Art. 7 
 
Uso  dell'intelligenza  artificiale  in   ambito   sanitario   e   di
                             disabilita' 
 
  1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza  artificiale  contribuisce
al  miglioramento  del  sistema  sanitario,  alla  prevenzione,  alla
diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti,  delle
liberta' e  degli  interessi  della  persona,  anche  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  2.  L'introduzione  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  nel
sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso  alle
prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori. 
  3. L'interessato ha diritto di  essere  informato  sull'impiego  di
tecnologie di intelligenza artificiale. 
  4.  La  presente  legge  promuove  lo  sviluppo,  lo  studio  e  la
diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che  migliorano  le
condizioni  di  vita  delle  persone   con   disabilita',   agevolano
l'accessibilita',  la  mobilita'  indipendente  e   l'autonomia,   la
sicurezza e i processi di inclusione sociale delle  medesime  persone
anche  ai  fini  dell'elaborazione  del  progetto  di  vita  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62. 
  5. I  sistemi  di  intelligenza  artificiale  in  ambito  sanitario
costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura
e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione,  che  e'
sempre rimessa agli esercenti la professione medica. 
  6. I sistemi  di  intelligenza  artificiale  utilizzati  in  ambito
sanitario e i  relativi  dati  impiegati  devono  essere  affidabili,
periodicamente verificati e aggiornati  al  fine  di  minimizzare  il
rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si  riporta  il  testo  all'articolo  2  del  decreto
          legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante: «Definizione della
          condizione di disabilita', della valutazione  di  base,  di
          accomodamento      ragionevole,      della      valutazione
          multidimensionale  per  l'elaborazione  e  attuazione   del
          progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111  del  14  maggio
          2024: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  "condizione   di   disabilita'":   una   duratura
          compromissione   fisica,   mentale,    intellettiva,    del
          neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
          di diversa natura, puo' ostacolare la  piena  ed  effettiva
          partecipazione nei diversi contesti  di  vita  su  base  di
          uguaglianza con gli altri; 
                b)  "persona  con  disabilita'":   persona   definita
          dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, come modificato dal presente decreto; 
                c)   "ICF":   Classificazione   internazionale    del
          funzionamento,  della  disabilita'   e   della   salute   -
          International Classification of Functioning Disability  and
          Health (ICF), adottata dall'Organizzazione  mondiale  della
          sanita' conformemente agli articoli 21, lettera  b),  e  22
          del     Protocollo     concernente     la      costituzione
          dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
          York  il  22  luglio  1946,  reso  esecutivo  con   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo  1947,
          n. 1068; 
                d)  "ICD":   Classificazione   internazionale   delle
          malattie - International Classification of Diseases  (ICD),
          adottata   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita'
          conformemente agli  articoli  21,  lettera  b),  e  22  del
          Protocollo concernente la costituzione  dell'Organizzazione
          mondiale della sanita', stipulato a New York il  22  luglio
          1946, reso  esecutivo  con  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; 
                e)    "duratura    compromissione":    compromissione
          derivante da qualsiasi perdita, limitazione  o  anomalia  a
          carico  di  strutture  o   di   funzioni   corporee,   come
          classificate dalla ICF, che persiste nel  tempo  o  per  la
          quale e' possibile una regressione o attenuazione solo  nel
          lungo periodo; 
                f)  "profilo  di  funzionamento":  descrizione  dello
          stato di salute di una persona attraverso la  codificazione
          delle funzioni e  strutture  corporee,  delle  attivita'  e
          della partecipazione secondo la  ICF  tenendo  conto  della
          ICD, quale variabile  evolutiva  correlata  all'eta',  alla
          condizione  di  salute,   ai   fattori   personali   e   ai
          determinanti di contesto, che puo' ricomprendere  anche  il
          profilo di funzionamento ai fini scolastici; 
                g)  "WHODAS":  WHO  Disability  Assessment  Schedule,
          questionario di valutazione basato sull'ICF che  misura  la
          salute e la condizione di disabilita'; 
                h) "sostegnii servizi, gli interventi, le prestazioni
          e i benefici individuati  a  conclusione  dell'accertamento
          della condizione di disabilita' e nel progetto di vita  per
          migliorare le capacita' della persona e la sua  inclusione,
          nonche'  per   contrastare   la   restrizione   nella   sua
          partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e  "sostegno
          intensivo", in ragione  della  frequenza,  della  durata  e
          della continuita' del sostegno; 
                i) "piano di intervento": documento di pianificazione
          e di coordinamento dei  sostegni  individuali  relativi  ad
          un'area di intervento; 
                l)  "valutazione  di  base":  procedimento  volto  ad
          accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni  ICD
          e ICF  e  dei  correlati  strumenti  tecnici  operativi  di
          valutazione,  la  condizione   di   disabilita'   ai   fini
          dell'accesso al sostegno, lieve  o  medio,  o  al  sostegno
          intensivo, elevato o molto elevato; 
                m)  "valutazione   multidimensionale":   procedimento
          volto a delineare con la persona  con  disabilita'  il  suo
          profilo di funzionamento all'interno dei suoi  contesti  di
          vita, anche rispetto agli ostacoli  e  ai  facilitatori  in
          essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
          e alle sue aspettative e preferenze, gli  obiettivi  a  cui
          deve essere diretto il progetto di vita; 
                n)  "progetto   di   vita":   progetto   individuale,
          personalizzato e partecipato della persona con  disabilita'
          che, partendo dai suoi desideri e dalle sue  aspettative  e
          preferenze, e'  diretto  ad  individuare,  in  una  visione
          esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
          consentire alla persona stessa di  migliorare  la  qualita'
          della  propria   vita,   di   sviluppare   tutte   le   sue
          potenzialita', di poter scegliere  i  contesti  di  vita  e
          partecipare in condizioni  di  pari  opportunita'  rispetto
          agli altri; 
                o)  "domini  della  qualita'  di  vita":   ambiti   o
          dimensioni  rilevanti  nella  vita  di  una   persona   con
          disabilita' valutabili con appropriati indicatori; 
                p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
          professionali,  tecnologiche,  strumentali  ed  economiche,
          pubbliche  e  private,  attivabili  anche  in   seno   alla
          comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
          da destinare al progetto di vita.».