Art. 17 
 
               Modifica al codice di procedura civile 
 
  1. All'articolo 9, secondo comma, del codice di  procedura  civile,
dopo le parole: «esecuzione forzata» sono inserite  le  seguenti:  «,
per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un  sistema  di
intelligenza artificiale». 
 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Competenza del tribunale). - Il  tribunale  e'
          competente per tutte le cause che non sono di competenza di
          altro giudice. 
              Il tribunale e' altresi' esclusivamente competente  per
          le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative
          allo stato e alla capacita'  delle  persone  e  ai  diritti
          onorifici,  per  la  querela  di  falso,  per  l'esecuzione
          forzata, per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento
          di un sistema di intelligenza artificiale e,  in  generale,
          per ogni causa di valore indeterminabile.».