Art. 3 
                 Strategia per la montagna italiana 
 
  1. La Strategia per la montagna italiana (SMI) individua, per linee
strategiche,  nell'ambito  delle  disponibilita'  del  Fondo  di  cui
all'articolo 4, le priorita' e le direttive delle  politiche  per  le
zone montane al fine di promuovere la crescita autonoma e lo sviluppo
economico e sociale dei territori montani, la possibilita' di accesso
alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario
riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, anche al fine  di
contrastare il fenomeno della dispersione  scolastica,  nonche'  alle
farmacie, al servizio postale universale, ai  servizi  bancari,  agli
ulteriori  servizi  di  interesse  economico  generale  e  ai  negozi
multiservizi, la gestione associata dei servizi da parte  dei  comuni
montani, la residenzialita', le attivita' commerciali,  le  attivita'
turistiche e gli insediamenti produttivi nonche' il ripopolamento dei
territori. La SMI tiene conto, in  un'ottica  di  complementarita'  e
sinergia,  delle  strategie  regionali,  ivi  comprese  le  strategie
regionali di sviluppo sostenibile,  e  delle  politiche  territoriali
attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo  sviluppo  delle
aree interne del Paese e  del  relativo  Piano  strategico  nazionale
delle aree interne di cui all'articolo 7, comma 3, del  decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162, delle politiche per  le  zone  di  confine,
anche tramite il cofinanziamento di interventi infrastrutturali e  di
investimenti ivi previsti, nonche' del Piano  strategico  della  Zona
economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, relativamente alle
regioni di cui all'articolo 9, comma 2, del citato  decreto-legge  n.
124 del 2023. La SMI opera anche in coordinamento  con  le  politiche
della Strategia forestale  nazionale  prevista  dall'articolo  6  del
testo unico in materia di foreste e  filiere  forestali,  di  cui  al
decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche'  con  la  strategia
nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28
dicembre 2015, n. 221. 
  2. La SMI e' definita, con periodicita' triennale, con decreto  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i  Ministri
interessati,  previa  consultazione  delle  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu'  rappresentative  e  delle  organizzazioni  del
partenariato economico e sociale  e  successiva  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto e' trasmesso  alle  Camere
per l'espressione, entro sessanta giorni, del parere da  parte  delle
Commissioni competenti per materia e della  Commissione  parlamentare
per le questioni regionali. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, comma  3,  e  9
          del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124  recante:
          «Disposizioni urgenti in materia di politiche di  coesione,
          per il rilancio dell'economia nelle  aree  del  Mezzogiorno
          del Paese, nonche' in materia di immigrazione»,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  19  settembre  2023,  n.   219,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2023, n. 162: 
                «Art. 7 (Strategia nazionale per  lo  sviluppo  delle
          aree interne). - Omissis 
                3. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva  un
          documento  programmatico,  denominato   «Piano   strategico
          nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il  PSNAI  individua
          gli ambiti di intervento e le  priorita'  strategiche,  con
          particolare  riguardo  ai  settori  dell'istruzione,  della
          mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale  e  le
          infrastrutture   per   la   mobilita',   e   dei    servizi
          socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello
          Stato,  disponibili  allo  scopo,   tenendo   conto   delle
          previsioni del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche  di
          coesione. Ai fini della predisposizione del PSNAI si tiene,
          altresi', conto degli esiti della  ricognizione  effettuata
          ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, nel testo vigente alla data del 7 maggio  2024
          e, in particolare, degli esiti della ricognizione  relativa
          alle aree interne dei territori delle  regioni  diverse  da
          quelle  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,  del  presente
          decreto. Con delibera del Comitato interministeriale per la
          programmazione  economica   e   lo   sviluppo   sostenibile
          (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli  affari
          europei, il Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR,
          sentita la Cabina di regia, si  provvede  alla  definizione
          delle modalita' operative  del  PSNAI,  ferme  restando  le
          assegnazioni gia' disposte e  le  regole  di  gestione  dei
          fondi europei per la politica di coesione. 
                Omissis.». 
                «Art. 9 (Istituzione della  Zona  economica  speciale
          per il Mezzogiorno - ZES unica). - 1.  Per  Zona  economica
          speciale  (ZES)  si  intende  una   zona   delimitata   del
          territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita'
          economiche e imprenditoriali da parte  delle  aziende  gia'
          operative e di quelle che si insedieranno puo'  beneficiare
          di speciali condizioni in  relazione  agli  investimenti  e
          alle attivita' di sviluppo d'impresa. 
