Art. 13
Disposizioni in materia di professioni intellettuali
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle
professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle
attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con
prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione
d'opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e
cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza
artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto
destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro,
semplice ed esaustivo.