Art. 7
Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
disabilita'
1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce
al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle
liberta' e degli interessi della persona, anche in materia di
protezione dei dati personali.
2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel
sistema sanitario non puo' selezionare e condizionare l'accesso alle
prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di
tecnologie di intelligenza artificiale.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la
diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le
condizioni di vita delle persone con disabilita', agevolano
l'accessibilita', la mobilita' indipendente e l'autonomia, la
sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone
anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura
e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che e'
sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito
sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili,
periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il
rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo all'articolo 2 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n.62 recante: «Definizione della
condizione di disabilita', della valutazione di base, di
accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2024:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "condizione di disabilita'": una duratura
compromissione fisica, mentale, intellettiva, del
neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) "persona con disabilita'": persona definita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal presente decreto;
c) "ICF": Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22
del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947,
n. 1068;
d) "ICD": Classificazione internazionale delle
malattie - International Classification of Diseases (ICD),
adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'
conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del
Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio
1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) "duratura compromissione": compromissione
derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a
carico di strutture o di funzioni corporee, come
classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la
quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel
lungo periodo;
f) "profilo di funzionamento": descrizione dello
stato di salute di una persona attraverso la codificazione
delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e
della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della
ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla
condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il
profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) "WHODAS": WHO Disability Assessment Schedule,
questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la
salute e la condizione di disabilita';
h) "sostegnii servizi, gli interventi, le prestazioni
e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento
della condizione di disabilita' e nel progetto di vita per
migliorare le capacita' della persona e la sua inclusione,
nonche' per contrastare la restrizione nella sua
partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e "sostegno
intensivo", in ragione della frequenza, della durata e
della continuita' del sostegno;
i) "piano di intervento": documento di pianificazione
e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad
un'area di intervento;
l) "valutazione di base": procedimento volto ad
accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD
e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di
valutazione, la condizione di disabilita' ai fini
dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno
intensivo, elevato o molto elevato;
m) "valutazione multidimensionale": procedimento
volto a delineare con la persona con disabilita' il suo
profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di
vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in
essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui
deve essere diretto il progetto di vita;
n) "progetto di vita": progetto individuale,
personalizzato e partecipato della persona con disabilita'
che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e
preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione
esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
consentire alla persona stessa di migliorare la qualita'
della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e
partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto
agli altri;
o) "domini della qualita' di vita": ambiti o
dimensioni rilevanti nella vita di una persona con
disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,
pubbliche e private, attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
da destinare al progetto di vita.».