizi come richiesti dall'art. 7. 
  3.  L'iscrizione  all'elenco  e'  subordinata   al   possesso   dei
requisiti, indicati nel  capo  III.  Il  possesso  dei  requisiti  e'
attestato  dai   richiedenti   mediante   dichiarazioni   sostitutive
presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In  qualunque  momento  il
Dipartimento puo' disporre  l'accertamento  della  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco. 
  4.  La  Direzione  generale  delibera,  sentito   il   Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria,  l'iscrizione  nella  pertinente
sezione  dell'elenco,  una  volta  effettuata   l'istruttoria   delle
manifestazioni di interesse con esito positivo. 
  5. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 
  6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene
tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge  4
          luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse. 
              - Per i riferimenti agli articoli 46 e 47  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          si vedano le note alle premesse.