Art. 16
Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici
per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per definire una disciplina organica relativa
all'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per
l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale senza obblighi
ulteriori, negli ambiti soggetti al regolamento (UE) 2024/1689,
rispetto a quanto gia' ivi stabilito.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i
decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora
detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il
regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici
per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonche' i
diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al
suddetto utilizzo;
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o
inibitorio, e individuare un apparato sanzionatorio per il caso di
violazione delle disposizioni introdotte ai sensi della lettera a);
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le
controversie relative alla disciplina introdotta ai sensi delle
lettere a) e b).
Note all'art. 16:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, si
vedano le note all'articolo 1.