Art. 5
Relazione annuale
1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri monitora l'attuazione e
l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 28
febbraio di ogni anno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
sulla base dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 1 del
presente articolo, presenta alle Camere la relazione annuale sullo
stato della montagna e sull'attuazione della SMI, con particolare
riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al
conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo
delle zone montane.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note
all'articolo 2.