Art. 15 
 
Impiego  dei  sistemi  di  intelligenza  artificiale   nell'attivita'
                             giudiziaria 
 
  1. Nei casi di impiego  dei  sistemi  di  intelligenza  artificiale
nell'attivita' giudiziaria e' sempre  riservata  al  magistrato  ogni
decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla
valutazione  dei  fatti   e   delle   prove   e   sull'adozione   dei
provvedimenti. 
  2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi
di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi
alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario  e  per
le attivita' amministrative accessorie. 
  3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la
sperimentazione e l'impiego dei sistemi di  intelligenza  artificiale
negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della
giustizia, sentite le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20. 
  4. Il  Ministro  della  giustizia,  nell'elaborazione  delle  linee
programmatiche sulla formazione dei magistrati  di  cui  all'articolo
12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006,  n.
26,  promuove  attivita'  didattiche   sul   tema   dell'intelligenza
artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza  artificiale
nell'attivita' giudiziaria, finalizzate alla formazione  digitale  di
base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione  di  competenze
digitali, nonche' alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche
nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del  presente  articolo.
Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il  Ministro  cura
altresi' la formazione del personale amministrativo. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2024/1689  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno  2024,  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   12   decreto
          legislativo 30 gennaio 2006, n.  26,  recante:  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2019/1024  relativa  all'apertura  dei
          dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
          che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006: 
              «Art. 12 (Funzioni). - 1.  I  componenti  del  comitato
          direttivo svolgono  anche  i  compiti  di  responsabili  di
          settore,  curando,  nell'ambito  assegnato   dallo   stesso
          comitato direttivo: 
                a)  la  predisposizione  della  bozza  di   programma
          annuale  delle  attivita'  didattiche,  da  sottoporre   al
          comitato direttivo, elaborata  tenendo  conto  delle  linee
          programmatiche sulla  formazione  pervenute  dal  Consiglio
          superiore  della  magistratura   e   dal   Ministro   della
          giustizia, nonche' delle proposte pervenute  dal  Consiglio
          nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale; 
                b) l'attuazione del programma annuale  dell'attivita'
          didattica approvato dal comitato direttivo; 
                c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna
          sessione; 
                d) l'individuazione dei docenti chiamati  a  svolgere
          l'incarico   di   insegnamento   in   ciascuna    sessione,
          utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la
          proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto
          agli incarichi, al comitato direttivo; 
                e)  la  proposta  dei  criteri  di  ammissione   alle
          sessioni di formazione; 
                f)   l'offerta   di   sussidio   didattico    e    di
          sperimentazione di nuove formule didattiche; 
                g)  lo  svolgimento   delle   sessioni   presentando,
          all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive; 
                g-bis) l'individuazione di esperti formatori,  scelti
          tra  magistrati,  docenti  universitari  e   avvocati   con
          adeguata   qualificazione   professionale   ed   esperienza
          organizzativa  e  formativa,  nonche'  tra  altri   esperti
          qualificati,  per  i  compiti  previsti   dal   regolamento
          interno.».