Art. 9
Disposizioni in materia di trattamento di dati personali
1. Il trattamento dei dati personali anche particolari come
definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il
massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto
regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite
sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la
costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini
di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e'
disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli
enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorita' e gli
operatori del settore.
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al Regolamento (UE) 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 si
vedano le note all'articolo 4.