Art. 10
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi
di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanita'
digitale
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario). -
1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore
sanitario, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di innovazione
tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per la
sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le
soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto
alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui
al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio
delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza
artificiale secondo le modalita' ivi definite.
2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in particolare per
l'assistenza territoriale, e' istituita una piattaforma di
intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la
messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al primo
periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di Agenzia nazionale
per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga
servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della
popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti
non vincolanti;
c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case
della comunita'.
3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di
supporto di cui al comma 2.
4. La piattaforma di cui al comma 2 e' alimentata con i dati
strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al
medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento.
L'AGENAS e' titolare del trattamento dei dati raccolti e generati
all'interno della piattaforma.
5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la
protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto
del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni
eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche e
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede
alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 10:
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante:
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2012.