Art. 10 
 
Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida
                               alpina 
 
  1. Alla legge 2 gennaio 1989, n.  6,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: « Qualora l'aspirante  guida,  la  guida  alpina-maestro  di
alpinismo,  l'accompagnatore   di   media   montagna   o   la   guida
vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale
presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in  cui  ha
conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione,
in caso di non corrispondenza in  termini  di  numero  di  ore  e  di
materie,  deve  integrare  la  propria  formazione  con  i  contenuti
previsti per il rispettivo grado professionale o  per  la  rispettiva
professione nella regione o provincia autonoma di  trasferimento,  in
conformita' a quanto previsto all'articolo 25»; 
    c) all'articolo 21: 
      1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei  ghiacciai,
dei terreni innevati e di quelli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dei ghiacciai e dei terreni»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni  innevati,  gli
accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata
in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi  in
materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone  su
terreni innevati». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e  21,  della
          legge 2 gennaio  1989,  n.  6  recante  «Ordinamento  della
          professione di guida alpina», cosi' come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  3  (Gradi  della   professione).   -   1.   La
          professione si articola in due gradi: 
                  a) aspirante guida; 
                  b) guida alpina-maestro di alpinismo. 
                2. L'aspirante guida puo' svolgere  le  attivita'  di
          cui all'articolo  2  con  esclusione  delle  ascensioni  di
          maggiore impegno, come definite dalle leggi  regionali  con
          riguardo  alle  caratteristiche  delle  zone  montuose;  il
          divieto di cui sopra  non  sussiste  se  l'aspirante  guida
          faccia  parte   di   comitive   condotte   da   una   guida
          alpina-maestro di alpinismo. 
                3. L'aspirante guida puo'  esercitare  l'insegnamento
          sistematico delle tecniche alpinistiche e  sci-alpinistiche
          solo  nell'ambito  di  una  scuola  di   alpinismo   o   di
          sci-alpinismo. 
                4. (abrogato).» 
                «Art. 4 (Albo professionale delle guide alpine). - 1.
          L'esercizio stabile della professione di guida alpina,  nei
          due gradi di aspirante guida e di guida  alpina-maestro  di
          alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in  appositi  albi
          professionali, articolati per regione e  tenuti,  sotto  la
          vigilanza della regione, dal rispettivo collegio  regionale
          delle guide di cui all'articolo 13. 
                2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione  nel
          cui territorio si intende  esercitare  la  professione.  E'
          ammessa, nel caso  la  guida  alpina  o  l'aspirante  guida
          intenda   esercitare   stabilmente   la   professione   nel
          territorio di piu' regioni,  l'iscrizione  in  piu'  di  un
          albo,   sempreche'   sussistano   i   requisiti    previsti
          dall'articolo  5.  Qualora  l'aspirante  guida,  la   guida
          alpina-maestro  di  alpinismo,  l'accompagnatore  di  media
          montagna  o  la  guida  vulcanologica  intenda   iscriversi
          stabilmente in un albo professionale presso una  regione  o
          provincia autonoma diversa da quella in cui  ha  conseguito
          il relativo grado professionale o la relativa  professione,
          in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e
          di materie, deve integrare  la  propria  formazione  con  i
          contenuti previsti per il rispettivo grado professionale  o
          per la rispettiva professione  nella  regione  o  provincia
          autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto
          all'articolo 25. 
                3. L'iscrizione all'albo  professionale  delle  guide
          alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di  una
          regione abilita all'esercizio della professione in tutto il
          territorio nazionale. 
                4. L'esercizio della professione da parte di guide  e
          aspiranti  guida  o  figure  professionali  corrispondenti,
          provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso  di
          abilitazione tecnica secondo  l'ordinamento  del  Paese  di
          provenienza,  purche'  non  svolto  in  modo  stabile   nel
          territorio nazionale,  non  e'  subordinato  all'iscrizione
          nell'albo. 
                5.   E'   considerato   esercizio    stabile    della
          professione, ai fini di quanto previsto dai commi  2  e  4,
          l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di  alpinismo
          o  dall'aspirante  guida  che  abbia  un  recapito,   anche
          stagionale,  nel  territorio  della  regione   interessata,
          ovvero  che  in  essa  offra  le  proprie  prestazioni   ai
          clienti.». 
                «Art. 21 (Accompagnatori di media montagna). - 1.  Le
          regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di
          accompagnatori di media montagna. 
                2. L'accompagnatore di media montagna svolge  in  una
          zona o regione determinata le attivita' di  accompagnamento
          di cui al comma  1  dell'articolo  2,  con  esclusione  dei
          ghiacciai e dei terreni che  richiedono  comunque,  per  la
          progressione,  l'uso  di  corda,  piccozza  e  ramponi,   e
          illustra  alle  persone  accompagnate  le   caratteristiche
          dell'ambiente montano percorso.». 
                3.  Le  guide  alpine-maestri  di  alpinismo  e   gli
          aspiranti guida possono svolgere le  attivita'  di  cui  al
          presente articolo. 
                3-bis.  Per   esercitare   l'attivita'   su   terreni
          innevati,  gli  accompagnatori  di  media  montagna,   gia'
          abilitati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi  in  materia  di
          nivologia, di valanghe e di accompagnamento di  persone  su
          terreni innevati».