Art. 14 
 
  Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione 
 
  1.   Le   pubbliche   amministrazioni   utilizzano   l'intelligenza
artificiale allo scopo di  incrementare  l'efficienza  della  propria
attivita', di ridurre i tempi di definizione dei  procedimenti  e  di
aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini
e alle imprese, assicurando agli interessati  la  conoscibilita'  del
suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo. 
  2. L'utilizzo dell'intelligenza  artificiale  avviene  in  funzione
strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto
dell'autonomia e del  potere  decisionale  della  persona  che  resta
l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui  sia
stata utilizzata l'intelligenza artificiale. 
  3.  Le  pubbliche   amministrazioni   adottano   misure   tecniche,
organizzative  e  formative  finalizzate  a  garantire  un   utilizzo
responsabile  dell'intelligenza  artificiale  e   a   sviluppare   le
capacita' trasversali degli utilizzatori. 
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  provvedono   agli   adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.