                2. A far data dal 1° gennaio  2024  e'  istituita  la
          Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica,  di
          seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori
          delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
          Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante: «Testo  unico  in
          materia di foreste e filiere forestali»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018: 
                «Art. 6 (Finalita'). - 1. Con  decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e  forestali,  adottato
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, il Ministro  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e  del  turismo  e  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, e' approvata la  Strategia
          forestale  nazionale.  La  Strategia,  in  attuazione   dei
          principi e delle finalita' di cui agli articoli  1  e  2  e
          degli impegni assunti a livello internazionale ed  europeo,
          con  particolare  riferimento  alla   Strategia   forestale
          dell'Unione europea COM (2013)  n.  659  del  20  settembre
          2013, ed in continuita' con  il  Programma  quadro  per  il
          settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la
          tutela,  la  valorizzazione  e  la  gestione   attiva   del
          patrimonio  forestale  nazionale  e  per  lo  sviluppo  del
          settore  e  delle  sue  filiere  produttive,  ambientali  e
          socio-culturali, ivi compresa  la  filiera  pioppicola.  La
          Strategia forestale nazionale ha  una  validita'  di  venti
          anni  ed  e'   soggetta   a   revisione   e   aggiornamento
          quinquennale. 
                2. In coerenza con la Strategia  forestale  nazionale
          adottata ai sensi del comma 1,  le  regioni  individuano  i
          propri obiettivi e definiscono le relative linee  d'azione.
          A  tal  fine,  in  relazione   alle   specifiche   esigenze
          socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonche' alle
          necessita' di prevenzione  del  rischio  idrogeologico,  di
          mitigazione e di adattamento al cambiamento  climatico,  le
          regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono
          alla  loro  revisione  periodica  in  considerazione  delle
          strategie, dei criteri e degli indicatori  da  esse  stesse
          individuati tra quelli contenuti nella Strategia  forestale
          nazionale. 
                3. Le regioni  possono  predisporre,  nell'ambito  di
          comprensori  territoriali  omogenei   per   caratteristiche
          ambientali,    paesaggistiche,    economico-produttive    o
          amministrative, piani forestali di indirizzo  territoriale,
          finalizzati  all'individuazione,  al  mantenimento  e  alla
          valorizzazione   delle   risorse   silvo-pastorali   e   al
          coordinamento delle attivita' necessarie alla loro tutela e
          gestione attiva, nonche' al coordinamento  degli  strumenti
          di pianificazione forestale di cui al comma 6.  L'attivita'
          di cui al  presente  comma  puo'  essere  svolta  anche  in
          accordo tra piu' regioni ed enti  locali  in  coerenza  con
          quanto previsto dai piani paesaggistici regionali. I  piani
          forestali  di  indirizzo   territoriale   concorrono   alla
          redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli  143
          e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto
          salvo  quanto  previsto  dall'articolo  145  del   medesimo
          decreto legislativo. 
                4. All'approvazione dei piani forestali di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3, si applicano le  misure  di
          semplificazione di cui al punto A.20  dell'Allegato  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  2017,
          n. 31. 
                5. Le regioni, nel  rispetto  dell'interesse  comune,
          garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di
          indirizzo  territoriale,  anche  attraverso  le  forme   di
          sostituzione  diretta  o  di  affidamento  della   gestione
          previste  all'articolo  12.  Con  i  piani   forestali   di
          indirizzo territoriale, le regioni definiscono almeno: 
                  a)   le   destinazioni   d'uso   delle    superfici
          silvo-pastorali  ricadenti   all'interno   del   territorio
          sottoposto a pianificazione, i  relativi  obiettivi  e  gli
          indirizzi di gestione necessari alla loro tutela,  gestione
          e valorizzazione; 
                  b)  le  priorita'  d'intervento   necessarie   alla
          tutela, alla gestione  e  alla  valorizzazione  ambientale,
          economica  e  socio-culturale  dei  boschi  e  dei  pascoli
          ricadenti   all'interno   del   territorio   sottoposto   a
          pianificazione; 
                  c) il coordinamento tra i diversi ambiti e  livelli
          di  programmazione  e  di  pianificazione  territoriale   e
          forestali vigenti, in conformita' con i piani paesaggistici
          regionali e  con  gli  indirizzi  di  gestione  delle  aree
          naturali  protette,   nazionali   e   regionali,   di   cui
          all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  e  dei
          siti  della  Rete  ecologica  istituita  ai   sensi   della
          direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 
                  d) gli interventi strutturali e infrastrutturali al
          servizio del bosco, compresa la localizzazione  della  rete
          di viabilita' forestale di cui all'articolo 9, e le  azioni
          minime di gestione, governo e  trattamento  necessari  alla
          tutela e valorizzazione dei boschi e  allo  sviluppo  delle
          filiere forestali locali; 
                  e) gli indirizzi di gestione silvo-pastorale per la
          redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma
          6. 
