Art. 3
Strategia per la montagna italiana
1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee
strategiche, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 4, le priorita' e le direttive delle politiche per le
zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo
economico e sociale dei territori montani, la possibilita' di accesso
alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario
riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonche' alle
farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli
ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi
multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte dei comuni
montani, la residenzialita', le attivita' commerciali, le attivita'
turistiche e gli insediamenti produttivi nonche' il ripopolamento dei
territori. La SMI tiene conto, in un'ottica di complementarita' e
sinergia, delle strategie regionali, ivi comprese le strategie
regionali di sviluppo sostenibile, e delle politiche territoriali
attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne del Paese e del relativo Piano strategico nazionale
delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per le zone di confine,
anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e di
investimenti ivi previsti, nonche' del Piano strategico della Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle
regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato decreto-legge n.
124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento con le politiche
della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del
testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' con la strategia
nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28
dicembre 2015, n. 221.
2. La SMI e' definita, con periodicita' triennale, con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri
interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative e delle organizzazioni del
partenariato economico e sociale e successiva intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle
Commissioni competenti per materia e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 3, e 9
del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 2023, n. 219,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162:
«Art. 7 (Strategia nazionale per lo sviluppo delle
aree interne). - Omissis
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un
documento programmatico, denominato «Piano strategico
nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua
gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con
particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della
mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le
infrastrutture per la mobilita', e dei servizi
socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle
previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di
coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene,
altresi', conto degli esiti della ricognizione effettuata
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio
2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024
e, in particolare, degli esiti della ricognizione relativa
alle aree interne dei territori delle regioni diverse da
quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del presente
decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR,
sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione
delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le
assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei
fondi europei per la politica di coesione.
Omissis.».
«Art. 9 (Istituzione della Zona economica speciale
per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1. Per Zona economica
speciale (ZES) si intende una zona delimitata del
territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita'
economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia'
operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare
di speciali condizioni in relazione agli investimenti e
alle attivita' di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la
Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di
seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante: «Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018:
«Art. 6 (Finalita'). - 1. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il Ministro dello
sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' approvata la Strategia
forestale nazionale. La Strategia, in attuazione dei
principi e delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 e
degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo,
con particolare riferimento alla Strategia forestale
dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre
2013, ed in continuita' con il Programma quadro per il
settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la
tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del
patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del
settore e delle sue filiere produttive, ambientali e
socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola. La
Strategia forestale nazionale ha una validita' di venti
anni ed e' soggetta a revisione e aggiornamento
quinquennale.
2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale
adottata ai sensi del comma 1, le regioni individuano i
propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione.
A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze
socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
necessita' di prevenzione del rischio idrogeologico, di
mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le
regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
alla loro revisione periodica in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse
individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale
nazionale.
3. Le regioni possono predisporre, nell'ambito di
comprensori territoriali omogenei per caratteristiche
ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o
amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale,
finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla
valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al
coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
gestione attiva, nonche' al coordinamento degli strumenti
di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attivita'
di cui al presente comma puo' essere svolta anche in
accordo tra piu' regioni ed enti locali in coerenza con
quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I piani
forestali di indirizzo territoriale concorrono alla
redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 145 del medesimo
decreto legislativo.
4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di
semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31.
5. Le regioni, nel rispetto dell'interesse comune,
garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di
sostituzione diretta o di affidamento della gestione
previste all'articolo 12. Con i piani forestali di
indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno:
a) le destinazioni d'uso delle superfici
silvo-pastorali ricadenti all'interno del territorio
sottoposto a pianificazione, i relativi obiettivi e gli
indirizzi di gestione necessari alla loro tutela, gestione
e valorizzazione;
b) le priorita' d'intervento necessarie alla
tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale,
economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli
ricadenti all'interno del territorio sottoposto a
pianificazione;
c) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli
di programmazione e di pianificazione territoriale e
forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici
regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree
naturali protette, nazionali e regionali, di cui
all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei
siti della Rete ecologica istituita ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete
di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le azioni
minime di gestione, governo e trattamento necessari alla
tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle
filiere forestali locali;
e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
6.
6. Le regioni in attuazione dei Programmi forestali
regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani
forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove
esistenti, promuovono, per le proprieta' pubbliche e
private, la redazione di piani di gestione forestale o di
strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o
sovraziendale di livello locale, quali strumenti
indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e
la gestione attiva delle risorse forestali. Per
l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora
conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di
cui al comma 3, non e' richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
l'adeguamento della viabilita' forestale di cui al punto
A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.7
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, adottato di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate
apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo
territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione
forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al
fine di armonizzare le informazioni e permetterne una
informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e si
adeguano alle disposizioni di cui al periodo precedente
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma.
8. Le regioni, in conformita' a quanto statuito al
comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione
e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale
di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o
strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono,
altresi', i tempi minimi di validita' degli stessi e i
termini per il loro periodico riesame, garantendo che la
loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di
comprovata competenza professionale, nel rispetto delle
norme relative ai titoli professionali richiesti per
l'espletamento di tali attivita'.
9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale
e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio
forestale, le regioni possono prevedere un accesso
prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore
forestale a favore delle proprieta' pubbliche e private e
dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di
gestione forestale o di strumenti di gestione forestale
equivalenti.
10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del
paesaggio rurale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per
l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la
gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel
«Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze
tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo
territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del
presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 recante: «Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio
2016.
«Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community).
- 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, promuove la predisposizione della strategia
nazionale delle Green community.
2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua
il valore dei territori rurali e di montagna che intendono
sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui
dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e
paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di
scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in modo da
poter impostare, nella fase della green economy, un piano
di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista
energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:
a) gestione integrata e certificata del patrimonio
agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti
derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la
gestione della biodiversita' e la certificazione della
filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse
idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili
locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse,
il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di
valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del
patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna
moderna;
f) efficienza energetica e integrazione
intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attivita' produttive
(zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilita';
i) sviluppo di un modello di azienda agricola
sostenibile che sia anche energeticamente indipendente
attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti
rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
3. Con proprie leggi, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le
modalita', i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei
quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani
promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al
presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.