Art. 8 
 
Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di  sistemi
  di intelligenza artificiale in ambito sanitario 
  1. I trattamenti di dati, anche  personali,  eseguiti  da  soggetti
pubblici e privati senza scopo di lucro, dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al  decreto  legislativo
16 ottobre 2003, n. 288, nonche' da  soggetti  privati  operanti  nel
settore  sanitario  nell'ambito  di  progetti  di   ricerca   a   cui
partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro o IRCCS,
per la ricerca e la sperimentazione scientifica  nella  realizzazione
di sistemi di intelligenza artificiale per finalita' di  prevenzione,
diagnosi  e  cura  di  malattie,  sviluppo  di  farmaci,  terapie   e
tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse
protesi e interfacce fra  il  corpo  e  strumenti  di  sostegno  alle
condizioni del paziente, salute pubblica, incolumita' della  persona,
salute e sicurezza sanitaria nonche' studio della  fisiologia,  della
biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario, in
quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione  di
banche di dati e  modelli  di  base,  sono  dichiarati  di  rilevante
interesse pubblico  in  attuazione  degli  articoli  32  e  33  della
Costituzione e nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9,
paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  2. Ai medesimi fini, fermo restando  l'obbligo  di  informativa  in
favore dell'interessato,  che  puo'  essere  assolto  anche  mediante
un'informativa  generale  messa  a  disposizione  nel  sito  web  del
titolare del trattamento e senza ulteriore consenso  dell'interessato
ove inizialmente previsto dalla legge, e'  sempre  autorizzato  l'uso
secondario di dati  personali  privi  degli  elementi  identificativi
diretti, anche appartenenti alle categorie  indicate  all'articolo  9
del regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al  comma
1,  salvi  i  casi  nei  quali  la  conoscenza  dell'identita'  degli
interessati sia inevitabile o necessaria al fine della  tutela  della
loro salute. 
  3. Negli ambiti di cui al  comma  1  o  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del codice in materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,  e'  sempre  consentito,  previa  informativa
all'interessato  ai  sensi  dell'articolo  13  del  regolamento  (UE)
2016/679,  il   trattamento   per   finalita'   di   anonimizzazione,
pseudonimizzazione  o  sintetizzazione  dei  dati  personali,   anche
appartenenti  alle  categorie  particolari  di  cui  all'articolo  9,
paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE)  2016/679.  E'  consentito
altresi' il predetto  trattamento  finalizzato  allo  studio  e  alla
ricerca  sui  gesti  atletici,  sui  movimenti  e  sulle  prestazioni
nell'attivita' sportiva in tutte  le  sue  forme,  nel  rispetto  dei
principi generali di  cui  alla  presente  legge  e  dei  diritti  di
sfruttamento economico dei dati relativi alle  attivita'  agonistiche
che spettano a chi le organizza. 
  4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS),
previo parere del Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,
tenendo conto di standard internazionali e dello  stato  dell'arte  e
della tecnica,  puo'  stabilire  e  aggiornare  linee  guida  per  le
procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 3,  e
per la creazione di dati sintetici, anche per  categorie  di  dati  e
finalita' di trattamento. 
  5. I trattamenti di dati di cui  ai  commi  1  e  2  devono  essere
comunicati al Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  con
l'indicazione di tutte le informazioni previste  dagli  articoli  24,
25, 32 e 35 del regolamento (UE) 2016/679, nonche' con  l'indicazione
espressa,  ove  presenti,   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE)  2016/679,  e  possono
essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione  se
non sono stati  oggetto  di  provvedimento  di  blocco  disposto  dal
Garante per la protezione dei dati personali. 
  6. Restano fermi i poteri ispettivi,  interdittivi  e  sanzionatori
del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,
          recante:  «Riordino  della  disciplina  degli  Istituti  di
          ricovero  e  cura  a   carattere   scientifico,   a   norma
          dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003,  n.
          3», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250  del  27
          ottobre 2003. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  32  e  33  della
          Costituzione: 
              «Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana. 
              Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero  ne
          e' l'insegnamento. 
              La Repubblica detta le norme  generali  sull'istruzione
          ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale  e
          di  promozione  del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.». 
              - Per i riferimenti al Regolamento  (UE)  2016/679  del
          parlamento europeo e del consiglio del 27  aprile  2016  si
          vedano le note all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante: 
              «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di
          dati personali necessario per motivi di interesse  pubblico
          rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie  particolari
          di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo  1,  del
          Regolamento, necessari per  motivi  di  interesse  pubblico
          rilevante  ai  sensi  del  paragrafo  2,  lettera  g),  del
          medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti  dal
          diritto  dell'Unione   europea   ovvero,   nell'ordinamento
          interno, da disposizioni di legge o  di  regolamento  o  da
          atti amministrativi generali che  specifichino  i  tipi  di
          dati che possono essere trattati, le operazioni  eseguibili
          e il motivo di interesse  pubblico  rilevante,  nonche'  le
          misure appropriate e  specifiche  per  tutelare  i  diritti
          fondamentali e gli interessi dell'interessato. 
              1-bis.  I  dati   personali   relativi   alla   salute,
          pseudonimizzati,    sono    trattati,    anche     mediante
          interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto
          superiore di sanita' (ISS), dall'Agenzia  nazionale  per  i
          servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia  italiana
          del  farmaco  (AIFA),  dall'Istituto   nazionale   per   la
          promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
          contrasto delle malattie della  poverta'  (INMP),  nonche',
          relativamente ai propri assistiti, dalle  regioni  e  dalle
          province   autonome,   nel   rispetto    delle    finalita'
          istituzionali di ciascuno, secondo le modalita' individuate
          con decreto del Ministro della salute,  adottato  ai  sensi
          del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei
          dati personali. 
              1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno  o
          piu'   decreti   adottati   ai   sensi   del    comma    1,
          l'interconnessione  a   livello   nazionale   dei   sistemi
          informativi  su  base  individuale,   pseudonomizzati,   vi
          incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE),  compresi
          quelli gestiti dai soggetti di cui  al  comma  1-bis  o  da
          altre pubbliche amministrazioni che a tal fine  adeguano  i
          propri sistemi informativi. 
              I decreti di cui  al  primo  periodo  adottati,  previo
          parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          nel rispetto del  Regolamento,  del  presente  codice,  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  delle  linee  guida
          emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale  in  materia  di
          interoperabilita',   definiscono   le   caratteristiche   e
          disciplinano un ambiente di trattamento sicuro  all'interno
          del quale vengono  messi  a  disposizione  dati  anonimi  o
          pseudonimizzati,  per   le   finalita'   istituzionali   di
          ciascuno, secondo le modalita' individuate al comma 1. 
