Art. 4 
 
                       Obblighi degli iscritti 
 
  1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare  senza  indugio
al Dipartimento: 
    a)  qualsiasi  modifica  relativa   ai   requisiti   oggetto   di
dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco; 
    b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.