                6. Le regioni in attuazione dei  Programmi  forestali
          regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con  i  piani
          forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3,  ove
          esistenti,  promuovono,  per  le  proprieta'  pubbliche   e
          private, la redazione di piani di gestione forestale  o  di
          strumenti equivalenti, riferiti ad un  ambito  aziendale  o
          sovraziendale   di   livello   locale,   quali    strumenti
          indispensabili a garantire la tutela, la  valorizzazione  e
          la   gestione   attiva   delle   risorse   forestali.   Per
          l'approvazione dei piani  di  gestione  forestale,  qualora
          conformi ai piani forestali di  indirizzo  territoriale  di
          cui  al  comma  3,  non  e'   richiesto   il   parere   del
          Soprintendente per la parte  inerente  la  realizzazione  o
          l'adeguamento della viabilita' forestale di  cui  al  punto
          A.20 dell'Allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.7 
                7. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari  e  forestali,  adottato  di  concerto  con   il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  e  d'intesa  con  la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  approvate
          apposite disposizioni per la definizione dei criteri minimi
          nazionali di elaborazione dei piani forestali di  indirizzo
          territoriale di cui al comma 3  e  dei  piani  di  gestione
          forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma  6,  al
          fine di  armonizzare  le  informazioni  e  permetterne  una
          informatizzazione su  scala  nazionale.  Le  regioni  e  si
          adeguano alle disposizioni di  cui  al  periodo  precedente
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al presente comma. 
                8. Le regioni, in conformita' a  quanto  statuito  al
          comma 7, definiscono i criteri di elaborazione,  attuazione
          e controllo dei piani forestali di  indirizzo  territoriale
          di cui al comma 3 e  dei  piani  di  gestione  forestale  o
          strumenti equivalenti  di  cui  al  comma  6.  Definiscono,
          altresi', i tempi minimi di  validita'  degli  stessi  e  i
          termini per il loro periodico riesame,  garantendo  che  la
          loro redazione e attuazione venga affidata  a  soggetti  di
          comprovata competenza  professionale,  nel  rispetto  delle
          norme  relative  ai  titoli  professionali  richiesti   per
          l'espletamento di tali attivita'. 
                9. Al fine di promuovere la pianificazione  forestale
          e incentivare la gestione attiva razionale  del  patrimonio
          forestale,  le  regioni  possono   prevedere   un   accesso
          prioritario  ai  finanziamenti  pubblici  per  il   settore
          forestale a favore delle proprieta' pubbliche e  private  e
          dei beni di uso collettivo e  civico  dotati  di  piani  di
          gestione forestale o di  strumenti  di  gestione  forestale
          equivalenti. 
                10. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e  forestali  si  avvale  dell'Osservatorio  nazionale  del
          paesaggio rurale di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  27  febbraio  2013,  n.  105,  per
          l'elaborazione degli indirizzi quadro per la  tutela  e  la
          gestione dei paesaggi rurali e  tradizionali  iscritti  nel
          «Registro  nazionale  dei  paesaggi  rurali  di   interesse
          storico,  delle  pratiche  agricole  e   delle   conoscenze
          tradizionali» e ricadenti nei Piani forestali di  indirizzo
          territoriale elaborati dalle  regioni.  All'attuazione  del
          presente comma  si  fa  fronte  nell'ambito  delle  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72 della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221  recante:  «Disposizioni  in  materia
          ambientale per promuovere misure di green economy e per  il
          contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13  del  18  gennaio
          2016. 
                «Art. 72 (Strategia nazionale delle Green community).
          -  1.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
          Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
          sport, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
          finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti,  il  Ministero  dei  beni  e   delle   attivita'
          culturali e  del  turismo,  il  Ministero  delle  politiche
          agricole   alimentari   e   forestali   e   il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive
          modificazioni, promuove la predisposizione della  strategia
          nazionale delle Green community. 
                2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua
          il valore dei territori rurali e di montagna che  intendono
          sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di  cui
          dispongono,  tra  cui  in  primo  luogo  acqua,  boschi   e
          paesaggio, e aprire un  nuovo  rapporto  sussidiario  e  di
          scambio con le comunita' urbane e metropolitane, in modo da
          poter impostare, nella fase della green economy,  un  piano
          di  sviluppo  sostenibile  non  solo  dal  punto  di  vista
          energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi: 
                  a) gestione integrata e certificata del  patrimonio
          agro-forestale,  anche  tramite  lo  scambio  dei   crediti
          derivanti  dalla  cattura   dell'anidride   carbonica,   la
          gestione della  biodiversita'  e  la  certificazione  della
          filiera del legno; 
                  b) gestione integrata e certificata  delle  risorse
          idriche; 
                  c)  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          locali, quali i microimpianti idroelettrici,  le  biomasse,
          il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; 
                  d) sviluppo di un turismo  sostenibile,  capace  di
          valorizzare le produzioni locali; 
                  e)   costruzione   e   gestione   sostenibile   del
          patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una  montagna
          moderna; 
                  f)    efficienza    energetica    e    integrazione
          intelligente degli impianti e delle reti; 
                  g) sviluppo sostenibile delle attivita'  produttive
          (zero waste production); 
                  h) integrazione dei servizi di mobilita'; 
                  i) sviluppo  di  un  modello  di  azienda  agricola
          sostenibile  che  sia  anche  energeticamente  indipendente
          attraverso la  produzione  e  l'uso  di  energia  da  fonti
          rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti. 
                3. Con  proprie  leggi,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e  di  Bolzano  possono  individuare  le
          modalita', i tempi e le risorse finanziarie sulla base  dei
          quali le unioni di comuni e le  unioni  di  comuni  montani
          promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al
          presente articolo. 
                4. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.