Art. 11
Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di
lavoro
1. L'intelligenza artificiale e' impiegata per migliorare le
condizioni di lavoro, tutelare l'integrita' psicofisica dei
lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e la
produttivita' delle persone in conformita' al diritto dell'Unione
europea.
2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo
deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo' svolgersi in
contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei dati
personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare
il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e
con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152.
3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione
del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti
inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del
sesso, dell'eta', delle origini etniche, del credo religioso,
dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle
condizioni personali, sociali ed economiche, in conformita' al
diritto dell'Unione europea.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 152 recante: «Attuazione
della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore
di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno
1997:
«Art. 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di
utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o il committente
pubblico e privato e' tenuto a informare il lavoratore
dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio
integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni
rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento
dell'incarico, della gestione o della cessazione del
rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
nonche' indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la
valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle
obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1, il datore di lavoro o il committente e' tenuto a
fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di cui
all' articolo 1, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni:
a) gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali
incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1;
b) gli scopi e le finalita' dei sistemi di cui al
comma 1;
c) la logica ed il funzionamento dei sistemi di cui
al comma 1;
d) le categorie di dati e i parametri principali
utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
comma 1, inclusi i meccanismi di valutazione delle
prestazioni;
e) le misure di controllo adottate per le decisioni
automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il
responsabile del sistema di gestione della qualita';
f) il livello di accuratezza, robustezza e
cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le metriche
utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.
3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle
rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha
diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori
informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
i dati richiesti e a rispondere per iscritto entro trenta
giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a
integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
in merito alla sicurezza dei dati e l'aggiornamento del
registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
comma 1, incluse le attivita' di sorveglianza e
monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti
utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa
siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente
effettuano un'analisi dei rischi e una valutazione
d'impatto degli stessi trattamenti, procedendo a
consultazione preventiva del Garante per la protezione dei
dati personali ove sussistano i presupposti di cui
all'articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere
informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle
informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino
variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.
6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da 1 a 5
del presente articolo devono essere comunicati dal datore
di lavoro o dal committente ai lavoratori in modo
trasparente, in formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
medesime informazioni e dati deve essere effettuata anche
alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla
rappresentanza sindacale unitaria e, in assenza delle
predette rappresentanze, alle sedi territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale
del lavoro possono richiedere la comunicazione delle
medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi.
7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
gravano anche sul committente nell'ambito dei rapporti di
lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile e di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale
e commerciale.».