Art. 9 
 
      Disposizioni in materia di trattamento di dati personali 
 
  1.  Il  trattamento  dei  dati  personali  anche  particolari  come
definiti dall'articolo  9  del  regolamento  (UE)  2016/679,  con  il
massimo  delle  modalita'  semplificate   consentite   dal   predetto
regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche  tramite
sistemi di intelligenza artificiale e machine  learning,  inclusi  la
costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini
di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei  dati  personali,  e'
disciplinato con decreto del Ministro della salute da  emanare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati  personali,  gli
enti di ricerca, i  presidi  sanitari  nonche'  le  autorita'  e  gli
operatori del settore. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti al Regolamento  (UE)  2016/679  del
          parlamento europeo e del consiglio del 27  aprile  2016  si
          vedano le note all'articolo 4.