Art. 17
Modifica al codice di procedura civile
1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite le seguenti: «,
per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
intelligenza artificiale».
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Competenza del tribunale). - Il tribunale e'
competente per tutte le cause che non sono di competenza di
altro giudice.
Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente per
le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative
allo stato e alla capacita' delle persone e ai diritti
onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione
forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento
di un sistema di intelligenza artificiale e, in generale,
per ogni causa di valore indeterminabile.».