Art. 15
Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attivita'
giudiziaria
1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
nell'attivita' giudiziaria e' sempre riservata al magistrato ogni
decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla
valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei
provvedimenti.
2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi
di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi
alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per
le attivita' amministrative accessorie.
3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la
sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale
negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della
giustizia, sentite le Autorita' nazionali di cui all'articolo 20.
4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee
programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.
26, promuove attivita' didattiche sul tema dell'intelligenza
artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale
nell'attivita' giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di
base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze
digitali, nonche' alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche
nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, il Ministro cura
altresi' la formazione del personale amministrativo.
Note all'art. 15:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei
dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006:
«Art. 12 (Funzioni). - 1. I componenti del comitato
direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di
settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso
comitato direttivo:
a) la predisposizione della bozza di programma
annuale delle attivita' didattiche, da sottoporre al
comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee
programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio
superiore della magistratura e dal Ministro della
giustizia, nonche' delle proposte pervenute dal Consiglio
nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;
b) l'attuazione del programma annuale dell'attivita'
didattica approvato dal comitato direttivo;
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna
sessione;
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere
l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione,
utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la
proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto
agli incarichi, al comitato direttivo;
e) la proposta dei criteri di ammissione alle
sessioni di formazione;
f) l'offerta di sussidio didattico e di
sperimentazione di nuove formule didattiche;
g) lo svolgimento delle sessioni presentando,
all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti
tra magistrati, docenti universitari e avvocati con
adeguata qualificazione professionale ed esperienza
organizzativa e formativa, nonche' tra altri esperti
qualificati, per i compiti previsti dal regolamento
interno.».