Art. 10
Misure di semplificazione della disciplina della professione di guida
alpina
1. Alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Qualora l'aspirante guida, la guida alpina-maestro di
alpinismo, l'accompagnatore di media montagna o la guida
vulcanologica intenda iscriversi stabilmente in un albo professionale
presso una regione o provincia autonoma diversa da quella in cui ha
conseguito il relativo grado professionale o la relativa professione,
in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e di
materie, deve integrare la propria formazione con i contenuti
previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva
professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento, in
conformita' a quanto previsto all'articolo 25»;
c) all'articolo 21:
1) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai,
dei terreni innevati e di quelli» sono sostituite dalle seguenti:
«dei ghiacciai e dei terreni»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni innevati, gli
accompagnatori di media montagna, gia' abilitati alla data di entrata
in vigore del presente comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in
materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su
terreni innevati».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 21, della
legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante «Ordinamento della
professione di guida alpina», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Gradi della professione). - 1. La
professione si articola in due gradi:
a) aspirante guida;
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di
cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di
maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con
riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il
divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida
faccia parte di comitive condotte da una guida
alpina-maestro di alpinismo.
3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento
sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche
solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di
sci-alpinismo.
4. (abrogato).»
«Art. 4 (Albo professionale delle guide alpine). - 1.
L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei
due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di
alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi
professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la
vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale
delle guide di cui all'articolo 13.
2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel
cui territorio si intende esercitare la professione. E'
ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida
intenda esercitare stabilmente la professione nel
territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un
albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti
dall'articolo 5. Qualora l'aspirante guida, la guida
alpina-maestro di alpinismo, l'accompagnatore di media
montagna o la guida vulcanologica intenda iscriversi
stabilmente in un albo professionale presso una regione o
provincia autonoma diversa da quella in cui ha conseguito
il relativo grado professionale o la relativa professione,
in caso di non corrispondenza in termini di numero di ore e
di materie, deve integrare la propria formazione con i
contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o
per la rispettiva professione nella regione o provincia
autonoma di trasferimento, in conformita' a quanto previsto
all'articolo 25.
3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide
alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una
regione abilita all'esercizio della professione in tutto il
territorio nazionale.
4. L'esercizio della professione da parte di guide e
aspiranti guida o figure professionali corrispondenti,
provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di
abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di
provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel
territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione
nell'albo.
5. E' considerato esercizio stabile della
professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4,
l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo
o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche
stagionale, nel territorio della regione interessata,
ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai
clienti.».
«Art. 21 (Accompagnatori di media montagna). - 1. Le
regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di
accompagnatori di media montagna.
2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una
zona o regione determinata le attivita' di accompagnamento
di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione dei
ghiacciai e dei terreni che richiedono comunque, per la
progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e
illustra alle persone accompagnate le caratteristiche
dell'ambiente montano percorso.».
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli
aspiranti guida possono svolgere le attivita' di cui al
presente articolo.
3-bis. Per esercitare l'attivita' su terreni
innevati, gli accompagnatori di media montagna, gia'
abilitati alla data di entrata in vigore del presente
comma, sono tenuti ad effettuare dei corsi in materia di
nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su
terreni innevati».