Art. 5
Cancellazione e sospensione
1. Sono cause di cancellazione dall'elenco:
a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4,
comma 1 lettera a);
b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei
requisiti di cui al capo III;
c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti;
d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate
dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei
servizi di cui all'art. 7.
2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti
che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar
luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne da'
comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare
eventuali produzioni documentali.
3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione
generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni
documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta
formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le
disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore
a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e
ulteriori produzioni documentali.
4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore
non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la
Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la
cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento
adottato.
5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore
puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento
dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli
atti, ne dispone la cancellazione.
6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di
cancellazione puo' essere disposta la sospensione dall'elenco.