Art. 11 
 
Disposizioni sull'uso dell'intelligenza  artificiale  in  materia  di
                               lavoro 
 
  1.  L'intelligenza  artificiale  e'  impiegata  per  migliorare  le
condizioni  di  lavoro,   tutelare   l'integrita'   psicofisica   dei
lavoratori, accrescere la qualita' delle prestazioni lavorative e  la
produttivita' delle persone in  conformita'  al  diritto  dell'Unione
europea. 
  2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale  in  ambito  lavorativo
deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non puo'  svolgersi  in
contrasto con la dignita' umana ne' violare la riservatezza dei  dati
personali. Il datore di lavoro o il committente e' tenuto a informare
il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi  e
con le modalita' di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 152. 
  3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella  gestione
del  rapporto  di  lavoro   garantisce   l'osservanza   dei   diritti
inviolabili del lavoratore  senza  discriminazioni  in  funzione  del
sesso,  dell'eta',  delle  origini  etniche,  del  credo   religioso,
dell'orientamento  sessuale,  delle  opinioni   politiche   e   delle
condizioni  personali,  sociali  ed  economiche,  in  conformita'  al
diritto dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del  decreto
          legislativo 26 maggio 1997,  n.  152  recante:  «Attuazione
          della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore
          di lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle  condizioni
          applicabili  al  contratto  o  al  rapporto   di   lavoro»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135  del  12  giugno
          1997: 
              «Art. 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di
          utilizzo  di  sistemi   decisionali   o   di   monitoraggio
          automatizzati). - 1. Il datore di lavoro o  il  committente
          pubblico e privato e'  tenuto  a  informare  il  lavoratore
          dell'utilizzo di  sistemi  decisionali  o  di  monitoraggio
          integralmente automatizzati deputati a fornire  indicazioni
          rilevanti ai  fini  della  assunzione  o  del  conferimento
          dell'incarico,  della  gestione  o  della  cessazione   del
          rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni
          nonche'  indicazioni  incidenti  sulla   sorveglianza,   la
          valutazione,   le   prestazioni   e   l'adempimento   delle
          obbligazioni  contrattuali  dei  lavoratori.  Resta   fermo
          quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300. 
              2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi  di  cui  al
          comma 1, il datore di lavoro o il committente e'  tenuto  a
          fornire al lavoratore, unitamente alle informazioni di  cui
          all'   articolo   1,   prima   dell'inizio   dell'attivita'
          lavorativa, le seguenti ulteriori informazioni: 
                a) gli aspetti  del  rapporto  di  lavoro  sui  quali
          incide l'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1; 
                b) gli scopi e le finalita' dei  sistemi  di  cui  al
          comma 1; 
                c) la logica ed il funzionamento dei sistemi  di  cui
          al comma 1; 
                d) le categorie di  dati  e  i  parametri  principali
          utilizzati per programmare o addestrare i sistemi di cui al
          comma  1,  inclusi  i  meccanismi  di   valutazione   delle
          prestazioni; 
                e) le misure di controllo adottate per  le  decisioni
          automatizzate, gli eventuali processi di  correzione  e  il
          responsabile del sistema di gestione della qualita'; 
                f)  il   livello   di   accuratezza,   robustezza   e
          cybersicurezza dei sistemi di cui al comma 1 e le  metriche
          utilizzate per misurare tali parametri, nonche' gli impatti
          potenzialmente discriminatori delle metriche stesse. 
              3. Il lavoratore, direttamente o per il  tramite  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  o  territoriali,   ha
          diritto di accedere  ai  dati  e  di  richiedere  ulteriori
          informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il
          datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere
          i dati richiesti e a rispondere per iscritto  entro  trenta
          giorni. 
              4. Il datore di lavoro o il committente sono  tenuti  a
          integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore
          in merito alla sicurezza dei  dati  e  l'aggiornamento  del
          registro dei trattamenti riguardanti le attivita' di cui al
          comma  1,  incluse   le   attivita'   di   sorveglianza   e
          monitoraggio. Al  fine  di  verificare  che  gli  strumenti
          utilizzati per lo svolgimento della prestazione  lavorativa
          siano conformi alle disposizioni previste  dal  Regolamento
          (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          27 aprile 2016,  il  datore  di  lavoro  o  il  committente
          effettuano  un'analisi  dei  rischi   e   una   valutazione
          d'impatto   degli   stessi   trattamenti,   procedendo    a
          consultazione preventiva del Garante per la protezione  dei
          dati  personali  ove  sussistano  i  presupposti   di   cui
          all'articolo 36 del Regolamento medesimo. 
              5. I lavoratori, almeno 24  ore  prima,  devono  essere
          informati per iscritto di  ogni  modifica  incidente  sulle
          informazioni fornite ai sensi del comma  2  che  comportino
          variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro. 
              6. Le informazioni e i dati di cui ai commi da  1  a  5
          del presente articolo devono essere comunicati  dal  datore
          di  lavoro  o  dal  committente  ai  lavoratori   in   modo
          trasparente,  in  formato  strutturato,  di  uso  comune  e
          leggibile da dispositivo automatico. La comunicazione delle
          medesime informazioni e dati deve essere  effettuata  anche
          alle  rappresentanze  sindacali   aziendali   ovvero   alla
          rappresentanza  sindacale  unitaria  e,  in  assenza  delle
          predette  rappresentanze,  alle  sedi  territoriali   delle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  Il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato  nazionale
          del  lavoro  possono  richiedere  la  comunicazione   delle
          medesime informazioni e dati e l'accesso agli stessi. 
              7. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
          gravano anche sul committente nell'ambito dei  rapporti  di
          lavoro di  cui  all'articolo  409,  n.  3,  del  codice  di
          procedura civile e di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
              8. Gli obblighi informativi di cui al presente articolo
          non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale
          e commerciale.».