Art. 10 
 
Disposizioni in materia di fascicolo sanitario  elettronico,  sistemi
  di sorveglianza nel  settore  sanitario  e  governo  della  sanita'
  digitale 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Intelligenza artificiale nel settore sanitario).  -
1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate  nel  settore
sanitario, con uno o piu'  decreti  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  innovazione
tecnologica e transizione digitale e con l'Autorita' delegata per  la
sicurezza della Repubblica e  per  la  cybersicurezza  e  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  disciplinate  le
soluzioni di intelligenza artificiale  aventi  funzione  di  supporto
alle finalita' di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di  cui
al primo periodo sono  individuati  i  soggetti  che,  nell'esercizio
delle proprie  funzioni,  accedono  alle  soluzioni  di  intelligenza
artificiale secondo le modalita' ivi definite. 
    2. Per il supporto alle finalita' di cura, e in  particolare  per
l'assistenza  territoriale,   e'   istituita   una   piattaforma   di
intelligenza artificiale.  La  progettazione,  la  realizzazione,  la
messa in servizio e la titolarita' della piattaforma di cui al  primo
periodo sono attribuite all'AGENAS in qualita' di  Agenzia  nazionale
per la sanita' digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga
servizi di supporto: 
      a) ai professionisti sanitari per  la  presa  in  carico  della
popolazione assistita con suggerimenti non vincolanti; 
      b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con  suggerimenti
non vincolanti; 
      c) agli utenti per l'accesso ai  servizi  sanitari  delle  Case
della comunita'. 
    3. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, l'AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi  di
supporto di cui al comma 2. 
    4. La piattaforma di cui al comma 2  e'  alimentata  con  i  dati
strettamente  necessari  per  l'erogazione  dei  servizi  di  cui  al
medesimo comma 2, trasmessi dai relativi  titolari  del  trattamento.
L'AGENAS e' titolare del trattamento dei  dati  raccolti  e  generati
all'interno della piattaforma. 
    5. Previo parere del Ministero della salute, del Garante  per  la
protezione dei dati personali e dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, l'AGENAS, con proprio  provvedimento,  valutato  l'impatto
del trattamento, specifica i tipi di dati trattati  e  le  operazioni
eseguite all'interno della piattaforma, nonche' le misure tecniche  e
organizzative per garantire  un  livello  di  sicurezza  adeguato  al
rischio e  per  tutelare  i  diritti  fondamentali  e  gli  interessi
dell'interessato, in coerenza con  le  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2016/679». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  L'AGENAS  provvede
alle attivita' di cui al presente  articolo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179  recante:
          «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del  19  ottobre
          2012.