Art. 16 
 
Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e  metodi  matematici
  per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi   per   definire   una   disciplina   organica   relativa
all'utilizzo   di   dati,   algoritmi   e   metodi   matematici   per
l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi
ulteriori, negli  ambiti  soggetti  al  regolamento  (UE)  2024/1689,
rispetto a quanto gia' ivi stabilito. 
  2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e  del
Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere
per  l'espressione  del   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione,  i
decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri.  Qualora
detto termine venga a scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  alla
scadenza  del  termine  previsto  per  l'esercizio  della  delega   o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare  il
regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici
per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonche' i
diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere  al
suddetto utilizzo; 
    b) prevedere strumenti di tutela,  di  carattere  risarcitorio  o
inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per  il  caso  di
violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a); 
    c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le
controversie relative  alla  disciplina  introdotta  ai  sensi  delle
lettere a) e b). 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  2024/1689  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno  2024,  si
          vedano le note all'articolo 1.