Art. 13 
 
        Disposizioni in materia di professioni intellettuali 
 
  1.  L'utilizzo  di  sistemi  di  intelligenza   artificiale   nelle
professioni intellettuali e'  finalizzato  al  solo  esercizio  delle
attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con
prevalenza  del  lavoro  intellettuale  oggetto   della   prestazione
d'opera. 
  2. Per assicurare  il  rapporto  fiduciario  tra  professionista  e
cliente,  le  informazioni  relative  ai  sistemi   di   intelligenza
artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto
destinatario della prestazione intellettuale con  linguaggio  chiaro,
semplice ed esaustivo.