Art. 4
Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane
1. A decorrere dall'anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, finanzia:
a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti
locali, di cui al medesimo comma 593;
b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594
del medesimo articolo 1, con particolare riferimento all'attuazione
della SMI.
2. La definizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da destinare agli
interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera a) e lettera
b), del presente articolo, e' effettuata con decreto del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Il decreto di cui al comma 2 ripartisce gli stanziamenti del
Fondo destinati agli interventi di cui al comma 1, lettera a), di
competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della
classificazione dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1,
tenendo conto altresi' della loro eventuale appartenenza alle
province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge
7 aprile 2014, n. 56. Le regioni, in attuazione della propria
programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalita' di assegnazione
degli stanziamenti.
4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati agli
interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta
ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 595, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente alla
quota destinata agli interventi di competenza statale e al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna.
5. Una quota parte delle risorse del Fondo destinate agli
interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), definita con il
decreto di cui al comma 2, puo' essere impiegata per attivita' di
assistenza tecnica e consulenza gestionale per la formazione del
personale, per le azioni e gli interventi, qualora presso il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri non siano disponibili adeguate
professionalita'.
6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente articolo hanno
carattere aggiuntivo rispetto sia ad ogni altro trasferimento
ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio fiscale
a favore degli enti territoriali o dei cittadini o delle politiche
per la montagna nonche' rispetto ai trasferimenti di fondi
dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione.
7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come
aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del
Consiglio dei ministri e' responsabile degli adempimenti in materia
di aiuti di Stato, nazionali ed europei, in tema di imprenditoria
operante nelle zone montane.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 593, 594 e 595,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio
2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021:
«593. Al fine di promuovere e realizzare interventi
per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna,
nonche' misure di sostegno in favore dei comuni totalmente
e parzialmente montani delle regioni e delle province
autonome, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, denominato « Fondo per lo
sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2023. In particolare, il Fondo e'
utilizzato per finanziare:
a) interventi per la tutela e la promozione delle
risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino, anche
attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in
materia di tutela e valorizzazione delle qualita'
ambientali e delle potenzialita' endogene proprie
dell'habitat montano;
c) attivita' di informazione e di comunicazione sui
temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore
delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia
dell'ambiente e allo sviluppo delle attivita'
agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di
spopolamento.
594. Il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte
a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
della montagna.
595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota
destinata agli interventi di competenza statale e al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della
montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie; per gli interventi di competenza delle
regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della
legge 7 aprile 2014, n. 56 recante: «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2014:
«Art. 1. - Omissis
3. Le province sono enti territoriali di area vasta
disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle province
con territorio interamente montano e confinanti con Paesi
stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
da 51 a 57 e da 85 a 97.
Omissis.».
- Per i riferimenti all'articolo 119 della
Costituzione, si vedano le note all'articolo 1.
- Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
si vedano le note all'articolo 1.