Art. 5 
 
                     Cancellazione e sospensione 
 
  1. Sono cause di cancellazione dall'elenco: 
    a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui  all'art.  4,
comma 1 lettera a); 
    b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di  taluno  dei
requisiti di cui al capo III; 
    c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti; 
    d)  l'inottemperanza  alle  prescrizioni  eventualmente   dettate
dall'Amministrazione  vigilante  per  il  corretto  svolgimento   dei
servizi di cui all'art. 7. 
  2. La Direzione generale, quando rileva  la  sussistenza  di  fatti
che, in relazione alle cause indicate nel  comma  1,  potrebbero  dar
luogo all'adozione di  un  provvedimento  di  cancellazione,  ne  da'
comunicazione  all'ente  gestore  con  l'invito,  entro  il   termine
perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti  e  ad  effettuare
eventuali produzioni documentali. 
  3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la  Direzione
generale esamina,  se  presentati,  i  chiarimenti  e  le  produzioni
documentali; se non ritiene  di  archiviare  la  procedura,  contesta
formalmente  all'ente  gestore  i  fatti   riscontrati,   indica   le
disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore
a quindici giorni e non  superiore  a  quarantacinque  per  difese  e
ulteriori produzioni documentali. 
  4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma  3,  l'ente  gestore
non  fornisce  elementi  idonei  a  superare  la  contestazione,   la
Direzione  generale,   con   provvedimento   motivato,   dispone   la
cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento
adottato. 
  5. In ogni fase della procedura di  contestazione,  l'ente  gestore
puo'   dichiarare   di   non   avere   interesse   al    mantenimento
dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato  degli
atti, ne dispone la cancellazione. 
  6. Durante  il  procedimento  per  l'accertamento  delle  cause  di
cancellazione puo' essere disposta la sospensione dall'elenco.