Art. 4
Obblighi degli iscritti
1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio
al Dipartimento:
a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di
dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco;
b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.