Art. 4 
            Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane 
 
  1. A decorrere dall'anno 2025,  il  Fondo  per  lo  sviluppo  delle
montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, finanzia: 
    a) gli interventi  di  competenza  delle  regioni  e  degli  enti
locali, di cui al medesimo comma 593; 
    b) gli interventi di competenza statale di cui ai commi 593 e 594
del medesimo articolo 1, con particolare  riferimento  all'attuazione
della SMI. 
  2. La definizione delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  da  destinare  agli
interventi di cui rispettivamente al comma 1, lettera  a)  e  lettera
b), del presente articolo, e' effettuata con decreto del Ministro per
gli affari regionali  e  le  autonomie,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. 
  3. Il decreto di cui al comma 2  ripartisce  gli  stanziamenti  del
Fondo destinati agli interventi di cui al comma  1,  lettera  a),  di
competenza delle regioni  e  degli  enti  locali,  sulla  base  della
classificazione dei comuni montani di cui all'articolo  2,  comma  1,
tenendo  conto  altresi'  della  loro  eventuale  appartenenza   alle
province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge
7 aprile 2014,  n.  56.  Le  regioni,  in  attuazione  della  propria
programmazione, definiscono, nel rispetto dell'articolo 1, comma 593,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le  modalita'  di  assegnazione
degli stanziamenti. 
  4. Per la ripartizione degli stanziamenti del Fondo destinati  agli
interventi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo resta
ferma l'applicazione dell'articolo  1,  comma  595,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui dispone relativamente  alla
quota  destinata  agli  interventi  di  competenza   statale   e   al
finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna. 
  5.  Una  quota  parte  delle  risorse  del  Fondo  destinate   agli
interventi di cui al comma 1,  lettere  a)  e  b),  definita  con  il
decreto di cui al comma 2, puo' essere  impiegata  per  attivita'  di
assistenza tecnica e consulenza  gestionale  per  la  formazione  del
personale,  per  le  azioni  e  gli  interventi,  qualora  presso  il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del  Consiglio  dei   ministri   non   siano   disponibili   adeguate
professionalita'. 
  6. Le risorse erogate dal Fondo di cui al presente  articolo  hanno
carattere  aggiuntivo  rispetto  sia  ad  ogni  altro   trasferimento
ordinario o speciale dello Stato sia ad ogni altro beneficio  fiscale
a favore degli enti territoriali o dei cittadini  o  delle  politiche
per  la  montagna  nonche'  rispetto  ai   trasferimenti   di   fondi
dell'Unione europea in armonia con quanto previsto dall'articolo 119,
quinto comma, della Costituzione. 
  7. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano  come
aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107  e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Presidenza del
Consiglio dei ministri e' responsabile degli adempimenti  in  materia
di aiuti di Stato, nazionali ed europei,  in  tema  di  imprenditoria
operante nelle zone montane. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dei  commi  593,  594  e  595,
          dell'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
          recante: «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2022 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310  del
          31 dicembre 2021: 
                «593. Al fine di promuovere e  realizzare  interventi
          per la salvaguardia e  la  valorizzazione  della  montagna,
          nonche' misure di sostegno in favore dei comuni  totalmente
          e parzialmente  montani  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  fondo,  da
          trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  denominato  «  Fondo  per  lo
          sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100
          milioni di euro per l'anno 2022 e 200  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno  2023.  In  particolare,  il  Fondo  e'
          utilizzato per finanziare: 
                  a) interventi per la tutela e la  promozione  delle
          risorse ambientali dei territori montani; 
                  b) interventi che diffondano e  valorizzino,  anche
          attraverso opportune sinergie, le  migliori  iniziative  in
          materia  di  tutela   e   valorizzazione   delle   qualita'
          ambientali   e   delle   potenzialita'   endogene   proprie
          dell'habitat montano; 
                  c) attivita' di informazione e di comunicazione sui
          temi della montagna; 
                  d) interventi di carattere socio-economico a favore
          delle popolazioni residenti nelle aree montane; 
                  e)   progetti   finalizzati    alla    salvaguardia
          dell'ambiente   e    allo    sviluppo    delle    attivita'
          agro-silvo-pastorali; 
                  f)  iniziative  volte  a  ridurre  i  fenomeni   di
          spopolamento. 
                594. Il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie  si  avvale  del  Fondo  per  lo  sviluppo  delle
          montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte
          a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore
          della montagna. 
                595. Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle
          montagne  italiane  sono  ripartiti,  quanto   alla   quota
          destinata  agli  interventi  di  competenza  statale  e  al
          finanziamento delle campagne istituzionali sui  temi  della
          montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali
          e le autonomie; per  gli  interventi  di  competenza  delle
          regioni e degli enti locali, con decreto del  Ministro  per
          gli affari  regionali  e  le  autonomie,  d'intesa  con  la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  3,  della
          legge 7 aprile 2014, n.  56  recante:  «Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          81 del 7 aprile 2014: 
                «Art. 1. - Omissis 
                3. Le province sono enti territoriali di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97. 
                Omissis.». 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   119    della
          Costituzione, si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
          si vedano le note all'articolo 1.