              2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  si  considera
          rilevante  l'interesse  pubblico  relativo  a   trattamenti
          effettuati da soggetti che svolgono  compiti  di  interesse
          pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri  nelle
          seguenti materie: 
                a)  accesso  a  documenti  amministrativi  e  accesso
          civico; 
                b) tenuta degli  atti  e  dei  registri  dello  stato
          civile,  delle  anagrafi  della  popolazione  residente  in
          Italia e dei cittadini  italiani  residenti  all'estero,  e
          delle liste elettorali, nonche' rilascio  di  documenti  di
          riconoscimento   o   di   viaggio   o   cambiamento   delle
          generalita'; 
                c)  tenuta  di  registri  pubblici  relativi  a  beni
          immobili o mobili; 
                d) tenuta  dell'anagrafe  nazionale  degli  abilitati
          alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli; 
                e)  cittadinanza,  immigrazione,  asilo,   condizione
          dello straniero e del profugo, stato di rifugiato; 
                f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di  altri
          diritti  politici,  protezione  diplomatica  e   consolare,
          nonche' documentazione  delle  attivita'  istituzionali  di
          organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
          verbali   e   resoconti   dell'attivita'    di    assemblee
          rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
          assembleari; 
                g)    esercizio    del    mandato    degli     organi
          rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
          scioglimento,  nonche'  l'accertamento   delle   cause   di
          ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
          rimozione o sospensione da cariche pubbliche; 
                h) svolgimento delle funzioni di controllo, indirizzo
          politico, inchiesta parlamentare o  sindacato  ispettivo  e
          l'accesso  a  documenti  riconosciuto  dalla  legge  e  dai
          regolamenti  degli   organi   interessati   per   esclusive
          finalita'  direttamente  connesse  all'espletamento  di  un
          mandato elettivo; 
                i)   attivita'   dei   soggetti   pubblici    dirette
          all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
          disposizioni in materia  tributaria  e  doganale,  comprese
          quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale; 
                l) attivita' di controllo e ispettive; 
                m) concessione, liquidazione, modifica  e  revoca  di
          benefici  economici,   agevolazioni,   elargizioni,   altri
          emolumenti e abilitazioni; 
                n)  conferimento  di   onorificenze   e   ricompense,
          riconoscimento    della    personalita'    giuridica     di
          associazioni,  fondazioni  ed   enti,   anche   di   culto,
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non  statali,  nonche'  rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni,  concessione  di  patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza,  adesione  a  comitati
          d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali; 
                o) rapporti tra i soggetti pubblici e  gli  enti  del
          terzo settore; 
                p) obiezione di coscienza; 
                q)  attivita'  sanzionatorie  e  di  tutela  in  sede
          amministrativa o giudiziaria; 
                r)  rapporti  istituzionali  con   enti   di   culto,
          confessioni religiose e comunita' religiose; 
                s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei  minori
          e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
                t)   attivita'   amministrative   e    certificatorie
          correlate  a  quelle  di  diagnosi,  assistenza  o  terapia
          sanitaria  o  sociale,  ivi  incluse  quelle  correlate  ai
          trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
          sangue umano; 
                u) compiti del servizio  sanitario  nazionale  e  dei
          soggetti operanti in ambito sanitario, nonche'  compiti  di
          igiene e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e
          salute della popolazione, protezione  civile,  salvaguardia
          della vita e incolumita' fisica; 
                v) programmazione, gestione, controllo e  valutazione
          dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione,  la
          gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra
          l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati
          con il servizio sanitario nazionale; 
                z) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza,
          autorizzazione    all'immissione     in     commercio     e
          all'importazione di  medicinali  e  di  altri  prodotti  di
          rilevanza sanitaria; 
                aa) tutela sociale della maternita'  ed  interruzione
          volontaria  della   gravidanza,   dipendenze,   assistenza,
          integrazione sociale e diritti dei disabili; 
                bb) istruzione e  formazione  in  ambito  scolastico,
          professionale, superiore o universitario; 
                cc) trattamenti effettuati a  fini  di  archiviazione
          nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
          conservazione,  l'ordinamento  e   la   comunicazione   dei
          documenti detenuti negli archivi  di  Stato  negli  archivi
          storici  degli  enti  pubblici,  o   in   archivi   privati
          dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
          per  fini  di  ricerca  scientifica,   nonche'   per   fini
          statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
          statistico nazionale (Sistan); 
                dd)  instaurazione,  gestione   ed   estinzione,   di
          rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non  retribuito
          o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
          occupazione  e  collocamento  obbligatorio,  previdenza   e
          assistenza, tutela  delle  minoranze  e  pari  opportunita'
          nell'ambito  dei  rapporti  di  lavoro,  adempimento  degli
          obblighi  retributivi,  fiscali  e  contabili,   igiene   e
          sicurezza  del  lavoro  o  di  sicurezza  o  salute   della
          popolazione,  accertamento  della  responsabilita'  civile,
          disciplinare e contabile, attivita' ispettiva. 
              3. Per i dati  genetici,  biometrici  e  relativi  alla
          salute il trattamento  avviene  comunque  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'articolo 2-septies.».