Art. 5 
                          Relazione annuale 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  monitora  l'attuazione   e
l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4. 
  2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28
febbraio di  ogni  anno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  anche
sulla base dell'attivita' di monitoraggio  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, presenta alle Camere la  relazione  annuale  sullo
stato della montagna e sull'attuazione  della  SMI,  con  particolare
riferimento  al  quadro  delle  risorse  destinate  dallo  Stato   al
conseguimento degli obiettivi della politica  nazionale  di  sviluppo
delle zone montane. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281  si  vedano  le  note
          all'articolo 2.